Cassazione Penale, Sentenza n. 18608/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto aveva chiesto l'autorizzazione ad acquistare al sopravvitto farina e lievito, negata dalla Direzione per ragioni di sicurezza. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo di Romano ritenendo illegittimo il divieto e configurando una disparità di trattamento rispetto alla regolamentazione per i detenuti comuni. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza in cassazione sostenendo (1) carenza di lesione attuale e grave di diritti soggettivi, pertanto eccesso di giurisdizione; (2) errata applicazione del principio di non discriminazione perché il confronto valido è quello intra-istituto; (3) corretta applicazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), Ord. pen., posto che farina e lievito sono sostanze potenzialmente pericolose/infiammabili e il divieto risponde a esigenze di ordine e sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione (Sez. 1) ha accolto i ricorsi e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Il Collegio ha ritenuto che il divieto di introdurre farina e lievito rientri nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria, motivato da esigenze di ordine e sicurezza e proporzionato, considerata anche la non essenzialità dei beni (il detenuto può usufruire del vitto conforme alle tabelle nutrizionali). Non sussisteva una ingiusta discriminazione all'interno dello stesso istituto (poiché anche i detenuti comuni nello stesso carcere erano soggetti al medesimo divieto) e le differenze tra istituti non costituiscono, di per sé, violazione discriminatoria.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), Ordinamento penitenziario
consente di adottare misure restrittive, compresi divieti sull'introduzione di determinate cose, per ragioni di ordine e sicurezza; nel caso concreto il divieto di farina e lievito è considerato giustificato come misura preventiva contro rischi (sostanze infiammabili) e rientra nella potestà organizzativa dell'Amministrazione
artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario
disciplinano il rimedio giurisdizionale dinanzi alla magistratura di sorveglianza per la tutela dei diritti soggettivi dei detenuti quando sussista un attuale e grave pregiudizio; il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alle valutazioni organizzative dell'Amministrazione se queste sono ragionevoli e proporzionate
Sentenza della Corte costituzionale n. 186/2018
richiama il principio secondo cui limitazioni irragionevoli e contrarie al senso di umanità sono illegittime; la Corte di cassazione ha però ritenuto che, nel caso in esame, il divieto non raggiunge tale soglia
Giurisprudenza di questa Corte (es. Sez. 1, n. 17489 del 29/03/2024 e altre pronunce citate)
orientamenti che distinguono tra diritti soggettivi tutelabili davanti alla magistratura di sorveglianza e misure organizzative dell'Amministrazione legittime se rispettano ragionevolezza e proporzionalità; la Corte applica coerentemente tali principi
Massime di principio
- Le scelte organizzative e di sicurezza dell'Amministrazione penitenziaria (divieti su introduzione di beni) sono sindacabili dal giudice solo se irragionevoli, sproporzionate o lesive di un diritto soggettivo concreto con attuale e grave pregiudizio.
- Il rimedio dinanzi alla magistratura di sorveglianza tutela diritti soggettivi effettivi (es. alimentazione sana, diritto alla salute) ma non è strumento per contestare ogni regolazione gestionale priva di tale pregiudizio.
- La presunta discriminazione va valutata confrontando situazioni all'interno dello stesso istituto/territorio: regole differenti tra carceri non costituiscono automaticamente una discriminazione illegittima.
- Divieti riguardanti beni non essenziali possono essere ritenuti legittimi se motivati da obiettive esigenze di ordine e sicurezza e se il vitto garantito dall'Amministrazione è conforme alle tabelle nutrizionali.
- La giurisprudenza richiede che il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritti del detenuto rispetti i canoni di ragionevolezza e proporzionalità; l'assenza di prova di un reale rischio può invece giustificare l'annullamento di provvedimenti restrittivi
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