Risposta n. 397 del 1/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che il trasferimento da cold wallet a exchange intestato allo stesso soggetto non costituisce cessione, mentre la successiva conversione in euro sulla piattaforma non residente genera plusvalenze imponibili che sono redditi prodotti all'estero e dunque soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'art.24-bis.
Redditi realizzati in virtù della cessione di valute virtuali e ambito applicativo dell'imposta sostitutiva sui redditi esteri (art. 24-bis TUIR)
Il quesito
Se le plusvalenze derivanti dalla cessione di valute virtuali detenute su una piattaforma exchange estera siano redditi di fonte estera ai sensi dell'art.165 TUIR e possano rientrare nell'imposta sostitutiva prevista dall'art.24-bis per i neo residenti.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che per le valute virtuali si applicano i principi delle valute tradizionali: il semplice trasferimento tra wallet di proprietà del medesimo soggetto non è fiscalmente rilevante; le cessioni/prelievi possono generare plusvalenze imponibili se sussiste la condizione di giacenza prevista dall'art.67 TUIR. Nel caso descritto, le plusvalenze realizzate mentre l'istante era residente in Italia e detenute su conto/exchange estero possono essere qualificate come redditi prodotti all'estero e, in linea di principio, rientrare nell'ambito dell'imposta sostitutiva di cui all'art.24-bis, a condizione che il contribuente soddisfi i requisiti per esercitare l'opzione; altrimenti si applica la disciplina ordinaria e gli obblighi di monitoraggio fiscale.
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