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Sentenza

Sentenza del 22/04/2016 n. 2298 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento induttivo - Dichiarazioni nel verbale della GDF - Valutazione ai fini induttivi - Legittimità - Prova contraria - Contribuente - Onere - Sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di fondare l'accertamento induttivo su una circostanza risultante dalla dichiarazione fiscale dello stesso contribuente e sulle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che tale ammissione non potesse essere valorizzata oppure fosse stata fraintesa, resa per errore o dovuta a un equivoco.

La decisione

Il principio affermato è favorevole all'Amministrazione: essa può considerare esistente, ai fini dell'accertamento, una circostanza che il contribuente abbia indicato nella propria dichiarazione fiscale. Una volta utilizzata tale ammissione, spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che la dichiarazione è stata fraintesa oppure è stata determinata da errore, equivoco o altra causa idonea a escluderne il valore probatorio. In assenza di tale dimostrazione, l'accertamento può fondarsi sulla circostanza ammessa.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento induttivo

    Nell'ambito dell'accertamento induttivo, l'Amministrazione può valorizzare gli elementi emergenti dalla dichiarazione del contribuente e dalle attività di controllo, comprese le dichiarazioni riportate nei verbali della Guardia di Finanza.

  • Principio dell'onere della prova contraria a carico del contribuente

    Quando il contribuente ha dichiarato o ammesso una determinata circostanza, spetta a lui dimostrare specificamente che l'ammissione è stata fraintesa, viziata da errore o frutto di un equivoco. La mera contestazione generica non è sufficiente.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni contenute nella dichiarazione fiscale del contribuente possono essere utilizzate dall'Amministrazione come elementi probatori a suo carico, anche nell'ambito di un accertamento induttivo.
  • Chi intende smentire una propria dichiarazione deve fornire una prova concreta e documentata dell'errore, dell'equivoco o del fraintendimento; non basta affermare successivamente che la dichiarazione era inesatta.
  • I verbali della Guardia di Finanza possono assumere rilievo probatorio quando riportano dichiarazioni o circostanze riconducibili al contribuente, salvo prova contraria specifica.
  • In situazioni analoghe, è fondamentale verificare il testo esatto della dichiarazione, il contesto in cui è stata resa, la sua sottoscrizione e la coerenza con la documentazione contabile, per dimostrare eventualmente che non esprime una reale ammissione.
  • L'uso di una dichiarazione del contribuente non rende automaticamente incontestabile l'accertamento: la contestazione deve però essere puntuale e accompagnata da elementi oggettivi idonei a dimostrare l'inesattezza o l'erronea interpretazione.

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