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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15493/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di €799.000,00 disposto dal GIP a fronte di indagini per violazione dell'art. 10‑quarter del d.lgs. n. 74/2000; il ricorrente deduceva l'assenza del presupposto del pericolo nel ritardo perché l'Agenzia delle Entrate aveva bloccato il quietanzamento delle deleghe F24 e dunque non si era verificato un danno all'Erario né un profitto effettivo derivante dall'utilizzo di crediti d'imposta inesistenti, e denunciava contraddittorietà della motivazione del riesame.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Frosinone per nuovo giudizio sulla sussistenza del pericolo nel ritardo. La Corte ha ritenuto che, se l'Agenzia delle Entrate ha effettivamente bloccato il perfezionamento della compensazione, ne consegue che non si è realizzato un profitto effettivo riconducibile al reo e quindi che manca, salvo verifica più approfondita, il presupposto della concreta confiscabilità penale della somma sottoposta a sequestro. La Corte ha inoltre evidenziato l'obbligo del giudice di verificare se il blocco amministrativo abbia impedito in radice la realizzazione della compensazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione tributaria; in assenza di tale realizzazione il sequestro preventivo finalizzato alla confisca risulta non giustificato.

Norme richiamate

  • art. 10‑quarter d.lgs. n. 74/2000

    Norma penal‑tributaria contestata per la condotta consistente nell'utilizzo di crediti d'imposta inesistenti per compensare debiti tributari; rilevante come fattispecie base dell'accusa nei confronti del ricorrente.

  • art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000

    Stabilisce che la confisca penale incide sui beni che costituiscono il "profitto o il prezzo" del reato. La Corte ne ricava che per legittimare sequestro preventivo strumentale alla confisca è necessario che l'agente abbia effettivamente conseguito un profitto o ne abbia riscosso il prezzo.

  • art. 1, lett. f) d.lgs. n. 74/2000

    Definizione del concetto di 'imposta evasa'; citata nella distinzione tra valore dell'imposta evasa e beni costituenti il profitto del reato ai fini della confisca.

Massime di principio

  • Per disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca in materia tributaria è necessario dimostrare non solo il fumus del reato ma anche la concreta riconducibilità della somma ai 'profitto' o 'prezzo' del reato: se la compensazione non si è effettivamente perfezionata, il profitto potrebbe non essersi realizzato.
  • Il pericolo nel ritardo va valutato in funzione della concreta possibilità che, senza il sequestro, l'attività di confisca futura risulti vana; l'esistenza di interventi amministrativi (es. blocco del quietanzamento da parte dell'Agenzia delle Entrate) che impediscono la perfezione della compensazione può ridurre o azzerare tale pericolo.
  • Il giudice deve accertare specificamente se il blocco amministrativo ha impedito in radice l'estinzione dell'obbligazione tributaria e la conseguente realizzazione di un profitto illecito prima di confermare misure ablative: affermazioni contraddittorie circa l'assenza di danno e la contemporanea conferma del sequestro sono illegittime.
  • Per la difesa è strategico documentare tempestivamente eventuali atti amministrativi (es. blocchi, dinieghi, revoche di quietanzamento) che impediscono la consumazione della compensazione; per l'accusa è invece essenziale provare che la compensazione si sia effettivamente perfezionata o che, comunque, vi sia concreto rischio di dissipazione del profitto.
  • La sussistenza della confiscabilità penale è distinta dalla mera esistenza di un credito tributario apparente: se il credito è recuperabile con le ordinarie procedure amministrative o patrimoniali, la confisca penale potrebbe non essere giustificata.

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