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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15503/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva annullato la misura di custodia cautelare in carcere disposta dalla Corte d'appello (per partecipazione a Cosa Nostra, art. 416-bis) e aveva ordinato la scarcerazione dell'imputato. I ricorrenti hanno dedotto: (i) vizio procedurale per mancata comunicazione, ai sensi dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., della data dell'udienza al pubblico ministero presso il Tribunale (oltre che alla Procura generale), con conseguente impossibilità di partecipazione e coordinamento; (ii) vizi di motivazione sull'esclusione delle esigenze cautelari, in particolare per la valutazione del "time silente" e la non considerazione dei gravi precedenti e della precedente valutazione della Corte d'appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo processuale: è stata accertata l'omessa comunicazione dell'avviso d'udienza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in violazione dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. Tale omissione integra una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, lett. b), cod. proc. pen., poiché ha inciso sulla facoltà di partecipazione del pubblico ministero. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame e ha disposto la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per nuovo giudizio in diversa composizione, rimettendo la valutazione sulle esigenze cautelari al riesame corretto della difettosa fase procedurale.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 8, cod. proc. pen.

    l\'avviso della data fissata per l\'udienza è comunicato almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 ... e, se diverso, a quello che ha richiesto la applicazione della misura

    Impone la trasmissione dell'avviso d'udienza del riesame almeno tre giorni prima sia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale sia, se diverso, all'ufficio requirente che ha chiesto la misura; la mancata comunicazione impedisce il coordinamento tra uffici requirenti e può determinare nullità dell'atto.

  • art. 309, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il Tribunale indicato nel comma 7

    Consente la partecipazione in alternativa del PM richiedente l\'applicazione della misura in luogo del PM distrettuale, ma non esonera dall'obbligo di comunicare l\'udienza a entrambi gli uffici affinché venga assicurato il necessario coordinamento; la partecipazione \"in luogo\" è residuale/alternativa, non sostitutiva dell\'obbligo informativo.

  • art. 127, cod. proc. pen.

    Disciplina l\'udienza in camera di consiglio; l'avviso previsto dall'art. 309 deve riferirsi all'udienza camerale ex art. 127, per la quale è obbligatoria la preventiva comunicazione agli uffici indicati.

  • art. 300, comma 5, cod. proc. pen.

    Regola la nuova applicazione della custodia cautelare dopo proscioglimento: l\'ordinanza che dispone nuova custodia a seguito di impugnazione trova impugnazione mediante riesame ex art. 309 (e non mediante l\'appello cautelare ex art. 310).

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Norma sull'appello contro provvedimenti cautelari; la Corte chiarisce che, ove si fosse trattato di appello, non sarebbero applicabili i commi 8 e 8-bis dell'art. 309 e l'obbligo di avviso sarebbe stato limitato al PM presso il tribunale, ma nella fattispecie il rimedio è il riesame ex art. 309.

  • art. 178, lett. b), cod. proc. pen.

    Stabilisce la nullità generale a regime intermedio per gli atti che incidono sulle facoltà delle parti; la mancata comunicazione dell'avviso ad un ufficio requirente rilevante integra tale nullità e comporta annullamento del provvedimento impugnato.

  • art. 416-bis, cod. pen.

    Norma sostanziale contestata nei fatti (partecipazione all'associazione mafiosa); nella sentenza è richiamata per il contesto fattuale, ma la decisione della Corte di cassazione si è concentrata sul vizio processuale dell'omessa comunicazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Previsto quale vizio dedotto relativamente alla motivazione (vizio di motivazione ai sensi delle censure di cassazione); nella vicenda le censure di merito sono state assorbite dalla questione processuale prevalente.

Massime di principio

  • L\'avviso dell\'udienza di riesame ex art. 309 deve essere trasmesso almeno tre giorni prima sia al pubblico ministero presso il Tribunale sia, se diverso, all\'ufficio che ha richiesto la misura: la mancata comunicazione ad uno dei due uffici integra una nullità rilevante.
  • La possibilità per il PM richiedente di partecipare "in luogo" del PM distrettuale (art. 309, comma 8-bis) non elimina l\'obbligo di dare l\'avviso ad entrambi gli uffici: il requisito informativo serve a garantire il coordinamento e la effettiva partecipazione delle procure coinvolte.
  • Se l'omessa comunicazione ha impedito la partecipazione/il coordinamento di un ufficio requirente, tale vizio può essere fatto valere con il ricorso per cassazione e può portare all\'annullamento senza rinvio dell\'ordinanza impugnata e alla rinnovazione del giudizio in diversa composizione.
  • Quando sorge un conflitto tra questioni procedurali e questioni di merito (es. attualità delle esigenze cautelari), la Corte può assorbire le censure di merito se è decisivo un vizio procedurale che comporta nullità dell\'atto.
  • Nel caso di nuova applicazione della custodia dopo proscioglimento ai sensi dell\'art. 300, comma 5, il rimedio è il riesame ex art. 309 (non l\'appello cautelare ex art. 310): ciò influisce sugli obblighi di comunicazione e sulla partecipazione delle procure.
  • Per evitare annullamenti per nullità procedurali, è buona prassi organizzativa che gli uffici requirenti (procura della Repubblica presso il tribunale e procura generale/ufficio richiedente) stabiliscano un immediato scambio informativo e accordi di rappresentanza prima delle udienze di riesame.

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