Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 13983 del 04-09-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento recepisce gli effetti di varie pronunce della Corte Costituzionale sull’art. 80, comma 19, L. 388/2000, chiarendo che alcune prestazioni di invalidità devono essere riconosciute anche agli stranieri regolarmente soggiornanti privi di permesso CE di lungo periodo, se titolari di permesso di almeno un anno ex art. 41 T.U. immigrazione. Indica inoltre i limiti dovuti al giudicato, la possibilità di riesame entro la prescrizione decennale e le misure organizzative per il monitoraggio delle prestazioni accolte e della scadenza dei titoli di soggiorno.

Prestazioni assistenziali per stranieri regolarmente soggiornanti e superamento del requisito della carta di soggiorno

Prestazioni assistenziali per stranieri regolarmente soggiornanti

Il documento dà atto degli interventi della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della L. n. 388/2000, nella parte in cui subordinava la concessione di alcune prestazioni assistenziali ai cittadini stranieri extracomunitari alla titolarità della Carta di soggiorno / Permesso di soggiorno CE di lungo periodo. L’atto precisa quindi gli effetti operativi di tali pronunce per le prestazioni di invalidità civile.

Pronunce richiamate dalla Corte Costituzionale

Le declaratorie di illegittimità sono richiamate con riferimento alle seguenti prestazioni e decisioni:

  • indennità di accompagnamento: sentenze n. 306/2008 e n. 40/2013;
  • pensione di inabilità: sentenze n. 11/2009 e n. 40/2013;
  • assegno mensile di invalidità: sentenza n. 187/2010;
  • indennità mensile di frequenza: sentenza n. 329/2011 e successiva ordinanza n. 588 del 12 luglio 2013 del Tribunale di Pavia.

Nuovo criterio di riconoscimento delle prestazioni

Per adeguarsi a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, il documento stabilisce che le prestazioni sopra indicate devono essere concesse a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, purché sia soddisfatta la sola condizione del possesso di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale ai sensi dell’art. 41 del Testo unico immigrazione.

Resta fermo che devono essere comunque verificati gli ulteriori requisiti di legge previsti per ciascuna prestazione, tra cui:

  • le condizioni sanitarie;
  • la residenza in Italia;
  • gli altri presupposti normativi applicabili.

Limiti di applicazione: giudicato e prescrizione

Le pronunce della Corte Costituzionale non possono essere applicate alle situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato. Di conseguenza, eventuali domande di riesame possono essere accolte solo:

  • in assenza di giudicato;
  • nei limiti della prescrizione decennale.

Aggiornamento delle informazioni istituzionali

Il documento segnala inoltre l’aggiornamento del sito web dell’Istituto, nella sezione informazioni > la pensione > pensioni e prestazioni invalidi civili, con l’indicazione che le prestazioni spettano:

  • ai cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza, ai sensi del D. lgs. n. 30/2007;
  • ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Indicazioni operative per le Sedi

In attesa delle necessarie implementazioni del database pensioni, le Sedi sono invitate a tenere apposita evidenza delle prestazioni accolte, anche per monitorare costantemente:

  • il permanere del diritto alla prestazione;
  • la data di scadenza del titolo di soggiorno.

A tal fine è stato predisposto un file allegato nel quale annotare:

  • i dati anagrafici dei soggetti destinatari del provvedimento di concessione;
  • la data di scadenza del titolo di soggiorno.

Il documento precisa anche una modalità operativa per l’ordinamento delle scadenze: una volta inserita la data di scadenza del titolo di soggiorno, occorre cliccare su "dati" e poi su "ordina" per ordinare le date. Questo consente di attivare tempestivamente, ove ritenuto opportuno, controlli incrociati con gli uffici della Questura competente per territorio.

Riserva di ulteriori istruzioni

L’atto conclude riservandosi di fornire ulteriori istruzioni operative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.