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Sentenza

Sentenza n. 958/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia dell’intimazione di sgombero prot. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202600571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di sgombero di persone, cose e animali da aree acquisite al patrimonio comunale in conseguenza dell’inottemperanza a un ordine di demolizione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’intimazione di sgombero, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Ha dedotto un unico motivo di eccesso di potere per disparità di trattamento, sostenendo che il Comune avrebbe dato esecuzione all’ordine di demolizione nei suoi confronti prima di procedere all’esecuzione di ordinanze più risalenti, in violazione di un protocollo d’intesa tra i Comuni della provincia in materia di demolizioni. Le censure investivano inoltre, nella sostanza, la modestia, l’amovibilità e la precarietà delle opere abusive e le esigenze di ricovero degli animali. La proprietaria del fondo confinante è intervenuta ad opponendum, deducendo l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza, difetto di legittimazione e difetto di interesse e chiedendone il rigetto.

La decisione

Il TAR ha anzitutto ritenuto ammissibile l’intervento ad opponendum della proprietaria confinante. L’interveniente aveva infatti dimostrato la vicinitas, un interesse personale, concreto e attuale alla conservazione dell’intimazione di sgombero e il pregiudizio derivante dalle opere abusive e dalla recinzione, anche in relazione al contenzioso civile sui confini. Nel merito processuale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. L’intimazione di sgombero costituiva atto meramente attuativo e vincolato di una sequenza di provvedimenti ormai consolidata: ordinanza di demolizione non impugnata, accertamento di inottemperanza, acquisizione gratuita delle aree al patrimonio comunale e precedente ordinanza di sgombero. Il decorso del termine per impugnare l’ordinanza di demolizione ne aveva cristallizzato gli effetti; pertanto, l’annullamento della sola intimazione non avrebbe procurato al ricorrente alcuna utilità pratica. Le doglianze dedotte non riguardavano vizi propri dell’intimazione, ma contestavano presupposti e caratteristiche delle opere abusive e i criteri di esecuzione delle demolizioni, profili che avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente contro l’originaria ordinanza demolitoria. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui l’impugnazione degli atti successivi all’ordine di demolizione non impugnato è ammissibile soltanto per vizi propri dell’accertamento di inottemperanza o dell’acquisizione, non per vizi dell’atto presupposto. Le spese sono state compensate tra il ricorrente e l’interveniente; nulla è stato disposto per le spese nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 2, c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 28 comma 2 c.p.a., per l’ammissibilità dell’intervento nel processo amministrativo è sufficiente che l’interessato possa vantare un interesse di fatto rispetto alla controversia, che sia avvinto da un nesso di dipendenza o accessorietà rispetto a quello azionato in via principale e che consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall’accoglimento del ricorso.

    L’intervento ad opponendum è ammissibile quando il terzo abbia un interesse di fatto, dipendente o accessorio rispetto alla posizione azionata, idoneo a procurargli un vantaggio indiretto e riflesso dall’esito del giudizio.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L’acquisizione gratuita delle aree al patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, è stata trascritta nei registri immobiliari ai nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- ed è stata attestata dalla nota dell’Ufficio Tecnico prot. n. -OMISSIS-, con la quale sono state trasmesse le visure catastali dei mappali -OMISSIS-, ormai intestati al Comune di -OMISSIS-.

    L’acquisizione gratuita delle aree, una volta disposta e trascritta, ha determinato il trasferimento della titolarità al Comune, legittimando l’amministrazione a pretendere lo sgombero dell’area acquisita.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione (verbale prot. n. -OMISSIS-), il Comune, con ordinanza n. -OMISSIS-(prot. n. -OMISSIS-), ha contestato formalmente l’inottemperanza e ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 4.000, disponendo l’immissione in possesso ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001.

    L’accertamento dell’inottemperanza consente l’adozione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla disciplina edilizia, inclusa l’immissione in possesso e la prosecuzione della sequenza acquisitiva e repressiva.

  • art. 60 c.p.a.

    Rilevato che sussistono i presupposti per l'adozione della decisione con sentenza in forma semplificata (integrità del contradditorio, completezza dell’istruttoria, mancata dichiarazione delle parti dell'intenzione di proporre ricorso per motivi aggiunti o ricorso incidentale).

    Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio è integro, l’istruttoria è completa e non risultano intenzioni delle parti di proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La mancata tempestiva impugnazione dell’ordinanza di demolizione consolida i suoi effetti e preclude la deduzione, contro gli atti successivi meramente attuativi, di vizi riferibili all’ordine demolitorio o ai presupposti sostanziali dell’abuso.
  • L’impugnazione dell’intimazione di sgombero o di altro atto esecutivo successivo all’ordine di demolizione non impugnato è ammissibile soltanto per vizi propri dell’atto successivo, dell’accertamento di inottemperanza o dell’acquisizione; non può essere utilizzata per riaprire i termini di contestazione dell’ordinanza demolitoria.
  • Quando l’atto impugnato è meramente consequenziale e vincolato rispetto a un provvedimento presupposto divenuto inoppugnabile, l’annullamento dell’atto successivo non arreca al ricorrente alcuna utilità pratica e il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
  • È ammissibile l’intervento ad opponendum del proprietario di un fondo confinante che dimostri, sulla base della vicinitas e di un pregiudizio concreto, personale e attuale, un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento repressivo edilizio impugnato.
  • La definizione con sentenza in forma semplificata è possibile quando il contraddittorio è integro, l’istruttoria è completa e le parti sono state avvisate della possibilità di definizione immediata senza prospettare motivi aggiunti o ricorso incidentale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietàTutela del terzo

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