Messaggio numero 4560 del 14-03-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra la disciplina del Fondo speciale per il trasporto aereo, le modalità di finanziamento dei programmi formativi di riconversione e riqualificazione, e le procedure operative INPS per presentare le domande di ammissibilità ed erogabilità tramite DiResCo. Riporta inoltre termini, controlli istruttori, criteri di addebito ai conti azienda/sistema, conguaglio Uniemens e codice di autorizzazione 6M.
Fondo speciale trasporto aereo: finanziamento interventi formativi e procedure DiResCo
Fondo speciale per il trasporto aereo e finalità formative
Il documento disciplina il Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, istituito dall'art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249. La finalità del Fondo è favorire il mutamento o il rinnovamento delle professionalità e attuare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, anche attraverso il finanziamento di programmi formativi.
Finanziamento del Fondo e quadro normativo
Il Fondo è alimentato da contributi sulle retribuzioni:
- 0,375% a carico dei datori di lavoro del trasporto aereo;
- 0,125% a carico dei lavoratori;
- complessivamente 0,50%.
Il Fondo può essere alimentato anche da contributi del sistema aeroportuale concordati tra gli operatori, al fine di garantirne operatività e stabilità. Le prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse disponibili e i criteri di gestione sono definiti dagli operatori del settore con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.
La disciplina è stata poi adeguata dalla riforma di cui all'art. 3, comma 44, della legge n. 92/2012, con rinvio alla normativa sui fondi bilaterali. È inoltre richiamata l'abrogazione, con decorrenza 1° gennaio 2014, dell'art. 1-ter del D.L. n. 249/2004, per effetto dell'art. 3, comma 47, lettera c), della legge n. 92/2012.
Regolamento del Fondo e limiti di utilizzo
Il Regolamento del Fondo, modificato con delibera n. 197 del 26 settembre 2012 e integrato con delibera n. 204 del 22 ottobre 2012, stabilisce che per le prestazioni relative al finanziamento di programmi formativi il Fondo può utilizzare al massimo il 50% dell'ammontare dei contributi obbligatori ordinari dello 0,50%, tenuto conto anche degli oneri di gestione e amministrazione.
Dal mese di ottobre 2011, il 50% dei contributi ordinari versati è ripartito:
- per l'80% al "conto azienda", intestato a ciascuna azienda per i propri interventi formativi;
- per il 20% al "conto sistema".
I versamenti sono imputati per mese di competenza. Le somme accreditate al "conto azienda" sono trasferite al "conto sistema" se, trascorsi tre anni dal mese di competenza, non risultano impegnate con domanda di ammissibilità accolta per un importo almeno pari alla somma versata.
Tipologie di interventi finanziabili
Il finanziamento può essere richiesto per:
- interventi formativi conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale;
- interventi formativi di riqualificazione di lavoratori in CIGS/mobilità finalizzati all'assunzione presso l'azienda richiedente;
- interventi formativi per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati di lavoratori collocati in CIGS/mobilità;
- altri interventi formativi.
Le prestazioni a titolo di partecipazione al finanziamento della formazione sono riconoscibili solo per programmi formativi attuati dopo il 16 settembre 2011.
Presentazione delle domande tramite DiResCo
Le domande di ammissibilità e di erogabilità devono essere presentate in via telematica tramite la procedura DiResCo.
Per le ipotesi di cui alle lettere a), b) e d), il datore di lavoro deve presentare:
- il modello SR120 per la domanda di ammissibilità;
- il modello SR122 per la domanda di erogabilità.
L'accesso alla procedura avviene attraverso il sito INPS, sezione "Servizi Online", voce "Aziende, consulenti e professionisti" e funzione "Servizi per aziende e consulenti", con autenticazione tramite codice fiscale e PIN. La domanda, una volta inviata, è protocollata automaticamente e trasmessa alla sede territoriale competente per matricola aziendale.
Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. I modelli devono essere compilati integralmente dal titolare o rappresentante legale dell'azienda.
Termini di presentazione e documentazione da allegare
La domanda di ammissibilità deve essere presentata entro 60 giorni dalla data dell'accordo sindacale sul progetto formativo, sottoscritto con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.
Alla domanda di ammissibilità deve essere allegato:
- il verbale dell'accordo sindacale;
- per gli interventi di cui alla lettera b) finalizzati all'assunzione, la dichiarazione di impegno all'assunzione del titolare o legale rappresentante, con indicazione del numero dei lavoratori interessati e della durata del contratto.
Se l'assunzione prevista è a tempo determinato per una durata inferiore a sei mesi, la prestazione è ridotta di un sesto per ogni mese di minor durata e devono essere compilate le apposite colonne del prospetto della domanda con l'importo della retribuzione da finanziare ridotto in proporzione.
La domanda di erogabilità deve essere presentata entro 60 giorni dal termine dell'intervento formativo oppure, nei casi subordinati all'assunzione, dalla data di assunzione se successiva alla conclusione del percorso formativo.
Istruttoria, controlli e delibere
L'istruttoria tecnica è svolta da un Sottocomitato del Comitato Amministratore del Fondo Speciale del Trasporto Aereo, che trasmette l'esito al Comitato Amministratore per le delibere di ammissibilità, erogabilità o reiezione.
In fase di prima applicazione, la capienza del "conto azienda" e del "conto sistema" è verificata dalla Direzione Centrale Entrate. Le verifiche e la documentazione sono annotate nella procedura DiResCo.
Per le domande di ammissibilità, il Comitato delibera sulla base delle disponibilità presenti alla fine del terzo mese precedente la domanda e può adottare:
- ammissibilità;
- ammissibilità parziale;
- reiezione.
Per gli interventi di cui alla lettera a), l'importo è addebitato prioritariamente sul "conto azienda" e, in via residuale, sul "conto sistema", entro il limite massimo di utilizzo del conto sistema pari al 50% dei contributi obbligatori ordinari versati dall'azienda dal 1° gennaio 2005, o dalla data di inizio attività se successiva.
Per gli interventi di cui alle lettere b) e d), la prestazione è addebitata direttamente al "conto sistema", senza applicazione del limite massimo.
In caso di ammissibilità parziale o erogabilità parziale, possono essere adottate ulteriori delibere parziali fino al completamento dell'importo richiesto o concesso, con indicazione della delibera o domanda di riferimento.
Per le domande di erogabilità, il Comitato delibera importi uguali o inferiori a quelli ammessi, sulla base delle disponibilità effettive di cassa del "conto azienda" e del "conto sistema".
Gestione operativa delle domande e stato in procedura
La sede competente visualizza in DiResCo le domande SR120 e SR122. Deve verificare il regolare versamento del contributo dello 0,50%.
Se il versamento è regolare, la sede annota l'esito in procedura e modifica lo stato della domanda in "trasmessa alla Direzione centrale". In caso di omissione contributiva, la sede ne segnala all'azienda periodo e importo, registra l'informazione nelle note e comunque trasmette la domanda alla Direzione centrale.
Dopo la delibera del Comitato, la Segreteria degli Organi collegiali acquisisce il provvedimento in DiResCo, inserisce il numero della delibera e modifica lo stato della domanda in "trasmessa alla sede".
Per le sole domande di erogabilità relative al punto b), la Segreteria trasmette la pratica alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, che verifica la comunicazione di assunzione tramite Unilav e annota l'esito nelle note, quindi rimanda la domanda alla sede.
La sede, dopo le verifiche, chiude la pratica e indica l'esito della delibera come:
- "ok totale";
- "ko";
- "ok parziale".
In caso di esito positivo delle domande di erogabilità, alla matricola aziendale viene attribuito il codice di autorizzazione "6M" per due mesi.
Codice di autorizzazione 6M e conguaglio Uniemens
Alle aziende ammesse ai programmi formativi le sedi attribuiscono per due mesi il codice di autorizzazione "6M", che dal gennaio 2013 significa "Azienda ammessa al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale".
Le aziende possono recuperare il finanziamento tramite conguaglio dei contributi dovuti per i dipendenti, con esclusione del contributo dello 0,50%, indicando nel flusso Uniemens la causale:
- "L112" = "Interventi formativi Fondo speciale trasporto aereo".
Il conguaglio è possibile sulle denunce relative al periodo di validità del codice di autorizzazione. La scrittura contabile affluisce sul conto GVR 30110, istituito con circolare n. 102 del 9 luglio 2007.
Interventi per brevetti, licenze e attestati
Per gli interventi formativi finalizzati al mantenimento di brevetti, licenze o attestati di lavoratori collocati in CIGS/mobilità, il documento non fornisce istruzioni operative immediate. Precisa che le indicazioni per la presentazione e la gestione delle relative domande saranno comunicate con successivo messaggio, una volta completata e resa disponibile la procedura telematica da parte della D.C.S.I.T.
Allegato 1: istruzioni tecniche per la presentazione
L'allegato 1 dettaglia la procedura DiResCo per le domande relative agli interventi di cui alle lettere a), b) e d).
L'utente deve accedere ai servizi INPS con autenticazione tramite codice fiscale e PIN, quindi selezionare "Dichiarazione di Responsabilità del Contribuente" e il modulo SR120 o SR122, dopo aver inserito la matricola aziendale.
Possono presentare dichiarazioni solo aziende e intermediari già delegati alla gestione delle informazioni aziendali, ad esempio per la trasmissione delle denunce obbligatorie. Con la funzione "Invio dichiarazione" la domanda viene protocollata e trasmessa alla sede INPS competente.
Nella consultazione delle dichiarazioni trasmesse sono visibili:
- numero di protocollo;
- stato di lavorazione;
- esito della delibera.
Ulteriori precisazioni su decorrenze e pubblicazione delle delibere
Le aziende, accedendo a DiResCo, possono visualizzare l'esito e la delibera dopo la definizione della domanda da parte della sede competente. Il documento precisa inoltre che, a breve, sarà possibile visualizzare anche le delibere già adottate dal Comitato alla data di pubblicazione del messaggio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 13 mar 2013Messaggio numero 4428 del 13-03-2013
- Messaggio · 15 mar 2013Messaggio numero 4623 del 15-03-2013
- Messaggio · 12 mar 2013Messaggio numero 4367 del 12-03-2013
- Messaggio · 18 mar 2013Messaggio numero 4678 del 18-03-2013
- Messaggio · 8 mar 2013Messaggio numero 4207 del 08-03-2013
- Messaggio · 21 mar 2013Messaggio numero 4925 del 21-03-2013
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →