Cassazione Civile, Sentenza n. 6582/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art.21 d.lgs. 546/1992 e dell'art.19, terzo comma, ultimo periodo, deducendo l'inammissibilità del ricorso avverso l'intimazione di pagamento relativa a cartella di pagamento notificata il 6.2.1995 e non impugnata (presunta definitività dell'atto e decorrenza del termine di 60 giorni); 2) violazione del principio del ne bis in idem e contrasto con l'ordinanza della Cassazione n.21309/2018 (richiamando anche la sentenza Corte d'appello di Milano n.571/2000), deducendo che la riproposizione della stessa pretesa costituisce vizio; 3) violazione dell'art.50 d.P.R. 602/1973 per aver ritenuto che l'intimazione di pagamento avrebbe dovuto fornire una motivazione più ampia sul quantum (sostenendo invece che l'intimazione è atto vincolato redatto secondo modello ministeriale e non richiede ulteriori spiegazioni sul calcolo).
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto i motivi proposti: - Sul primo motivo: ha ritenuto che la cartella di pagamento del 6.2.1995, non impugnata entro i termini, è divenuta definitiva e non può più essere oggetto di impugnazione nel merito; tuttavia ha affermato altresì che l'intimazione di pagamento del 24.2.2020 è atto autonomamente impugnabile e l'appello contro di essa è ammissibile, perché il contribuente ha interesse attuale a contestarne i vizi formali e la legittimità. - Sul secondo motivo: ha accolto il ricorso, condividendo che vi è sostanziale identità tra l'avviso di mora del 23.9.2008 (che aveva recepito la rideterminazione del debito disposta dalla Corte d'appello di Milano n.571/2000) e l'intimazione del 24.2.2020; ne consegue che il giudice d'appello ha errato nel ritenere che la cartella del 6.2.1995 fosse caducata anche nei confronti del Cantoni: la cartella è rimasta titolo valido, la rideterminazione aveva solo ridotto il quantum e la decisione va riesaminata. - Sul terzo motivo: ha accolto il ricorso rilevando che l'intimazione è redatta secondo il modello previsto dall'art.50 d.P.R. 602/1973 e non richiede l'esplicito richiamo alla pronuncia che ha rideterminato il debito; inoltre non è stata leso il diritto di difesa e le censure sugli interessi di mora sono inammissibili per mancata specificità e per novità rispetto ai gradi precedenti. Esito processuale: la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art.21
Stabilisce il termine di 60 giorni per impugnare gli atti in materia tributaria; la Cassazione rileva che la cartella del 6.2.1995, non impugnata nel termine, è divenuta definitiva e non è più sindacabile nel merito.
d.lgs. 546/1992, art.19, comma 3 (ultimo periodo)
Richiamato come norma connessa ai vizi di impugnabilità degli atti; dedotto dall'Agenzia ma la Corte ha distinto tra cartella definitiva e intimazione autonomamente impugnabile.
codice di procedura civile, art.360, comma 1, n.3
Fondamento dei motivi di cassazione (violazione di norme di diritto): utilizzato per dedurre violazioni e false applicazioni di norme processuali e sostanziali.
d.P.R. 602/1973, art.50
Prevede il modello e i contenuti minimi dell'intimazione di pagamento; la Corte afferma che l'intimazione è atto vincolato e non richiede l'indicazione della pronuncia che ha rideterminato il debito.
codice civile, art.1306, comma 2
Richiamato per spiegare che il giudicato favorevole ad un coobbligato non travolge ex tunc l'obbligazione solidale degli altri debitori; ciò impedisce l'annullamento retroattivo dell'obbligazione di Cantoni.
codice civile, art.2909
Richiamato in relazione alla doglianza di contrasto con precedenti decisioni (ne bis in idem) e alla tutela della cosa giudicata; la Corte ha valutato la compatibilità delle decisioni intervenute.
Ordinanza Cassazione n.21309/2018 e n.21319/2018
Pregresse pronunce richiamate in ricorso e in motivazione: la Corte valuta il loro contenuto e il rapporto con la ripresa della procedura esecutiva, distinguendo tra effetto di giudicato e autonomia dell'intimazione.
Sentenza Corte d'appello di Milano n.571/2000
Decisione che aveva rideterminato il quantum della pretesa ed è stata recepita nell'avviso di mora 23.9.2008; la Corte di cassazione rileva la sostanziale identità tra le riprese d'imposizione e l'intimazione 2020.
Cass. Sez. 5, n.8508/2019; SS.UU. n.22281/2022; Cass. ord. n.7616/2018; Cass. Sez. U ord. n.26817/2024
Giurisprudenza citata per argomentare questioni su anatocismo, sulla rilevanza della motivazione dell'intimazione e sulla natura degli atti di riscossione; la Corte le utilizza a supporto delle sue conclusioni.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento non impugnata entro il termine di legge (art.21 d.lgs.546/1992) diventa definitiva e non può più essere rimessa in discussione nel merito in successivi giudizi.
- L'intimazione di pagamento (o avviso di mora) è atto autonomamente impugnabile: anche se la cartella è definitiva, il contribuente ha interesse a contestare vizi propri dell'intimazione stessa.
- Quando un avviso di mora o un'intimazione ripropongono la stessa ripresa d'imposizione già rideterminata da una sentenza passata in giudicato, può sussistere una preclusione o vizio per sovrapposizione della stessa pretesa (rischio di ne bis in idem o di ri-proposizione illegittima della stessa pretesa).
- L'intimazione di pagamento è redatta secondo il modello e i contenuti minimi previsti dall'art.50 d.P.R. 602/1973: non è sempre necessario che l'amministrazione espliciti tutte le ragioni e i riferimenti giurisprudenziali che hanno portato alla determinazione del quantum, purché non si leda il diritto di difesa con incompletezza specifica e non generica.
- La produzione di documenti da parte del contribuente depositati in sede di cassazione non sostituisce provvedimenti formali di annullamento o sgravio da parte dell'Amministrazione: è necessario che vi sia un provvedimento amministrativo o elementi decisivi e specifici per dichiarare cessata la materia del contendere.
- Il giudicato favorevole ad un coobbligato non estingue automaticamente l'obbligazione degli altri debitori solidali salvo che ciò sia effettivamente disposto; la rideterminazione del debito per un coobbligato non annulla ex tunc le posizioni degli altri senza le relative pronunce.
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