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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-523/23

Order of the Vice-President of the Court of 7 December 2023. — Biocom California v Illumina Inc. and European Commission. — Appeal – Intervention – Competition – Concentrations – Pharmaceutical industry market – Decision declaring a concentration incompatible with the internal market and the functioning of the Agreement on the European Economic Area – Action for annulment – Association of undertakings active in the relevant sector with the purpose of defending the interests of its members – Interest in the result of the case. — Case C-523/23 P(I)

Giurisprudenza europea62023CO0523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Vicepresidenza della Corte di giustizia ha accolto l’appello di Biocom California contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto la sua domanda di intervento nel ricorso di annullamento di Illumina contro la decisione della Commissione sulla concentrazione Illumina/Grail. La Corte ha ritenuto errata la valutazione del Tribunale sia sulla portata settoriale delle questioni di principio, sia, soprattutto, sulla motivazione relativa all’interesse diretto ed esistente dell’associazione. Biocom California è stata quindi ammessa a intervenire in sostegno delle conclusioni di Illumina nel procedimento T-709/22.

Impugnazione contro il rigetto dell’intervento di un’associazione di imprese in un ricorso per annullamento relativo a una concentrazione nel settore life sciences: interesse diretto ed esistente nel risultato della causa.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel negare a Biocom California il permesso di intervenire nel ricorso di annullamento proposto da Illumina contro la decisione della Commissione che dichiarava incompatibile una concentrazione, e in particolare: (i) se le questioni di principio sollevate nel ricorso incidano specificamente sul settore pharma/life sciences; (ii) se la motivazione del rigetto dell’intervento sia sufficiente; (iii) se Biocom California dimostri un interesse diretto ed esistente nel risultato della causa ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto.

Principio di diritto

Un’associazione rappresentativa di imprese può ottenere l’intervento se rappresenta un numero significativo di operatori del settore interessato, è legittimata a difenderne gli interessi, la causa solleva questioni di principio idonee a incidere sul funzionamento del settore e la decisione futura può incidere in modo significativo sugli interessi dei suoi membri. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse errato nel negare la terza e la quarta condizione: le questioni relative all’applicazione dell’articolo 22 del regolamento n. 139/2004 alle concentrazioni nel settore life sciences/pharma hanno portata settoriale, e Biocom California ha dimostrato un interesse diretto ed esistente nel risultato della causa; pertanto l’appello è accolto, l’ordinanza del Tribunale è annullata e l’intervento è ammesso.

Norme richiamate

  • Articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (CE) n. 139/2004
  • Decisione C(2022) 6454 final della Commissione
  • Decisioni C(2021) 2847 final, C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final e C(2021) 2855 final

Intervento di Biocom California nel contenzioso Illumina/Commissione

Il provvedimento è un’ordinanza della Vicepresidenza della Corte di giustizia resa in sede di impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto la domanda di intervento di Biocom California nel ricorso T-709/22. La controversia si inserisce nel contenzioso relativo alla concentrazione Illumina/Grail e, più in generale, all’applicazione dell’articolo 22 del regolamento n. 139/2004 nel settore life sciences.

Fatti essenziali e procedimento

Illumina aveva concluso un accordo per acquisire il controllo esclusivo di Grail, società attiva nei test ematici per la diagnosi precoce dei tumori. Su richiesta dell’autorità francese, e con adesione di altre autorità nazionali, la Commissione aveva esaminato la concentrazione sulla base dell’articolo 22 del regolamento n. 139/2004 e, con decisione C(2022) 6454 final, l’aveva dichiarata incompatibile con il mercato interno e con l’Accordo SEE.

Illumina aveva impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale. Biocom California, associazione che rappresenta imprese attive nel settore farmaceutico e medical devices, aveva chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni di Illumina. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo non provata l’esistenza di questioni di principio specificamente incidenti sul settore e non dimostrato un interesse diretto ed esistente dei membri dell’associazione.

Quadro normativo richiamato

La decisione si fonda principalmente su:

  • articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004, relativo al rinvio alla Commissione di concentrazioni prive di dimensione comunitaria ma idonee a incidere sul commercio tra Stati membri;
  • articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, sull’intervento di terzi che dimostrino un interesse nel risultato della causa;
  • norme processuali sulla motivazione e sulle spese, in particolare articoli 36 e 53 dello Statuto, articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale, articoli 61, 137, 138 ed 184 del regolamento di procedura della Corte.

Motivi di appello di Biocom California

Biocom California ha dedotto quattro motivi di impugnazione. I primi due attaccavano il ragionamento del Tribunale sulla cosiddetta questione della territorialità e sulla portata delle questioni di principio nel settore pharma/life sciences. Gli ultimi due riguardavano lo standard di prova sugli efficiencies, ma la Corte non li ha esaminati, avendo accolto l’appello già sulla base del secondo motivo.

Ragionamento della Corte: questioni di principio e rilevanza settoriale

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui un’associazione può intervenire quando rappresenta un numero significativo di imprese del settore, ha tra i propri scopi la tutela dei loro interessi, la causa pone questioni di principio che incidono sul funzionamento del settore e gli interessi dei membri possono essere significativamente toccati dalla futura sentenza.

Quanto al primo motivo, la Corte osserva che il Tribunale aveva collegato la prima censura di annullamento proposta da Illumina alla questione se la competenza della Commissione, esercitata ai sensi dell’articolo 22, sia limitata dal principio di territorialità. Tale questione non riguarda solo una regola astratta, ma il modo in cui la Commissione potrà trattare in futuro le concentrazioni esaminate ex articolo 22. Poiché la Commissione, nella propria guidance, indica il settore farmaceutico come uno dei settori per i quali intende favorire e accettare maggiormente i rinvii ex articolo 22, la Corte conclude che il Tribunale non poteva considerare irrilevante la specificità di tale settore. Ne deriva che il Tribunale ha errato nel negare che la causa sollevasse questioni di principio idonee a incidere sul funzionamento del settore in cui operano alcuni membri di Biocom California.

Ragionamento della Corte: insufficienza della motivazione sull’interesse nel risultato della causa

La Corte accoglie però soprattutto il secondo motivo di appello, relativo alla motivazione del rigetto dell’intervento. Ricorda che, in sede di impugnazione, deve verificarsi se il Tribunale abbia risposto in modo adeguato agli argomenti delle parti e se la motivazione consenta di comprendere la soluzione adottata e di esercitare il controllo giurisdizionale.

Nel caso concreto, Biocom California aveva sostenuto davanti al Tribunale che tra i suoi membri vi erano start-up life sciences operanti senza rilevante fatturato, per le quali una conferma della competenza della Commissione sulle concentrazioni di imprese prive di turnover nell’Unione avrebbe inciso sulle dinamiche di mercato e sulle strategie di reperimento di capitali. La Corte ritiene che il Tribunale si sia limitato ad affermazioni generiche, senza spiegare perché tale nesso tra la questione di principio e la situazione concreta di alcuni membri non fosse sufficiente a dimostrare l’interesse diretto ed esistente richiesto dall’articolo 40, secondo comma, dello Statuto. La motivazione è quindi insufficiente.

Decisione e dispositivo

La Corte annulla integralmente l’ordinanza del Tribunale e statuisce nel merito sulla domanda di intervento, ammettendo Biocom California a intervenire nel procedimento T-709/22 a sostegno delle conclusioni di Illumina. Le spese del presente appello sono poste a carico della Commissione, mentre Illumina sopporta le proprie; le spese relative alla domanda di intervento restano riservate.

Principi desumibili

La pronuncia conferma una lettura ampia dell’intervento delle associazioni rappresentative di imprese: quando il giudizio può incidere sulla futura applicazione di una disciplina di settore e, in particolare, su concentrazioni che coinvolgono operatori del settore interessato, l’associazione può far valere un interesse diretto ed esistente nel risultato della causa anche se la decisione non modifica la sua posizione giuridica in quanto tale. Nel contesto dell’articolo 22 del regolamento n. 139/2004, le questioni sulla portata territoriale della competenza della Commissione e sulla gestione dei rinvii possono assumere rilievo sistemico per il settore life sciences.

Come è indicizzato

Materieconcentrazioni tra impresediritto della concorrenza dell’unione europeaintervento nel processosettore farmaceutico e life sciencescontrollo delle concentrazioni

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