Ordinanza n. 131/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Rimini di diniego del rilascio del passaporto, con obbligo di consegna e invalidazione dei documenti equipollenti e diffida dall’utilizzo per l’espatrio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile del 21 febbraio 2026, notificato il 4 marzo 2026, con il quale è stata respinta la sua istanza di rilascio del passaporto ed è stata disposta la consegna di ogni documento equipollente ai fini dell’invalidazione, con contestuale diffida dall’utilizzarlo per uscire dal territorio della Repubblica. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorrente, il parere negativo della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna e la comunicazione dei motivi ostativi. È stata chiesta la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento. Dal testo emerge che il diniego è fondato sull’esistenza di una pena inflitta con sentenza del Tribunale di Ravenna, ancora da espiare; l’esecuzione della pena risulta sospesa ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p., in attesa della decisione sull’istanza di applicazione di una misura alternativa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione del provvedimento. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 3, lett. d), della legge n. 1185 del 1967, non possono ottenere il passaporto coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale, salvo le condizioni previste dalla norma per multe e ammende. Nel caso concreto la pena deve ancora essere espiata, anche se l’ordine di esecuzione è stato sospeso ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p. Il giudice ha richiamato l’orientamento secondo cui il ritiro del passaporto e l’invalidazione all’espatrio della carta d’identità costituiscono attività vincolata dell’amministrazione quando la pena debba essere espiata; la sospensione dell’ordine di esecuzione, in attesa della decisione sulla misura alternativa, non esclude tale presupposto, poiché la disciplina mira ad assicurare l’effettività della sanzione penale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, lett. d), l. 1185/1967
“Non possono ottenere il passaporto:(….); d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto”
Il divieto di rilascio del passaporto e le conseguenti misure di ritiro e invalidazione dei documenti equipollenti costituiscono attività vincolata quando il richiedente debba ancora espiare una pena restrittiva della libertà personale.
art. 656, comma 5, c.p.p.
La sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, disposta in attesa della decisione sull’istanza per una misura alternativa, non fa venir meno il presupposto del divieto di rilascio del passaporto, poiché la pena resta ancora da espiare.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti per la concessione della sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, ritenuti insussistenti.
Massime di principio
- Il divieto di rilascio del passaporto previsto per chi debba ancora espiare una pena restrittiva della libertà personale opera come causa vincolante per l’amministrazione competente.
- La sospensione dell’ordine di esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p., in attesa della decisione su una misura alternativa, non equivale all’avvenuta espiazione della pena e non esclude il divieto di rilascio del passaporto.
- Quando ricorre il presupposto della pena ancora da espiare, il ritiro del passaporto e l’invalidazione all’espatrio dei documenti equipollenti costituiscono conseguenze vincolate, finalizzate ad assicurare l’effettività della sanzione penale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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