Ordinanza n. 2016/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare e posto a carico della ricorrente le spese del primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio chiedendone la riforma, sia quanto al rigetto della domanda cautelare sia quanto alla condanna alle spese del giudizio cautelare di primo grado. Il testo non espone i motivi sostanziali relativi all'atto amministrativo controverso, ma evidenzia che la controversia si inserisce in un contenzioso seriale caratterizzato da domande cautelari in parte omogenee. In precedenti ordinanze della stessa Sezione, alcune domande cautelari analoghe erano state respinte, mentre altre erano state accolte ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospensione degli atti. L'appellante ha inoltre contestato la regolazione delle spese di primo grado, deducendo implicitamente la necessità di derogarvi in ragione della novità della questione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare nella parte concernente la sospensione o altra misura cautelare sugli atti, ritenendo non necessaria l'adozione, anche per questa controversia, di un provvedimento ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., poiché il TAR avrebbe dovuto fissare sollecitamente l'udienza di merito e decidere funditus le questioni dedotte. L'appello è stato invece accolto limitatamente alla regolazione delle spese: in considerazione della novità della questione, l'ordinanza di primo grado è stata riformata nella parte relativa alle spese, che sono state compensate tra le parti per entrambi i gradi del giudizio cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, nel giudizio cautelare, di accogliere l'istanza ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito senza sospendere gli atti; il Collegio ha ritenuto non necessario adottare tale misura nel caso concreto, prevedendo comunque una sollecita decisione di merito.
Massime di principio
- Nel contenzioso cautelare seriale, quando il giudice di primo grado è destinato a fissare in tempi brevi l'udienza di merito e a esaminare funditus le questioni dedotte, il giudice d'appello può respingere la richiesta di una misura cautelare ulteriore, ritenendo non necessaria anche l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La novità della questione controversa può giustificare la compensazione delle spese del giudizio cautelare, anche in riforma della statuizione di primo grado fondata sul principio di soccombenza.
- L'appello cautelare può essere accolto parzialmente limitatamente alla regolazione delle spese, mentre resta respinta la domanda cautelare relativa alla sospensione o ad altre misure sugli atti impugnati.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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