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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08972/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un'azione promossa da un lavoratore contro più soggetti, tra persone fisiche e società, per ottenere il pagamento di differenze retributive. La domanda di merito era stata interpretata dalla Corte d'appello come volta a far valere l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto lavorativo tra i convenuti, con richiesta di condanna solidale, e non come azione di accertamento di interposizione fittizia di manodopera. Il primo grado aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che l'asserita interposizione fittizia non fosse emersa dall'istruttoria testimoniale. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, lamentando che la Corte d'appello non avesse concesso un termine per controdedurre nelle note di trattazione scritta; (2) erronea qualificazione giuridica della domanda, asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c., oltre a motivazione apparente, travisamento della prova e omesso esame di un fatto decisivo; (3) violazione di legge in relazione all'art. 6 CEDU, sostenendo che non sarebbe stato svolto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con i convenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato la mancata specifica indicazione, nel ricorso, dell'atto processuale su cui la censura si fondava, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; ha inoltre osservato che, per la disciplina vigente all'epoca, la parte poteva chiedere la trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza cartolare, istanza che il ricorrente non deduceva di aver presentato. Sul secondo motivo ha evidenziato l'inammissibilità derivante dalla cumulatezza eterogenea di vizi ex nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c.; ha ribadito che l'interpretazione della domanda appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se sorretta da motivazione inesistente o apparente, mentre nella specie la Corte territoriale aveva plausibilmente letto la domanda come volta a far valere un unico centro di imputazione. Ha poi osservato che la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. non era verificabile per difetto di specifica trascrizione degli atti rilevanti, e che il motivo sull'omesso esame del fatto decisivo era comunque precluso dalla doppia conforme, non essendo state indicate le ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado; il lamentato travisamento della prova, infine, tendeva in sostanza a sollecitare una nuova valutazione delle deposizioni testimoniali, non consentita in sede di legittimità. Sul terzo motivo ha ritenuto inammissibile la censura perché la generica evocazione dell'art. 6 CEDU non consente di dedurre un vizio di violazione di legge, quando in realtà si contesta solo l'esito sfavorevole della lite e la diversa valutazione delle prove. Nulla è stato disposto per le spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che non è ammissibile cumulare nella stessa censura vizi eterogenei di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale; inoltre il n. 5 non è invocabile oltre i limiti della doppia conforme.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali su cui si fonda la censura.

  • art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. nella l. n. 77 del 2020

    Nel regime della trattazione cartolare, ciascuna parte poteva chiedere la trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede la puntuale trascrizione degli atti processuali rilevanti per consentirne il controllo in sede di legittimità.

  • art. 1362 c.c.

    È stato evocato dal ricorrente a sostegno dell'asserita errata interpretazione della domanda; la Corte ha tuttavia riaffermato che l'interpretazione della domanda è riservata al giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se apparente o mancante; nella specie la motivazione di appello era ritenuta idonea e rispettosa del minimo costituzionale.

  • art. 6 CEDU

    La sua generica evocazione non basta a dedurre un autonomo vizio di violazione di legge se la censura mira in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e l'esito della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare in modo specifico e trascrivere gli atti processuali su cui la censura si fonda; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale e la sua qualificazione sostanziale spettano al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione apparente o della violazione puntuale del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, purché il ricorso consenta il controllo degli atti rilevanti.
  • Non è consentito prospettare cumulativamente, in un unico motivo, vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame del fatto decisivo senza rispettare la loro autonomia strutturale e i relativi presupposti di ammissibilità.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso in presenza di "doppia conforme", salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, compresi i testi, sotto la veste di travisamento della prova o violazione dell'art. 6 CEDU, quando la censura mira sostanzialmente a contestare l'apprezzamento di merito compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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