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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26168/2020 del 17/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Direzione Regionale contestò a Framo la fittizietà di due operazioni di 'trade on stock' per gli anni 2005 e 2006 (acquisto e retrocessione di partecipazioni estere e percezione di dividendi, con pagamenti a intermediari), emettendo avvisi per maggior IVA e IRES e sanzioni; Framo impugnò e i gradi di merito confermarono la sussistenza di una frode fiscale e l'indebito vantaggio fiscale. In cassazione la società deduceva: (i) inconsistenza della motivazione della C.T.R. e mancato esame critico dell'effettività delle operazioni; (ii) che una successiva sentenza penale irrevocabile di Tribunale di Milano (assoluzione perche il fatto non sussiste) avrebbe provato l'effettività dei flussi finanziari e pertanto doveva avere efficacia vincolante o comunque rilevanza probatoria ai sensi dell'art. 654 c.p.p.; inoltre censurava violazione dell'art. 132 c.p.c. (art. 36 d.lgs. 546/1992) sul contenuto motivazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui cerca di estendere automaticamente l'efficacia di un giudicato penale al processo tributario: la sentenza penale costituisce una fonte di prova lato sensu ma non produce automaticamente efficacia di giudicato in sede tributaria e la sua valutazione attiene alla cognizione di merito (quaestio facti). Ha inoltre dichiarato che molte censure motivate ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. sono oggi inammissibili nei termini invocati, per la giurisprudenza di legittimità. Quanto alla presunta carenza di motivazione, la Corte ha ritenuto la motivazione della C.T.R. sufficiente nel minimo costituzionale (anche per relationem), avendosi un esame complessivo e logico degli elementi di anomalia che portarono a ritenere la frode fiscale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in Euro 50.000 per compensi) e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 654 c.p.p.

    art. 654 codice di procedura penale

    La sentenza penale irrevocabile non produce automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario; costituisce invece una possibile fonte di prova che il giudice tributario può e deve valutare nel suo contesto probatorio

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (previgente)

    art. 360 c.p.c., comma 1, n.5

    Le censure basate su omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, come disciplinate dal previgente art. 360/1/5, risultano in molti casi oggi inammissibili in cassazione alla luce della giurisprudenza successiva (c.d. Sezioni Unite 8053/2014)

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992 (rectius art. 132 c.p.c.)

    art. 36 Decreto Legislativo n. 546/1992

    Richiesto il minimo costituzionalmente adeguato di motivazione nelle sentenze tributari; la Corte ha ritenuto rispettato tale minimo anche mediante motivazione per relationem al primo grado

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha escluso che la questione dell'efficacia della sentenza penale potesse essere ricondotta utilmente ai rimedi revocatori di cui all'art. 395 n.3 c.p.c.; la materia resta di valutazione di merito

  • art. 13, DPR 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13 D.P.R. n.115/2002

    Previsione di applicabilità di un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente per il giudizio di cassazione quando sussistano i presupposti processuali

  • Giurisprudenza rilevante (citata)

    Cass. Sez. Un. n. 8053/2014; Cass. n. 17258/2019; Cass. n. 8284/2019; Cass. n. 23143/2017

    Principi consolidati: 1) la sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente efficacia di giudicato in ambito tributario, 2) limiti all'impugnabilità per vizio di motivazione in cassazione dopo le Sezioni Unite, 3) conferma della possibilità di impugnare questioni di conformità all'ordinamento anche se non vi sia errore palese del merito

Massime di principio

  • Una sentenza penale di assoluzione con formula 'perché il fatto non sussiste' non vincola automaticamente il giudice tributario: essa è una fonte di prova che il giudice tributario può e deve valutare nel contesto probatorio specifico, ma resta nella discrezionalità di merito stabilirne la rilevanza.
  • Se la sentenza penale sopravviene dopo la decisione tributaria, essa costituisce un elemento di prova sopravvenuto (ius superveniens) e non giustifica automaticamente la cassazione della decisione civile/tributaria; la via corretta è farla valere davanti al giudice di merito chiedendo riapertura o utilizzo come prova, tenendo presente i limiti dei rimedi revocatori.
  • Le censure generiche di 'mancata motivazione' sono oggi spesso inammissibili in cassazione se proposte secondo le formule dell'originario art. 360/1/5 c.p.c.; nei ricorsi di legittimità è preferibile fondare il gravame su questioni di diritto o su violazioni normative precise piuttosto che su argomentazioni meramente motivazionali.
  • Il giudice d'appello può motivare anche per relationem al primo grado, purché la motivazione complessiva soddisfi il minimo costituzionale: il ricorrente deve indicare con precisione i passaggi omessi o illogici e fornire elementi probatori concreti (es. flussi finanziari, documenti bancari) per contestare l'effettività delle operazioni.
  • In caso di controversie tributarie con profili penali concomitanti, è strategico coordinare le difese: acquisire e depositare nei processi tributari la documentazione bancaria e decisioni penali rilevanti e sollevare tempestivamente l'eccezione della rilevanza probatoria della sentenza penale davanti al giudice di merito, evitando di affidarsi alla sola tesi dell'automatica efficacia del giudicato penale.

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