Risposta n. 404 del 2/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che RIBA e MAV garantiscano la stessa tracciabilità degli strumenti elencati nel DM e che la ricezione di fatture cartacee da forfettari non osti all'agevolazione.
Riduzione dei termini di accertamento - tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127
Il quesito
Se le modalità di pagamento RIBA e MAV soddisfano i requisiti di tracciabilità richiesti dal DM 4 agosto 2016 per beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento; e se la ricezione di fatture cartacee da soggetti in regime forfettario impedisce l'accesso al beneficio.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che, pur essendo l'elenco del DM tassativo, possono essere assimilati strumenti non espressamente indicati se soddisfano gli stessi requisiti di tracciabilità. RIBA e MAV, transitando via intermediazione bancaria e contenendo dati identificativi delle parti e del credito, sono ritenuti idonei. La ricezione di fatture cartacee da soggetti forfettari non preclude il beneficio purché il contribuente documenti le proprie operazioni attive secondo le regole (fatturazione elettronica o memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi) e sussistano le altre condizioni previste dal DM.
Testo integrale
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