Ordinanza n. 158/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della deliberazione del direttore generale dell’Arpac n. 620 del 30 settembre 2025, avente a oggetto “Approvazione Bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 unità di personale da inquadrarsi nell’area della dirigenza con il profilo professionale di «Dirigente Ambientale» - Ruolo Tecnico - CC.CC.NN.L Area Funzioni Locali Vigenti, da assegnare alle Aree Analitiche dei Dipartimenti Provinciali di Avellino - Benevento - Caserta - Napoli e Salerno - Codice Dir. AMB/AA.AA.”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali se e in quanto lesivi degli interessi e dei diritti della parte ricorrente, ivi inclusa, laddove necessario, la deliberazione n. 71 del 31 gennaio 2025, con cui l’Arpac ha adottato il Piano Integrato delle Attività ed Organizzazione per il triennio 2025-2027 (PIAO 2025-2027);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di sei dirigenti ambientali, limitatamente alla determinazione dei requisiti di ammissione, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (ordine professionale)
La controversia
L'Ordine professionale ha impugnato il bando di concorso e gli atti connessi, deducendo che le funzioni attribuite al profilo di «Dirigente Ambientale», come descritte nella deliberazione e nel bando, sarebbero riconducibili ad attività di indirizzo, coordinamento e responsabilità tecnico-scientifica rientranti nelle competenze esclusive del biologo. La contestazione riguarda quindi la determinazione dei requisiti di ammissione e l'apertura della procedura a profili professionali ritenuti fortemente eterogenei. In sede cautelare, la parte ricorrente ha evidenziato il rischio che la prosecuzione del concorso frustrasse il diritto dei professionisti competenti, inclusi i biologi, a partecipare a una procedura selettiva coerente con le competenze professionali richieste e consentisse il consolidamento dell'affidamento di candidati privi di titolo adeguato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistente il periculum in mora prospettato dalla parte ricorrente. In particolare, ha considerato il rischio che la prosecuzione del concorso producesse effetti pregiudizievoli attraverso la frustrazione della partecipazione dei professionisti competenti e il consolidamento dell'affidamento di candidati privi di titolo adeguato. Per l'effetto, ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati e fissato l'udienza pubblica del 1° luglio 2026 per la trattazione del merito. La valutazione cautelare sul fumus non è esplicitata nell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base normativa per l'accoglimento dell'istanza e la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prosecuzione di una procedura concorsuale può essere sospesa quando sia prospettato un rischio concreto di frustrazione della partecipazione dei professionisti interessati e di consolidamento dell'affidamento di candidati privi del titolo ritenuto adeguato.
- La tutela cautelare può essere accordata per evitare che la prosecuzione del concorso produca effetti difficilmente reversibili prima della decisione di merito, anche quando l'ordinanza esplicita soprattutto il periculum in mora e rinvia la piena verifica della legittimità del bando alla fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →