Cassazione Civile, Ordinanza n. 15417/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento della TOSAP relativa all'anno 2006, emesso nei confronti di un soggetto ritenuto occupante di quattro passi carrabili in una zona industriale del Comune di Sassari. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata, valorizzando precedenti giudicati tributari che avevano escluso la tassabilità delle aree in anni diversi, ritenendo che tali giudicati facessero stato anche nel nuovo giudizio. La società concessionaria subentrata nella gestione del servizio ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: (1) e (2) deduzione dell'inopponibilità del giudicato esterno alla nuova concessionaria, non parte dei giudizi definiti; (3) contestazione della sussistenza dei presupposti per l'opponibilità del giudicato esterno in materia tributaria; (4) censura per mancata prova del passaggio in giudicato delle sentenze richiamate, essendo stati prodotti solo i dispositivi e non le sentenze corredate dall'attestazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; (5) vizio motivazionale sulla sovrapponibilità tra i fatti decisi nei giudicati e quelli del presente processo; (6) violazione delle norme sulla TOSAP per avere escluso il tributo in base alla sola natura privata dell'area, senza verificare la coeva e immanente destinazione al pubblico transito; (7) dedotta mancata prova, da parte del contribuente, dell'appartenenza delle aree a un consorzio; (8) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova dei presupposti dell'esclusione dalla tassa; (9) censura sulle spese di lite per superamento dei parametri forensi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto e il sesto motivo, rigettando il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo; ha dichiarato inammissibile l'ottavo motivo; ha dichiarato assorbiti il settimo e il nono motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto, da un lato, che la prova del giudicato esterno non fosse stata fornita in modo idoneo perché erano stati prodotti soltanto i dispositivi e non le sentenze munite della certificazione del passaggio in giudicato; dall'altro, ha affermato che, ai fini della TOSAP, non è sufficiente la sola natura privata dell'area, occorrendo verificare anche la sua destinazione al pubblico transito, essendo la tassa applicabile ai tratti di aree private gravati da servitù di pubblico passaggio.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno è opponibile anche al successore nella titolarità del rapporto concessorio, quale avente causa della parte originaria, nei limiti della sua efficacia sostanziale.
art. 111 c.p.c.
Richiamato in relazione alla doglianza sull'opponibilità del giudicato al successore nel rapporto; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul punto.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nella censura sulla prova del giudicato, ma la Corte ha ritenuto necessaria la certificazione del passaggio in giudicato per dimostrarne la formazione.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Nel processo tributario, la prova del passaggio in giudicato richiede la sentenza completa di motivazione e l'attestazione del cancelliere che certifichi la mancata impugnazione nei termini.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente l'applicazione analogica dell'art. 124 disp. att. c.p.c. al processo tributario per la prova del giudicato.
art. 44 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L'occupazione mediante passo carrabile ha efficacia tendenzialmente ultrannuale; l'obbligo di denuncia successiva sorge solo in caso di variazioni che determinino un maggiore ammontare del tributo.
art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
La TOSAP si applica anche ad aree private solo se sussiste la servitù di pubblico passaggio; non basta la mera appartenenza privata dell'area.
art. 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato tra le norme sulle quali si fonda il motivo accolto relativo al presupposto impositivo della TOSAP.
art. 115 c.p.c.
La censura è stata assorbita; la Corte ha osservato che il contribuente non era tenuto a provare ciò che era superfluo rispetto al decisum accolto.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo quando il giudice lo attribuisca alla parte sbagliata; non quando valuti erroneamente come assolto l'onere probatorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per le censure di violazione processuale e di errore sull'onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5.
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Rileva per l'applicazione della disciplina della doppia conforme ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Ha riformulato il vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato nella censura sulle spese di lite, poi assorbita.
art. 53, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel contesto della produzione del fascicolo di primo grado e della prova del giudicato, ma non sostituisce la certificazione del passaggio in giudicato.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
Richiamato per l'individuazione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice di rinvio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato esterno è opponibile al successore nel rapporto o nella posizione sostanziale della parte originaria quando il successore subentra nei diritti e obblighi inerenti al rapporto oggetto di causa.
- L'efficacia del giudicato esterno in materia tributaria si estende ai fatti o agli accertamenti che abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, e non è esclusa dal principio di autonomia dei periodi d'imposta per gli elementi della fattispecie che si protraggono nel tempo.
- Chi invoca l'esistenza di un giudicato esterno deve provarne la formazione producendo la sentenza completa di motivazione e l'attestazione del cancelliere ex art. 124 disp. att. c.p.c. che certifichi la mancata impugnazione; la mera produzione del dispositivo non è sufficiente.
- La non contestazione della controparte non esonera, di regola, dalla prova del passaggio in giudicato, poiché la certezza della formazione del giudicato è richiesta per ragioni di ordine pubblico processuale.
- In materia di TOSAP, la mera natura privata dell'area non basta ad escludere il tributo: occorre verificare se l'occupazione riguardi un'area gravata da servitù di pubblico passaggio o comunque destinata al transito pubblico.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato le prove ritenendo assolto l'onere dalla parte onerata.
- Nel caso di 'doppia conforme', il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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