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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13222/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società in nome collettivo aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014, con recupero di costi indeducibili e maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzione unica. Il ricorso era stato rigettato in primo grado e poi anche in appello. In cassazione la società lamentava, in sostanza, che per la medesima pretesa fiscale una diversa sentenza della stessa Corte di giustizia tributaria regionale aveva già accertato la mancanza di prova della notifica dell'avviso di accertamento a una socia della società, con conseguente rimessione al primo giudice; pertanto, anche nel presente giudizio doveva essere riconosciuta la necessità del litisconsorzio tra società e soci nelle controversie relative a riprese fiscali verso società di persone, con regressione del processo al primo grado affinché il giudizio si svolgesse sin dall'inizio con la partecipazione di tutte le parti necessarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, valorizzando il precedente interno relativo alla medesima pretesa fiscale e constatando che non vi era prova della notifica dell'avviso di accertamento a una socia. Ha quindi affermato che, trattandosi di un'unica pretesa fiscale nei confronti di una società di persone, il giudizio deve svolgersi nei confronti sia della società sia di tutti i soci. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio con la presenza di tutte le parti e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

    è richiamato solo come base procedurale per il deposito della memoria illustrativa nel giudizio di cassazione

  • litisconsorzio necessario in materia di riprese fiscali nei confronti delle società di persone

    principio del litisconsorzio necessario in materia di riprese fiscali nei confronti delle società di persone

    la controversia relativa a una unitaria pretesa fiscale verso società di persone deve essere trattata con la partecipazione necessaria della società e di tutti i soci

Massime di principio

  • Nelle controversie concernenti una pretesa fiscale unitaria riferita a una società di persone, sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, con conseguente necessità che il giudizio si svolga nei confronti di tutti i soggetti interessati.
  • Se risulta che su una medesima pretesa fiscale manca la prova della notifica dell'atto impositivo a uno dei soci, il processo deve essere rinnovato sin dal primo grado con integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie.
  • La presenza di un precedente giudicato o di una decisione resa sulla stessa pretesa tributaria può essere valorizzata per escludere la regolarità del contraddittorio e imporre la regressione del processo al giudice di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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