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Circolare

Circolare numero 1 del 05-01-2012

Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2011.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il riconoscimento del beneficio previdenziale e assistenziale per i lavoratori agricoli impiegati in aziende ubicate in aree calamitate, ai fini dell’iscrizione negli elenchi nominativi valevoli per il 2011. Vengono richiamati i requisiti per accedere al beneficio, gli adempimenti telematici e cartacei a carico delle aziende e dei concedenti, nonché le attività di validazione e consultazione a carico delle sedi INPS. Sono inoltre indicati termini precisi: trasmissione entro il 31 gennaio 2012, validazione entro il 10 febbraio 2012 e pubblicazione degli elenchi annuali 2011 entro il 31 marzo 2012.

Beneficio per lavoratori agricoli in aree calamitate e adempimenti per gli elenchi nominativi 2011

Beneficio per lavoratori agricoli in aree calamitate e adempimenti per gli elenchi nominativi 2011

La circolare chiarisce le regole applicative del beneficio previdenziale e assistenziale riconosciuto ai lavoratori agricoli occupati in aziende colpite da calamità, con effetti sulla formazione degli elenchi nominativi annuali valevoli per il 2011. Il documento disciplina sia i requisiti sostanziali per l’accesso al beneficio sia le modalità operative per l’invio delle domande e la loro validazione da parte delle sedi.

Quadro normativo di riferimento

Vengono richiamate le circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009, che avevano già illustrato le novità introdotte dall’art. 1, comma 65, della legge n. 247/2007 e gli adempimenti relativi alla compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.

La circolare richiama inoltre l’art. 38, commi 6 e 7, della legge n. 111 del 15 luglio 2011, che ha modificato le modalità di notifica degli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli: per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 la notifica avviene mediante pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto entro il mese di marzo dell’anno successivo. Per gli elenchi valevoli per l’anno 2011, la pubblicazione deve quindi avvenire entro il 31 marzo 2012.

Requisiti per il riconoscimento del beneficio

Il beneficio è riconosciuto alle aziende i cui lavoratori abbiano diritto agli interventi previsti dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004 e che ricadano in un’area dichiarata calamitata.

Perché il beneficio sia applicabile, occorre che:

  • l’area calamitata sia delimitata ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006;
  • la delimitazione sia effettuata dalle Regioni mediante apposite delibere o decreti;
  • le avversità atmosferiche siano ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.

Ai fini dell’anno 2011, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’art. 2135 del codice civile. Il beneficio si estende anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari.

Effetti del beneficio sugli elenchi nominativi

Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di un numero di giornate aggiuntive, oltre a quelle effettivamente lavorate, necessarie al raggiungimento delle giornate lavorative svolte alle dipendenze degli stessi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici.

In sostanza, il beneficio incide sulla posizione del lavoratore negli elenchi nominativi, consentendo l’integrazione delle giornate utili ai fini previdenziali e assistenziali.

Adempimenti delle aziende e dei concedenti

Le aziende interessate devono presentare la dichiarazione di calamità per via telematica, direttamente oppure tramite intermediari autorizzati. La procedura è disponibile nella sezione "Servizi Online", con la dicitura "dichiarazione di calamità aziende agricole", e segue le consuete modalità di accesso dell’invio telematico del Dmag-Unico.

Le dichiarazioni devono sempre riferirsi alle aree delimitate dai provvedimenti regionali adottati ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare un’istanza cartacea secondo il fac-simile allegato alla circolare.

La trasmissione telematica o cartacea deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2012, in modo da consentire alle sedi la validazione delle domande entro il 10 febbraio 2012. Per la compilazione corretta dell’istanza si rinvia al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.

Adempimenti delle sedi INPS

In INTRANET, nel percorso "Servizi per l’Agricoltura – Subordinati", è stata riattivata la procedura DDC (Dichiarazioni di Calamità), che consente la validazione delle dichiarazioni trasmesse.

Attraverso la funzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità", e cliccando sul campo "Info", l’operatore abilitato deve verificare i dati trasmessi dall’azienda, con particolare attenzione al decreto o alla delibera di Giunta regionale di calamità, già inserito in procedura dalle Direzioni Regionali.

Ai fini della validazione, le sedi devono fare esclusivo riferimento ai decreti o alle delibere regionali che delimitano i territori ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006.

L’operatore prende in carico l’istanza e la approva o la respinge tramite il pulsante "Salva e continua". In caso di rigetto, è obbligatoria la compilazione del campo "Motivazioni del rigetto".

Le istanze sono consultabili dalla voce di menu "Consultazione dichiarazione di calamità", dalla quale è possibile stampare il PDF dell’esito dell’operazione. Le istanze cartacee relative ai concedenti dei terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente.

Termini finali

Tutte le operazioni di trasmissione e validazione devono essere completate entro il 10 febbraio 2012. Gli elenchi nominativi annuali valevoli per il 2011 devono poi essere pubblicati entro il 31 marzo 2012, tramite pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto.

Punti principali

Quadro normativo e precedenti circolari

La circolare richiama le precedenti n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009 per gli approfondimenti sulle novità introdotte dall’art. 1, comma 65, della legge n. 247/2007 e sugli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli. Richiama inoltre l’art. 38, commi 6 e 7, della legge n. 111 del 15 luglio 2011, che prevede la notifica degli elenchi nominativi annuali mediante pubblicazione telematica entro il mese di marzo dell’anno successivo, con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010.

Requisiti per il riconoscimento del beneficio

Il beneficio spetta alle aziende che abbiano fruito degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004 e che ricadano in un’area dichiarata calamitata. L’area deve essere delimitata ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, mediante delibere o decreti regionali, e le avversità atmosferiche devono rientrare nel Piano assicurativo agricolo.

Effetti del beneficio sugli elenchi nominativi 2011

Per l’anno 2011 il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive necessarie a raggiungere quelle effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici. Il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Adempimenti delle aziende e dei concedenti

Le aziende interessate devono trasmettere telematicamente la dichiarazione di calamità, direttamente o tramite intermediari autorizzati, tramite l’apposita applicazione disponibile in Servizi Online con la voce "dichiarazione di calamità aziende agricole". La dichiarazione deve riferirsi alle aree delimitate dai provvedimenti regionali. Per piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea secondo il fac-simile allegato. La trasmissione telematica o cartacea deve avvenire entro il 31 gennaio 2012.

Attività delle sedi INPS e validazione

In INTRANET, nel percorso Servizi per l’Agricoltura > Subordinati, è stata riattivata la procedura DDC per la validazione delle dichiarazioni di calamità. L’operatore, tramite la funzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità" e il campo "Info", verifica i dati trasmessi e la corrispondenza con il decreto o la delibera regionale già inseriti in procedura dalle Direzioni Regionali. La sede deve approvare o reiettare l’istanza con "Salva e continua"; in caso di reiezione è obbligatoria la compilazione del campo "Motivazioni del rigetto". Le istanze sono consultabili e stampabili in PDF tramite la funzione "Consultazione dichiarazione di calamità". Le istanze cartacee dei concedenti devono essere acquisite manualmente.

Termini operativi e pubblicazione degli elenchi

Le sedi devono completare la validazione e le altre operazioni entro il 10 febbraio 2012, mentre gli elenchi nominativi annuali valevoli per l’anno 2011 devono essere pubblicati entro il 31 marzo 2012.

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