Sentenza n. 1816/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Venezia, unitamente agli atti istruttori e ai dinieghi di accesso connessi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91, 92, 94-bis e 100 del d.lgs. n. 159/2011, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione dei principi di proporzionalità, attualità e tipicità del potere interdittivo. In primo luogo, ha contestato la ricostruzione di una galassia societaria familiare, sostenendo l’autonomia gestionale e finanziaria dell’impresa, l’assenza di governance unitaria e la marginalità dei rapporti economici infragruppo. In secondo luogo, ha dedotto che alcuni soggetti valorizzati dalla Prefettura erano meri dipendenti privi di poteri gestori o decisionali e che i rapporti di parentela e le frequentazioni con soggetti controindicati erano isolati, risalenti o comunque inidonei a dimostrare un’influenza mafiosa sulla società. In terzo luogo, ha contestato la rilevanza di precedenti giudiziari ritenuti remoti o conclusi con esiti favorevoli, lamentando l’assenza di elementi concreti e attuali. In quarto luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 e dei principi di proporzionalità e gradualità, sostenendo che la Prefettura non aveva adeguatamente considerato il licenziamento di soggetti ritenuti a rischio, l’adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e la possibilità di applicare misure di prevenzione collaborativa. Infine, ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative e del diritto di accesso difensivo, in relazione ai dinieghi di ostensione degli atti istruttori, ritenuti generici e non adeguatamente motivati.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha premesso che l’interdittiva antimafia è una misura di prevenzione amministrativa fondata su una valutazione prognostica e preventiva e non richiede la prova piena dell’infiltrazione mafiosa né l’accertamento di responsabilità penali, essendo sufficiente un quadro indiziario complessivo di elementi gravi, precisi e concordanti, valutati secondo il criterio del più probabile che non. Il giudice ha ritenuto non fondata la censura relativa ai precedenti giudiziari, osservando che la Prefettura aveva considerato, insieme ad alcune assoluzioni e alla caducazione di misure di prevenzione, plurimi rapporti e frequentazioni recenti, stabili e non occasionali con soggetti contigui alla criminalità organizzata. Ha poi ritenuto adeguata la valutazione complessiva del reticolo familiare e societario, valorizzando la pluralità di imprese riconducibili alla famiglia, le posizioni ricoperte dai familiari nelle società, il coinvolgimento di più componenti della famiglia nell’attività d’impresa, la struttura a capitale ristretto, la partecipazione del socio alle scelte strategiche e la rete di rapporti con soggetti controindicati. Tali elementi, considerati unitariamente, sono stati ritenuti idonei a fondare, secondo il criterio del più probabile che non, la prognosi di pericolo di influenza mafiosa, anche indiretta. È stata respinta anche la censura relativa alle misure di prevenzione collaborativa, poiché il quadro indiziario evidenziava collegamenti fitti e non occasionali, incompatibili con il presupposto dell’occasionalità richiesto dall’art. 94-bis. Le misure di self-cleaning adottate dopo il preavviso di interdittiva, quali il licenziamento di un dipendente e l’adozione del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, sono state ritenute non irragionevolmente inidonee a superare il pericolo, anche perché un familiare dell’interessato era ancora dipendente e la relativa moglie conservava il controllo della maggioranza delle quote. Quanto all’accesso, il TAR ha affermato che le limitazioni previste per gli atti antimafia devono essere interpretate alla luce dell’art. 24 l. n. 241/1990 e non possono tradursi in un’esclusione generalizzata; tuttavia, nel caso concreto, il diritto di difesa era stato assicurato mediante un preavviso ampiamente motivato, la possibilità di presentare note e l’audizione del legale rappresentante, mentre la limitazione dell’accesso risultava temporalmente circoscritta e giustificata dalle esigenze istruttorie. Il provvedimento interdittivo è stato quindi ritenuto fondato su istruttoria completa e coerente e su motivazione logica e congrua. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. n. 159/2011
L’informazione antimafia interdittiva costituisce una misura di prevenzione amministrativa finalizzata a tutelare l’ordine pubblico economico e a impedire che l’attività imprenditoriale possa essere, anche indirettamente, esposta al rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata.
La documentazione antimafia interdittiva ha natura preventiva e mira ad anticipare la soglia di tutela dell’ordine pubblico economico, senza richiedere l’accertamento definitivo di responsabilità penali.
art. 91 d.lgs. n. 159/2011
Peraltro, l’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che il Prefetto competente estende gli accertamenti anche ai soggetti che risultino poter determinare, in qualsiasi modo, le scelte e gli indirizzi dell’impresa, ivi compresi i componenti familiari.
Gli accertamenti prefettizi possono riguardare anche familiari e altri soggetti che, pur non rivestendo formalmente cariche societarie, siano in grado di influenzare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
Tali misure infatti postulano che l’influenza mafiosa rivesta carattere meramente occasionale e non già strutturale, sì da consentire l’attivazione di un percorso di affiancamento volto al rafforzamento dei presìdi di legalità.
Le misure di prevenzione collaborativa sono applicabili quando l’agevolazione o l’influenza mafiosa abbia carattere occasionale e l’impresa sia concretamente emendabile; non sono invece dovute quando il quadro indiziario evidenzi collegamenti strutturali o non occasionali.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
Deve, tuttavia, ritenersi che, al fine di garantire l’esigenza di cura e difesa degli interessi giuridici della parte ricorrente, contemplata dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, le legittime esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica possano essere adeguatamente preservate mediante il ricorso ad accorgimenti divulgativi tali da escludere o «mascherare» ogni indicazione contenuta nell’informativa antimafia o negli atti di un procedimento relativo all’iscrizione nella white list che involga valutazioni, giudizi, riferimenti e considerazioni funzionali alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
L’accesso difensivo agli atti antimafia deve essere garantito nei limiti della stretta necessità, anche mediante ostensione parziale o oscuramento delle informazioni investigative la cui divulgazione comprometterebbe l’ordine e la sicurezza pubblica.
art. 3, comma 1, lett. c), d.m. 16 marzo 2022
Invero, il disposto dell’art. 3 del d.m. 16-3-2022 deve essere interpretato in senso non strettamente letterale, giacché, diversamente opinando, sorgerebbero dubbi sulla sua legittimità, determinandosi una sottrazione sostanzialmente generalizzata all’accesso a quasi tutti i documenti formati dall’Amministrazione dell’interno, con palese frustrazione delle finalità perseguite dalla legge 7-8-1990, n. 241.
La previsione regolamentare di inaccessibilità degli atti antimafia non può essere applicata in modo assoluto e generalizzato, ma deve essere coordinata con la disciplina legislativa dell’accesso difensivo.
art. 3 l. n. 241/1990
Va, tuttavia, osservato che, in sede di esame dell’istanza di accesso agli atti posti a fondamento dell’interdittiva antimafia, l’Amministrazione è tenuta a effettuare un delicato bilanciamento tra le eventuali esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e le altrettanto fondamentali esigenze di tutela della parte privata, connesse al diritto costituzionale di difesa sancito dall’art. 24 Cost., dando conto di tale bilanciamento mediante una motivazione circostanziata.
Il diniego o la limitazione dell’accesso agli atti antimafia richiede una motivazione circostanziata sul bilanciamento concreto tra sicurezza pubblica e diritto di difesa.
Massime di principio
- L’interdittiva antimafia è una misura di prevenzione amministrativa e può essere adottata senza la prova piena dell’infiltrazione mafiosa o l’accertamento di responsabilità penali, quando un quadro indiziario complessivo di elementi gravi, precisi e concordanti renda, secondo il criterio del più probabile che non, concreto e attuale il rischio di condizionamento dell’impresa.
- La valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa deve essere complessiva e non atomistica; il giudice amministrativo può sindacarla pienamente quanto ad ampiezza, rilevanza, ragionevolezza e proporzionalità della prognosi, ma non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità prefettizia quando queste non siano affette da manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
- I rapporti di parentela e le frequentazioni con soggetti affiliati, organici o contigui alla criminalità organizzata possono concorrere a fondare l’interdittiva quando, per natura, intensità e caratteristiche concrete, risultino idonei a rendere verosimile un’influenza, anche indiretta, sulle decisioni o sull’attività dell’impresa; la parentela non è né automaticamente irrilevante né da sola necessariamente sufficiente.
- Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono che l’influenza o l’agevolazione mafiosa abbia carattere occasionale e che l’impresa sia concretamente emendabile; la presenza di una rete di collegamenti fitti, consolidati e non occasionali giustifica l’interdittiva più grave.
- Le misure di self-cleaning adottate dall’impresa dopo il preavviso di interdittiva non impongono il superamento della misura quando il quadro complessivo evidenzi rapporti consolidati con ambienti criminali e persistano legami familiari o societari idonei a mantenere il rischio di condizionamento.
- Le limitazioni all’accesso agli atti dei procedimenti antimafia non possono tradursi in un’esclusione generalizzata: l’amministrazione deve bilanciare concretamente sicurezza pubblica e diritto di difesa, assicurando l’ostensione nei limiti strettamente necessari, anche mediante oscuramento delle informazioni investigative sensibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1045/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1046/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1821/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1822/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1824/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1817/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →