Ordinanza n. 10643/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del seguente atto: decreto del Questore della Provincia di Roma, div. III cat. -OMISSIS-, datato 2 febbraio 2026 con cui il questore della Provincia di Roma ha respinto l'istanza intesa al rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e dell'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta notificato al ricorrente in data 31 marzo 2026, nonché di ogni ulteriore atto connesso, richiamato, presupposto, consequenziale e\o applicativo ancorché non conosciuto per quanto lesivo dell'interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Roma che ha respinto l'istanza di rinnovo della nomina a guardia particolare giurata e dell'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Questore della Provincia di Roma del 2 febbraio 2026, notificato il 31 marzo 2026, con cui è stata respinta l'istanza di rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e dell'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto dei motivi di ricorso, né i vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso né il merito del ricorso né la domanda cautelare. Ha rilevato che l'Amministrazione si è costituita con un atto di mera forma e ha ritenuto indispensabile acquisire, ai fini della decisione, una relazione circostanziata sui fatti di causa e tutti gli atti e documenti valutati nel procedimento. Ha quindi disposto l'incombente istruttorio, assegnando all'Amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per il deposito della relazione e della documentazione. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 settembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione si costituisce in giudizio con una difesa meramente formale e il quadro fattuale e documentale non è sufficiente per decidere, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio ordinando il deposito di una relazione circostanziata sui fatti e degli atti valutati nel procedimento.
- La domanda cautelare può essere rinviata a una successiva camera di consiglio quando la valutazione del fumus e del periculum richieda previamente l'acquisizione di una relazione dell'amministrazione e della documentazione procedimentale.
Come è indicizzato
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