Messaggio numero 13983 del 04-09-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento recepisce gli effetti di varie pronunce della Corte Costituzionale sull’art. 80, comma 19, L. 388/2000, chiarendo che alcune prestazioni di invalidità devono essere riconosciute anche agli stranieri regolarmente soggiornanti privi di permesso CE di lungo periodo, se titolari di permesso di almeno un anno ex art. 41 T.U. immigrazione. Indica inoltre i limiti dovuti al giudicato, la possibilità di riesame entro la prescrizione decennale e le misure organizzative per il monitoraggio delle prestazioni accolte e della scadenza dei titoli di soggiorno.
Prestazioni assistenziali per stranieri regolarmente soggiornanti e superamento del requisito della carta di soggiorno
Prestazioni assistenziali per stranieri regolarmente soggiornanti
Il documento dà atto degli interventi della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della L. n. 388/2000, nella parte in cui subordinava la concessione di alcune prestazioni assistenziali ai cittadini stranieri extracomunitari alla titolarità della Carta di soggiorno / Permesso di soggiorno CE di lungo periodo. L’atto precisa quindi gli effetti operativi di tali pronunce per le prestazioni di invalidità civile.
Pronunce richiamate dalla Corte Costituzionale
Le declaratorie di illegittimità sono richiamate con riferimento alle seguenti prestazioni e decisioni:
- indennità di accompagnamento: sentenze n. 306/2008 e n. 40/2013;
- pensione di inabilità: sentenze n. 11/2009 e n. 40/2013;
- assegno mensile di invalidità: sentenza n. 187/2010;
- indennità mensile di frequenza: sentenza n. 329/2011 e successiva ordinanza n. 588 del 12 luglio 2013 del Tribunale di Pavia.
Nuovo criterio di riconoscimento delle prestazioni
Per adeguarsi a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, il documento stabilisce che le prestazioni sopra indicate devono essere concesse a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, purché sia soddisfatta la sola condizione del possesso di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale ai sensi dell’art. 41 del Testo unico immigrazione.
Resta fermo che devono essere comunque verificati gli ulteriori requisiti di legge previsti per ciascuna prestazione, tra cui:
- le condizioni sanitarie;
- la residenza in Italia;
- gli altri presupposti normativi applicabili.
Limiti di applicazione: giudicato e prescrizione
Le pronunce della Corte Costituzionale non possono essere applicate alle situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato. Di conseguenza, eventuali domande di riesame possono essere accolte solo:
- in assenza di giudicato;
- nei limiti della prescrizione decennale.
Aggiornamento delle informazioni istituzionali
Il documento segnala inoltre l’aggiornamento del sito web dell’Istituto, nella sezione informazioni > la pensione > pensioni e prestazioni invalidi civili, con l’indicazione che le prestazioni spettano:
- ai cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza, ai sensi del D. lgs. n. 30/2007;
- ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Indicazioni operative per le Sedi
In attesa delle necessarie implementazioni del database pensioni, le Sedi sono invitate a tenere apposita evidenza delle prestazioni accolte, anche per monitorare costantemente:
- il permanere del diritto alla prestazione;
- la data di scadenza del titolo di soggiorno.
A tal fine è stato predisposto un file allegato nel quale annotare:
- i dati anagrafici dei soggetti destinatari del provvedimento di concessione;
- la data di scadenza del titolo di soggiorno.
Il documento precisa anche una modalità operativa per l’ordinamento delle scadenze: una volta inserita la data di scadenza del titolo di soggiorno, occorre cliccare su "dati" e poi su "ordina" per ordinare le date. Questo consente di attivare tempestivamente, ove ritenuto opportuno, controlli incrociati con gli uffici della Questura competente per territorio.
Riserva di ulteriori istruzioni
L’atto conclude riservandosi di fornire ulteriori istruzioni operative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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