Sentenza n. 932/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico relativo alla domanda di rinnovo, ampliamento e subingresso in una concessione demaniale marittima, nonché il rigetto e l’archiviazione della domanda concorrente e gli atti successivi della procedura, inclusa l’aggiudicazione definitiva
Esito
Favorevole al resistente (autorità concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’avviso con cui l’Autorità di Sistema Portuale aveva pubblicato la domanda della concessionaria uscente, avente ad oggetto contestualmente il rinnovo, quale nuovo rilascio, l’ampliamento dell’area e il subingresso di altro operatore economico nella concessione demaniale marittima relativa alla gestione di un distributore di carburanti per uso nautico e da diporto. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., della legge n. 241/1990, del codice della navigazione, del regolamento d’uso delle aree demaniali marittime e l’eccesso di potere, sostenendo l’irritualità e l’inammissibilità della domanda cumulativa di rinnovo, ampliamento e subingresso. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento di rigetto e archiviazione della propria domanda in concorrenza, sostenendo di averla presentata il 5 settembre 2025, ultimo giorno indicato nell’avviso pubblicato sul sito dell’Autorità, e contestando altresì la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché l’Amministrazione avrebbe erroneamente affermato la mancata presentazione di osservazioni al preavviso di diniego. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato la nomina della commissione, gli atti relativi alla presentazione delle offerte, il verbale che individuava la concessionaria uscente quale migliore offerente, l’aggiudicazione provvisoria e definitiva e il titolo concessorio eventualmente rilasciato, chiedendo anche la riammissione della propria domanda, la rinnovazione della procedura e la declaratoria di improcedibilità o decadenza della domanda della concessionaria uscente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorso introduttivo e i due atti di motivi aggiunti, per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere. L’Avviso pubblico n. 148/2025, pubblicato il 5 agosto 2025, indicava un termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione per presentare osservazioni, opposizioni o domande in concorrenza; il termine scadeva quindi il 4 settembre 2025. La domanda della ricorrente, presentata il 5 settembre 2025, era tardiva. Il diverso termine del 5 settembre indicato nella pagina web dell’Autorità riguardava soltanto la permanenza dell’avviso sul portale e non il termine per presentare la domanda. La ricorrente, non avendo validamente partecipato alla procedura, non disponeva di una posizione differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei consociati e non poteva contestare né l’avviso né gli atti successivi né l’esito della procedura. Il TAR ha inoltre osservato, in via sintetica, che non risultava una norma che imponesse l’inammissibilità della domanda cumulativa di rinnovo, ampliamento e subingresso; che l’archiviazione della domanda concorrente era corretta per tardività; e che non sussisteva l’obbligo di comunicare individualmente alla ricorrente gli atti successivi, essendo stati pubblicati sul sito dell’Autorità. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 36 Cod. nav.
La disposizione è richiamata con riferimento alla domanda di rinnovo, qualificato dall’Amministrazione come nuovo rilascio, della concessione demaniale marittima.
art. 24 Reg. Cod. nav.
La disposizione è richiamata con riferimento alla richiesta di ampliamento dell’area oggetto della concessione.
art. 46 Cod. nav.
La disposizione è richiamata con riferimento alla richiesta di subingresso nella concessione demaniale marittima.
art. 37 Cod. nav.
La disposizione è richiamata quale base della procedura ad evidenza pubblica conseguente alla presentazione di una domanda in concorrenza.
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per l’asserita mancata considerazione delle osservazioni al preavviso di diniego; la censura non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 73 c.p.a.
La norma è richiamata con riferimento al deposito di documenti e memorie in vista dell’udienza pubblica.
Massime di principio
- La legittimazione e l’interesse a impugnare gli atti di una procedura concessoria presuppongono una posizione differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei consociati; tale posizione non sussiste in capo a chi non abbia validamente partecipato alla procedura per avere presentato tardivamente la domanda in concorrenza.
- Quando un avviso pubblico stabilisce un termine decorrente dalla data di pubblicazione, il termine per la presentazione delle domande deve essere calcolato secondo la decorrenza espressamente indicata nell’avviso; un diverso termine risultante dalla mera permanenza dell’avviso su una pagina web non sostituisce il termine procedimentale fissato dall’avviso.
- La tardiva presentazione della domanda in concorrenza comporta la corretta archiviazione o dichiarazione di inammissibilità della domanda e impedisce al soggetto interessato di contestare gli atti presupposti, lo svolgimento della procedura e il suo esito.
- In assenza di una specifica previsione normativa contraria, non è di per sé inammissibile una domanda concessoria che cumuli richieste di rinnovo o nuovo rilascio, ampliamento dell’area e subingresso; la legittimità di tale domanda deve essere valutata sulla base della disciplina applicabile e delle caratteristiche concrete dell’istanza.
- Gli atti successivi di una procedura concessoria, se sottoposti a pubblicazione sul sito dell’amministrazione, non devono essere comunicati individualmente a chi non abbia validamente partecipato alla procedura e non rivesta una posizione differenziata e qualificata.
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