Risposta n. 403 del 2/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che la risoluzione è gratuita, senza corrispettivo né prestazioni derivate, e pertanto, per analogia con la circolare ministeriale n.37/1986, dovrebbe applicarsi l'imposta fissa e non quella proporzionale.
Applicabilità dell'art. 28, comma 2, d.P.R. n. 131/1986 alla risoluzione per mutuo consenso di un contratto preliminare con restituzione della caparra confirmatoria
Il quesito
Quale tassazione si applica alla registrazione della scrittura privata di risoluzione per mutuo consenso del preliminare, con restituzione (non immediata) della caparra confirmatoria: imposta fissa o imposta di registro proporzionale?
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia osserva che la risoluzione per mutuo consenso è un nuovo contratto (retrocontratto) rientrante nell'ambito dell'art.28, comma 2; sulla base della normativa e della giurisprudenza consolidata, la risoluzione è tassata in misura proporzionale sulle prestazioni derivanti dalla risoluzione, nel caso concreto rappresentate dalla restituzione della caparra, e quindi si applica l'imposta di registro proporzionale.
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