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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 111 del 22/02/2024

Provvedimento del 22 febbraio 2024

Garante Privacy111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha sanzionato Ossitocina24 per non aver riscontrato tempestivamente la richiesta di cancellazione presentata dall’interessato e per aver mantenuto online i suoi dati personali sul sito www.telasutela.it oltre la cessazione del rapporto contrattuale, senza idonea base giuridica. È stata inoltre accertata la mancata risposta a una richiesta di informazioni del Garante ex art. 157 del Codice. Il provvedimento ordina misure organizzative per presidiare correttamente i canali di contatto, irroga una sanzione di 5.000 euro e dispone la pubblicazione del provvedimento.

Ossitocina24 di Patrono Antonella: mancato riscontro a istanza di cancellazione e conservazione/diffusione non più giustificate dei dati di un interessato sul sito telasutela.it

Ossitocina24: mancato riscontro a richiesta di cancellazione e permanenza illecita dei dati sul sito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato nei confronti di Ossitocina24 di Patrono Antonella un provvedimento sanzionatorio e correttivo relativo alla gestione dei dati personali di un interessato pubblicati sul sito www.telasutela.it. Il caso origina da un reclamo e riguarda, da un lato, il mancato tempestivo riscontro alle richieste di esercizio dei diritti e, dall’altro, la permanenza online dei dati oltre la cessazione del rapporto contrattuale.

Origine del reclamo e svolgimento dell’istruttoria

L’interessato aveva stipulato il 18 novembre 2021 un contratto avente ad oggetto la vendita e la promozione, anche sul web, di opere d’arte. In data 4 luglio 2022 aveva comunicato via PEC la volontà di recedere dal contratto, ritenendo che ciò comportasse anche la cancellazione dei propri dati personali dal sito. Successivamente, con reclamo del 13 marzo 2023, lamentava che i suoi dati fossero ancora presenti sul sito internet del titolare.

L’Ufficio ha chiarito che la comunicazione del 4 luglio 2022 esprimeva una volontà contrattuale, non una specifica istanza privacy. Su invito dell’Autorità, l’interessato ha quindi formulato un interpello preventivo il 24 marzo 2023 chiedendo espressamente la cancellazione dei dati. Tale richiesta, inviata all’indirizzo PEC indicato nel contratto, è rimasta senza risposta. Anche la richiesta di informazioni del Garante del 2 maggio 2023, inviata ai sensi dell’art. 157 del Codice, non ha ottenuto alcun riscontro.

Poiché il silenzio del titolare persisteva, il Garante ha avviato il procedimento con atto del 18 luglio 2023, notificato anche tramite il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza. In occasione della verifica ispettiva del 3 agosto 2023 presso la sede dell’impresa, è emerso che i dati dell’interessato erano stati cancellati solo dopo la comunicazione di avvio del procedimento.

Accertamenti svolti e condotta del titolare

Dall’istruttoria è emerso che:

  • la richiesta di cancellazione del 24 marzo 2023 non era stata riscontrata per una "mera svista";
  • la cancellazione dei dati è avvenuta soltanto dopo la ricezione dell’avvio del procedimento del 18 luglio 2023;
  • l’impresa ha dichiarato che, per prassi aziendale, i dati dei clienti vengono cancellati alla cessazione del mandato, se disdetto nei termini previsti dal contratto.

Il Garante ha rilevato anche che l’indirizzo PEC dell’impresa era funzionante, poiché gli atti inviati hanno ricevuto regolare attestazione di accettazione e consegna.

Violazioni contestate e valutazioni del Garante

L’atto di contestazione dell’8 novembre 2023 ha imputato a Ossitocina24, oltre alla violazione dell’art. 157 del Codice, anche la violazione di diverse disposizioni del GDPR:

  • artt. 12, 17 e 21, per non aver riscontrato l’istanza dell’interessato e per non aver tempestivamente registrato/gestito l’opposizione e la richiesta di cancellazione;
  • art. 5, par. 1, lett. b), c) ed e), per aver conservato i dati oltre la finalità e senza giustificazione;
  • art. 6, par. 1, lett. a), per aver diffuso i dati personali sul sito in assenza di consenso e dopo la cessazione del contratto.

Nelle valutazioni giuridiche, l’Autorità ha sottolineato che il titolare ha preso contezza della richiesta di cancellazione solo dopo l’avvio del procedimento e che non ha fornito spiegazioni sulla mancata risposta alla richiesta istruttoria del 2 maggio 2023. Il comportamento è stato ritenuto indice di una non adeguata gestione dei canali di comunicazione, in particolare della PEC, con aggravio dell’attività istruttoria e compromissione dell’effettivo esercizio dei diritti dell’interessato.

Quanto alla permanenza dei dati sul sito, il Garante ha osservato che il profilo dell’interessato risultava ancora rinvenibile il 17 luglio 2023, quindi oltre un anno dopo la richiesta di recesso del 4 luglio 2022, e in assenza di un’idonea base giuridica. La conservazione prolungata è stata ritenuta contrastare con i principi di finalità, minimizzazione e limitazione della conservazione.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Poiché le condotte riguardavano trattamenti collegati, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, ritenendo operante il limite della sanzione riferita alla violazione più grave, individuata nell’ambito dell’art. 83, par. 5.

Nella determinazione dell’importo, l’Autorità ha richiamato i criteri dell’art. 83, par. 1 e 2 GDPR. Tra le aggravanti sono stati considerati:

  • la gravità della condotta, qualificata come gravemente colposa;
  • la scarsa cooperazione con l’Autorità;
  • la noncuranza manifestata rispetto alle richieste dell’interessato e dell’Autorità.

Tra le attenuanti sono stati invece considerati:

  • il carattere isolato della vicenda, nata da un solo reclamo;
  • l’avvenuta cancellazione, seppur tardiva, dei dati;
  • l’assenza di precedenti procedimenti a carico del titolare;
  • la natura dei dati trattati, limitati a dati comuni;
  • la capacità economica dell’impresa.

All’esito, è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, pari allo 0,025% della sanzione edittale massima di 20 milioni di euro.

Misure correttive, pubblicazione e rimedi

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, il Garante ha ingiunto al titolare di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per fornire riscontro alle richieste di esercizio dei diritti, con particolare presidio dell’indirizzo PEC dedicato.

Inoltre, ai sensi dell’art. 157 del Codice, l’impresa deve comunicare all’Autorità, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative intraprese per dare attuazione alle misure imposte; l’omesso adempimento può comportare l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, GDPR.

È stata disposta anche la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante, quale sanzione accessoria, nonché l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità. Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e reclamo

Il procedimento nasce da un reclamo del 13 marzo 2023 con cui l’interessato lamentava la persistenza dei propri dati personali sul sito www.telasutela.it, gestito da Ossitocina24, nonostante la comunicazione di recesso dal contratto inviata il 4 luglio 2022. Il contratto riguardava la vendita e promozione, anche sul web, di opere d’arte dell’interessato.

Istruttoria e mancati riscontri

L’interessato ha poi presentato un’istanza specifica di cancellazione il 24 marzo 2023, rimasta inevasa. Anche la richiesta di informazioni del Garante del 2 maggio 2023, inviata ex art. 157 del Codice e regolarmente consegnata alla PEC dell’impresa, non ha ricevuto risposta. Il successivo atto di avvio del procedimento del 18 luglio 2023 è stato notificato anche con l’ausilio del Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, che ha svolto una verifica ispettiva il 3 agosto 2023.

Accertamenti ispettivi

In sede ispettiva è emerso che i dati dell’interessato erano stati cancellati solo dopo la comunicazione di avvio del procedimento del 18 luglio 2023. L’impresa ha dichiarato che la mancata risposta alla richiesta del 24 marzo 2023 era dovuta a una "mera svista" e che, come regola aziendale, i dati dei clienti vengono cancellati alla cessazione del mandato, se disdetto nei termini contrattuali.

Violazioni accertate

Il Garante ha ritenuto violate le disposizioni degli artt. 12, 17 e 21 GDPR per il mancato riscontro e la mancata tempestiva gestione dell’opposizione/cancellazione; l’art. 5, par. 1, lett. b), c) ed e), per conservazione dei dati oltre la finalità perseguita e senza motivo; l’art. 6, par. 1, lett. a), per la diffusione dei dati sul sito in assenza di consenso e dopo la cessazione del contratto; nonché l’art. 157 del Codice per il mancato riscontro alla richiesta istruttoria dell’Autorità.

Sanzione, criteri e misure accessorie

Considerata la pluralità di violazioni collegate, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, irrogando la sola sanzione relativa alla violazione più grave ex art. 83, par. 5. La sanzione è stata determinata in 5.000 euro, tenendo conto di gravità, cooperazione carente, natura isolata del fatto, tardiva cancellazione, assenza di precedenti, natura dei dati e capacità economica del titolare. È stata inoltre disposta la pubblicazione integrale del provvedimento e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatosanzioni gdprpubblica amministrazionemisure di sicurezzaconservazione dei dati

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