L.R. Valle d'Aosta 20/2008
Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regola in Valle d'Aosta concessione, progettazione, costruzione, esercizio, modifiche, rinnovi, trasferimenti, controlli ed espropri per le linee funiviarie in servizio pubblico. Prevede categorie di linee, istruttorie, requisiti del richiedente, cauzione, collaudo e sanzioni. Contiene norme transitorie e finanziarie; le disposizioni del 2022-2024 sull’esercizio diretto regionale sono rilevanti solo per tali periodi e stanziamenti.
Disciplina regionale di concessione, costruzione ed esercizio delle linee funiviarie in Valle d'Aosta
Disciplina delle linee funiviarie in Valle d'Aosta
La legge disciplina, nel territorio della Valle d'Aosta, la concessione, costruzione, modifica ed esercizio delle linee funiviarie adibite al trasporto pubblico di persone, ovvero di persone, cose e animali. Il provvedimento si inserisce nel quadro dello statuto speciale e delle norme di attuazione regionali in materia di impianti a fune.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina si applica alle linee funiviarie in servizio pubblico e agli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Sono ricompresi, tra gli altri:
- funicolari terrestri e impianti analoghi trainati da funi;
- funivie, cabinovie e seggiovie;
- sciovie, slittinovie e simili;
- ascensori inclinati rientranti nelle categorie previste;
- tranvie a funi tradizionali.
Sono escluse le linee utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai familiari, dal personale di servizio, da ospiti occasionali o per esigenze occasionali di assistenza, sicurezza o simili. La nozione di servizio pubblico è ampia e comprende anche le linee destinate, con offerta indifferenziata, a clienti di alberghi, esercizi ricettivi, commerciali o sportivi, convitti, collegi, comunità e scuole di sci.
Categorie di linee e pianificazione
Le linee funiviarie sono classificate in tre categorie:
- prima categoria: linee che costituiscono collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati, o tra centri abitati, con veicoli chiusi, secondo caratteristiche definite dalla Giunta regionale;
- seconda categoria: linee aeree o funicolari terrestri, e impianti terrestri quando inseriti in un sistema di linee;
- terza categoria: sciovie, slittinovie e impianti terrestri simili non rientranti nelle altre categorie.
Per sistema di linee si intende l’insieme di due o più linee finitime o connesse, anche tramite itinerari sciistici o turistici, al servizio di zone sciistiche o turistiche, anche su versanti diversi. Le linee di prima categoria devono essere conformi alla pianificazione regionale del piano di bacino di traffico.
Rapporto regionale per gli impianti a fune
La struttura regionale competente predispone un rapporto regionale sugli impianti a fune, approvato dalla Giunta regionale con durata triennale e aggiornamento annuale dei dati. Il rapporto:
- analizza lo stato del settore e le possibili linee di sviluppo;
- individua criticità dei comprensori sciistici in relazione agli afflussi e ai bilanci;
- censisce caratteristiche degli impianti, comprensori, frequentazione e conti economici;
- segnala comprensori o parti di comprensorio da ampliare, gli impianti da realizzare, mantenere, potenziare o smantellare. Una sezione del rapporto, con i dati principali e la frequentazione aggregata, è resa disponibile al pubblico.
Concessione per costruzione ed esercizio
La costruzione e l’esercizio delle linee funiviarie in servizio pubblico sono subordinati a concessione della Giunta regionale. La concessione sostituisce ogni altro provvedimento autorizzatorio regionale per la realizzazione della linea e delle opere complementari, ferme restando le norme in materia espropriativa e l’autorizzazione all’inizio dei lavori.
Per nuove linee, a parità di soluzioni, hanno priorità:
- gli enti locali, singoli o associati;
- i consorzi fra concessionari;
- le società partecipate da Regione, enti locali e loro enti strumentali.
È prevista una disciplina particolare quando la costruzione sia effettuata direttamente dalla Regione. Per gli impianti di prima categoria costruiti direttamente dalla Regione, l’esercizio è affidato a operatori economici mediante procedure a evidenza pubblica oppure gestito in autoproduzione, anche in cooperazione con enti locali e società in house, secondo la normativa vigente.
Requisiti del richiedente e presentazione della domanda
La concessione può essere rilasciata a soggetti iscritti al registro delle imprese e delle professioni, con oggetto sociale idoneo, e in possesso di requisiti di moralità, professionalità e regolarità elencati dalla legge. Tra questi rientrano assenza di misure di prevenzione, condanne rilevanti, procedure concorsuali, violazioni del divieto di intestazione fiduciaria, gravi infrazioni in materia di lavoro e previdenza, nonché assenza di sanzioni interdittive che impediscano di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali requisiti non si applicano se la concessione è rilasciata a enti pubblici.
La domanda va presentata alla struttura competente con:
- relazione illustrativa delle finalità della linea;
- progetto della concessione dell’impianto, secondo gli standard regionali;
- documentazione sulle opere complementari, se previste;
- relazioni geologico-geotecniche, di dissesto, forestazione e valanghe;
- relazione tecnico-economica sulla validità dell’intervento, tenendo conto di frequentazione, bilanci e capacità delle piste servite;
- documentazione sulla segnalazione alle autorità aeronautiche se l’impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea.
Per gli impianti soggetti a VIA, la domanda di concessione è presentata contestualmente all’istanza ambientale, secondo il procedimento integrato previsto dalla normativa di settore.
Istruttoria, pareri e rilascio della concessione
La struttura competente cura l’istruttoria, verificando requisiti e documentazione, acquisendo i pareri degli enti locali e delle strutture regionali competenti su urbanistica, paesaggio, ambiente, archeologia, forestazione, idrogeologia, aree naturali protette e altri interessi pubblici coinvolti. Può svolgere sopralluoghi e indire una conferenza di servizi.
La struttura esprime anche un parere su idoneità tecnica, sicurezza, conformità alla normativa tecnica e categoria della linea. Per la fattibilità tecnico-economica opera una commissione composta da esperti della struttura competente e di Finaosta S.p.A., utilizzando il rapporto regionale sugli impianti a fune.
La Giunta regionale decide entro novanta giorni dalla domanda, salvo i tempi legati all’acquisizione dei pareri. Il rilascio della concessione richiede parere favorevole tecnico, conformità urbanistica, pareri favorevoli in materia ambientale e territoriale e il parere della commissione tecnico-economica.
Deposito cauzionale, contenuto e durata della concessione
Il rilascio è subordinato a un deposito cauzionale, compreso tra 2.500 e 25.000 euro, a garanzia della realizzazione della linea.
La concessione stabilisce:
- categoria della linea e caratteristiche dell’impianto;
- modalità, periodi e, se del caso, orari di esercizio;
- termine per realizzare la linea, comprese le opere complementari, e ottenere l’autorizzazione all’esercizio.
Il termine di realizzazione non può superare due anni per impianti aerei monofuni a collegamento permanente dei veicoli, sciovie, slittinovie e simili, e tre anni per gli altri impianti, con possibili proroghe per più concessioni allo stesso soggetto, forza maggiore o comprovate difficoltà realizzative. La durata della concessione non può eccedere la vita tecnica dell’impianto.
La concessione può costituire variante al piano regolatore generale del Comune interessato, se la linea ricade nell’area sciabile e nelle sottozone che ammettono l’intervento.
Di regola la concessione è rilasciata al proprietario dell’impianto; se vi sono finanziamenti pubblici, la proprietà può spettare al finanziatore, salvo il caso di contributi in conto investimento, in cui concessionario e proprietario coincidono.
Diniego, modifiche, rinnovo, trasferimento e subconcessione
La concessione è negata se mancano le condizioni richieste o se la linea contrasta con gli interessi pubblici emersi in istruttoria.
Le modifiche sostanziali alla linea comportano un’istruttoria specifica e l’acquisizione dei pareri necessari.
Il rinnovo deve essere richiesto almeno un anno prima della scadenza, con relazione sulle finalità della linea; il concessionario può proporre modifiche, allegando il relativo progetto. La Giunta può subordinare il rinnovo a ulteriori prescrizioni o modifiche e fissa durata, condizioni e termini di adempimento. In caso di rinnovo con modifiche, occorre presentare il progetto definitivo ed esecutivo e seguire la procedura di approvazione e collaudo.
Se il concessionario non chiede il rinnovo, la Regione può affidare la concessione a terzi o assumere la gestione diretta dell’impianto, previa acquisizione a prezzo di stima, oppure si applicano le regole sulla restituzione in pristino. Se la domanda è tardiva ma presentata prima della scadenza, l’esercizio resta sospeso fino al rinnovo e alla nuova autorizzazione.
Il trasferimento della concessione può essere autorizzato dalla Giunta regionale, a richiesta motivata e con assunzione di tutti gli obblighi da parte del nuovo soggetto. Il concessionario pubblico può dare in subconcessione il solo esercizio, previa autorizzazione; il concessionario privato può farlo solo se necessario a salvaguardare l’interesse pubblico. In ogni caso il subconcessionario deve possedere i requisiti richiesti ai concessionari.
Decadenza, revoca, rinuncia e restituzione dei terreni
La concessione decade, tra l’altro, se il concessionario:
- non rispetta i termini per la realizzazione, dopo diffida;
- persiste in gravi inadempienze;
- viola prescrizioni di sicurezza o regolarità;
- aliena l’impianto fuori dai casi consentiti;
- interrompe l’esercizio per più di tre anni senza giustificazione.
La decadenza consegue anche allo scioglimento della società concessionaria e non dà diritto ad indennizzo; al soggetto decaduto non può essere rilasciata una nuova concessione per la stessa linea.
La revoca è possibile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con determinazione dell’indennizzo. La rinuncia va comunicata con raccomandata e può essere accolta se non vi sono motivi ostativi di interesse pubblico; in tal caso non spetta indennizzo.
Alla cessazione della concessione, il concessionario deve a proprie spese ripristinare, in tutto o in parte, i terreni e asportare i materiali di risulta, salvo diversa destinazione di pubblica utilità. Se non provvede nei termini, interviene la Regione con addebito delle spese.
Tariffe, orari, trasporto e assicurazioni
Per le linee di prima categoria, le tariffe per residenti, studenti e lavoratori sono fissate dalla Giunta regionale secondo i criteri richiamati dalla legge sul trasporto pubblico locale. La Regione promuove accordi per titoli di viaggio integrati e cumulativi.
La struttura competente vigila sulle modalità, sui periodi e sugli orari di esercizio, approva eventuali modifiche e controlla che il concessionario esponga al pubblico tariffe, orari e norme di comportamento. Il trasporto di cose e animali è ammesso secondo i limiti del regolamento di esercizio; l’esercizio può essere sospeso per forza maggiore, per cause tecniche o, con autorizzazione, per altre cause giustificate.
L’esercizio è subordinato a copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali fissati dalla Giunta. La mancanza della copertura comporta sospensione immediata e, se non regolarizzata entro trenta giorni, decadenza.
Domande concorrenti e rapporti tra linee
Sono finitime le linee che si dipartono da stazioni di altre linee già concesse o prossime ad esse, oppure parallele o intersecanti. Sono interferenti quelle che servono le stesse finalità di trasporto, hanno le medesime fonti di traffico e integrano in modo rilevante l’esercizio. Le domande concorrenti, se presentate contemporaneamente o prima della conclusione di uno dei procedimenti, devono essere esaminate comparativamente e contemporaneamente.
Espropriazione e dichiarazione di pubblica utilità
Per i beni necessari alla linea si applica la normativa espropriativa vigente, con avvio del procedimento e comunicazione ai proprietari interessati da parte del richiedente.
La deliberazione di concessione per linee di prima e seconda categoria costituisce dichiarazione di pubblica utilità. Per richieste di Comuni, forme associate di Comuni o società controllate da enti o soggetti pubblici, la dichiarazione può valere anche per la terza categoria. La pubblica utilità riguarda anche opere complementari e allacciamenti elettrici, e le opere approvate sono urgenti e indifferibili.
L’espropriazione o la costituzione coattiva di diritti può riguardare proprietà di aree per stazioni e parcheggi, servitù sui sostegni, servitù aerea, servitù di transito per sciatori, servitù di elettrodotto, servitù di passo e altre servitù necessarie. Le servitù si intendono costituite per un periodo eccedente di diciotto mesi la durata della concessione, anche per consentire il ripristino dei terreni; il proprietario del fondo servente può ottenere la liberazione dopo diciotto mesi dalla decadenza, revoca o rinuncia, se non intervengono nuove concessioni.
Il richiedente ha diritto di accedere ai fondi privati per le rilevazioni preliminari, con preavviso scritto almeno cinque giorni prima.
Progettazione, costruzione, collaudo e autorizzazione all’esercizio
Dopo il rilascio della concessione, il concessionario presenta il progetto definitivo funiviario e il progetto esecutivo dell’infrastruttura. La struttura competente può richiedere il parere della Commissione FAT per impianti innovativi, complessi o con deroghe alla normativa tecnica.
Se l’esito è positivo, il progetto viene approvato e l’approvazione autorizza l’inizio dei lavori, eventualmente con prescrizioni. In casi di particolare urgenza, può essere rilasciata un’autorizzazione parziale limitata alle opere di infrastruttura, su progetto parziale.
I lavori devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori, previamente comunicato insieme alla data di inizio dei lavori. La struttura competente può effettuare controlli e ordinare la sospensione in caso di gravi difformità o violazioni; altre strutture intervenute nel procedimento possono svolgere controlli sulle prescrizioni di propria competenza.
A lavori ultimati, il concessionario chiede il collaudo funzionale. La commissione di collaudo, composta da almeno due ingegneri esperti del settore, verifica la sicurezza e la regolarità del servizio; per sciovie può essere composta anche da un solo ingegnere. In impianti complessi o innovativi possono partecipare anche esperti esterni o membri della Commissione FAT.
Il verbale di collaudo può imporre prescrizioni. Dopo il collaudo, la struttura competente verifica l’adempimento delle prescrizioni, acquisisce il parere sulla nomina del direttore di esercizio e del capo servizio, approva regolamento di esercizio, piano di soccorso e registro giornale, accerta il preesercizio e la copertura assicurativa; quindi rilascia l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio. L’autorizzazione decade con l’estinzione della concessione.
Esercizio, personale e sorveglianza tecnica
L’esercizio deve svolgersi secondo la legge, la normativa statale e le prescrizioni approvate. Ogni impianto deve avere un direttore di esercizio, un capo servizio e il personale necessario; mansioni e formazione continua obbligatoria sono stabilite dalla Giunta regionale. Il personale deve possedere requisiti tecnico-professionali, fisici e morali e superare un esame di idoneità.
La Regione collabora alle iniziative di formazione professionale. La sorveglianza tecnica è svolta dalla struttura competente, che effettua ispezioni e accertamenti sulla sicurezza, sulla regolarità e sul rispetto delle condizioni di concessione e autorizzazione. La struttura può ordinare in qualsiasi momento la sospensione dell’esercizio per violazioni in materia di sicurezza o regolarità; la ripresa richiede espressa autorizzazione.
Hanno diritto alla libera circolazione sugli impianti, per esigenze di servizio, i dipendenti regionali addetti alla sorveglianza e i membri della Commissione FAT muniti di tessera, oltre ai soggetti individuati da disposizioni statali o regionali.
Statistica, pubblicità e sanzioni
I concessionari devono fornire i dati statistici richiesti dalla struttura competente. È vietata la pubblicità su stazioni, sostegni e veicoli quando possa compromettere la partecipazione del viaggiatore alle operazioni di imbarco, sbarco e viaggio o la sua attenzione alle norme di sicurezza.
Le sanzioni amministrative colpiscono, tra l’altro:
- costruzione, modifica o sostituzione senza autorizzazione all’inizio dei lavori;
- esercizio senza autorizzazione;
- mancata nomina del direttore di esercizio e del capo servizio;
- violazioni delle norme di sicurezza o di regolarità dell’esercizio;
- omissioni nella comunicazione degli incidenti;
- irregolarità dei viaggiatori sprovvisti di titolo o che alterino/contraffacciano il titolo;
- violazioni della direttiva europea sugli impianti a fune, con rinvio alla disciplina sanzionatoria statale.
In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate. L’accertamento spetta al personale della struttura competente; l’irrogazione è del Presidente della Regione. Per le violazioni sui comportamenti degli utenti, l’accertamento può essere svolto anche dal personale delle società concessionarie formalmente incaricato di pubblico servizio.
Disposizioni transitorie, abrogazioni e finanza
Sono abrogate diverse disposizioni della l.r. 29/1997 e di altre leggi regionali. I commi sul contributo di sorveglianza annuale sono abrogati dal 1° gennaio 2009.
Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, i concessionari devono proporre la categoria di appartenenza di ciascuna linea; in mancanza, la categoria è assegnata d’ufficio. Le norme su requisiti, domanda e istruttoria non si applicano alle domande già istruite prima dell’entrata in vigore.
Per gli impianti aerei ad ammorsamento fisso in scadenza di revisione generale entro il 28 febbraio 2009 era prevista una proroga di un anno, subordinata a specifiche condizioni tecniche e ai prescritti adempimenti.
Sul piano finanziario, la legge quantifica oneri e coperture per gli esercizi 2008, dal 2009 e, con l’articolo 38bis, per gli esercizi 2022, 2023 e dal 2024 in relazione alla disciplina regionale dell’esercizio diretto degli impianti di prima categoria. Le somme derivanti dalle sanzioni sono introitate nel bilancio regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 18 apr 2008L.R. Valle d'Aosta 11/2008
- Legge · 18 apr 2008L.R. Valle d'Aosta 12/2008
- Legge · 18 apr 2008L.R. Valle d'Aosta 14/2008
- Legge · 18 apr 2008L.R. Valle d'Aosta 15/2008
- Legge · 18 apr 2008L.R. Valle d'Aosta 16/2008
- Legge · 18 apr 2008L.R. Valle d'Aosta 18/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →