Sentenza n. 12121/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per turismo n. 1182, emanato dall'Ambasciata d'Italia a Yangon in data 27/11/2023 e notificato all’istante il 5/12/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per turismo adottato dall'Ambasciata d'Italia a Yangon
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva richiesto un visto d'ingresso per turismo per visitare l'Italia e la Svizzera insieme al fidanzato, cittadino statunitense. L'Ambasciata d'Italia a Yangon aveva respinto l'istanza ravvisando dubbi sull'effettiva motivazione del viaggio e un collegato rischio migratorio. Con il ricorso sono stati dedotti la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, la carenza istruttoria e il difetto di motivazione congrua. La ricorrente ha successivamente rappresentato che, pur essendo venuto meno il motivo originario della richiesta di visto, permaneva l'interesse all'annullamento del diniego per ottenere la cancellazione della segnalazione negativa dal Sistema di informazione visti (VIS), potenzialmente pregiudizievole per future richieste d'ingresso nell'area Schengen.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che i dubbi dell'Amministrazione sull'effettiva motivazione del viaggio e sul rischio migratorio fossero meramente ipotetici e privi di adeguato supporto probatorio. Ha inoltre rilevato che il provvedimento era stato adottato senza il preavviso di rigetto allora previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 e senza lo svolgimento di un colloquio consolare, impedendo alla richiedente di esporre le proprie ragioni nella fase procedimentale. L'annullamento è stato disposto anche se il diniego era sostanzialmente irreversibile, in funzione della cancellazione della segnalazione negativa dal VIS. Il MAECI è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro, oltre accessori di legge e contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto illegittima l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, all'epoca vigente, poiché ha impedito alla richiedente di presentare osservazioni nella fase endoprocedimentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diniego di un visto d'ingresso per turismo non può fondarsi su dubbi meramente ipotetici circa l'effettiva finalità del viaggio o sul rischio migratorio, ma deve essere sorretto da un adeguato supporto istruttorio e probatorio.
- Quando previsto dalla disciplina applicabile, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto rende illegittimo il diniego del visto se impedisce al richiedente di far valere le proprie ragioni nella fase endoprocedimentale.
- Nel procedimento di rilascio del visto, l'assenza di un colloquio consolare può assumere rilievo invalidante quando impedisce alla richiedente di chiarire gli elementi posti a fondamento dei dubbi dell'Amministrazione.
- L'interesse all'annullamento di un diniego di visto può permanere anche dopo il venir meno dell'esigenza concreta originaria del viaggio, qualora il provvedimento abbia determinato una segnalazione negativa nel Sistema di informazione visti idonea a pregiudicare future richieste d'ingresso.
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