Cassazione Civile, Ordinanza n. 10175/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società era destinataria di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2016, con il quale l’Ufficio disconosceva la deducibilità di alcuni costi ai fini IRES e IRAP e la detraibilità IVA di costi relativi a operazioni ritenute inesistenti, irrogando le conseguenti sanzioni. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte, annullando l’atto limitatamente ai rilievi IVA. In appello, tuttavia, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dichiarava inammissibile per tardività l’originario ricorso, ritenendo non provato l’assoluto impedimento fisico del difensore e quindi insussistente la rimessione in termini. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: vizio di motivazione e motivazione apparente sull’impedimento assoluto; travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione; violazione dell’art. 153, comma 2, c.p.c. e dell’art. 6 CEDU in tema di rimessione in termini; violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo ex artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU e art. 47 Carta UE. L’Agenzia delle Entrate depositava un atto di costituzione limitandosi a rappresentare che le parti avevano sottoscritto un accordo conciliativo totale e chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’accordo conciliativo intervenuto tra le parti in pendenza del giudizio di legittimità, accordo sottoscritto dall’Amministrazione e dalla società contribuente e depositato in atti, ritenendolo idoneo a far venir meno l’interesse alla decisione del ricorso. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Non ha disposto sulle spese, considerato che l’Agenzia non aveva svolto attività difensiva in cassazione e in ragione della pattuizione sulla compensazione. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’attestazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che essa opera solo nei casi tipici di rigetto integrale, inammissibilità originaria o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come termine di impugnazione la cui scadenza era stata ritenuta rilevante ai fini della tardività del ricorso introduttivo
art. 153, comma 2, c.p.c.
invocato dalla ricorrente in tema di remissione in termini
art. 6 CEDU
invocato dalla ricorrente a sostegno della tutela del diritto di difesa e del giusto processo
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente per la tutela del diritto di difesa
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione ai principi del giusto processo
art. 47 Carta dei diritti UE
invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 372, secondo comma, c.p.c.
ritenuto titolo per l’ammissibilità del deposito dell’accordo conciliativo in cassazione, poiché documento volto a dimostrare il venir meno dell’interesse all’impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso la sua applicazione perché prevista solo per rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione
Massime di principio
- In cassazione è ammissibile il deposito di documenti sopravvenuti ex art. 372 c.p.c. quando siano diretti a provare il venir meno dell’interesse alla decisione, come nel caso di un accordo conciliativo totale intervenuto tra le parti.
- La conclusione di un accordo conciliativo totale in pendenza del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e priva il ricorso dell’oggetto della decisione.
- Quando il giudizio si estingue per cessata materia del contendere a seguito di conciliazione, il giudice di legittimità può non provvedere sulle spese se ciò sia coerente con l’accordo intervenuto e con il mancato svolgimento di difese da parte della resistente.
- L’attestazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10127/2026 del 19/04/2026
- ordinanza_civile · 19 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10128/2026 del 19/04/2026
- ordinanza_civile · 19 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10129/2026 del 19/04/2026
- ordinanza_civile · 19 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10130/2026 del 19/04/2026
- ordinanza_civile · 19 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10132/2026 del 19/04/2026
- ordinanza_civile · 19 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10133/2026 del 19/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →