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Legge

L.R. Calabria 11/2000

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000.

Normativa regionaleL.R. Calabria 11/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Calabria e alcuni enti strumentali all’esercizio provvisorio del bilancio 2000 fino all’approvazione del bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 2000, nei limiti dei tre dodicesimi degli stanziamenti. Sono consentite integralmente le spese obbligatorie e alcuni specifici interventi. Atto oggi abrogato.

Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2000

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2000

La legge regionale disciplina in via eccezionale l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 della Regione Calabria, oltre che di alcuni enti regionali collegati. La disciplina ha efficacia limitata a un periodo brevissimo ed è stata poi espressamente abrogata.

Ambito di applicazione e durata

La Giunta regionale è stata autorizzata a gestire il bilancio in esercizio provvisorio:

  • fino all’approvazione del bilancio di previsione 2000, se intervenuta prima;
  • in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2000.

L’autorizzazione riguardava la Regione Calabria e, nei limiti previsti, anche i bilanci di previsione per il 2000 annessi a:

  • A.FO.R. – Azienda Forestale della Regione Calabria;
  • ARSSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura;
  • EDIS – Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria.

Limiti di gestione durante l’esercizio provvisorio

Durante l’esercizio provvisorio la spesa era consentita entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 2000 in corso di esame. La stessa regola dei tre dodicesimi si applicava anche ai bilanci degli enti strumentali sopra indicati.

Spese autorizzate integralmente

Nonostante il limite generale dei tre dodicesimi, la legge consentiva l’utilizzo dell’intero stanziamento per:

  • le spese obbligatorie;
  • specifici interventi indicati in determinati capitoli di bilancio regionali, elencati espressamente nella legge.

Per gli enti A.FO.R., ARSSA ed EDIS era inoltre autorizzato l’utilizzo integrale degli stanziamenti per le sole spese obbligatorie.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La sua operatività era tuttavia circoscritta al solo periodo dell’esercizio provvisorio relativo al bilancio 2000, quindi a un arco temporale già concluso.

Stato dell’atto

La legge risulta espressamente abrogata dall’Allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28, ed è oggi priva di utilità applicativa.

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