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Sentenza

Sentenza n. 2408/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza n. 73/2024 del 8.04.2024 RG n. 763/2023 emessa dal Tribunale di Como, Sez. II, in funzione di giudice del lavoro, come corretta con decreto di correzione di errore materiale del 06.06.2024 RG. n. 763/2023; - della sentenza n. 126/2024 del 06.06.2024 RG n. 877/2023 emessa dal Tribunale di Como, Sez. II, in funzione di giudice del lavoro; - della sentenza n. 55/2025 del 12.02.2025 RG n. 308/2024 emessa dal Tribunale di Como, Sez. II Civile, in funzione di giudice del lavoro.

Giustizia amministrativa202505232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di tre sentenze del Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, relative alla carta del docente e alla retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di tre sentenze del Tribunale di Como passate in giudicato: la sentenza n. 73/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per le annualità 2020/21, 2021/22 e 2022/23; la sentenza n. 126/2024, relativa alla retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2020/21, durante il quale il ricorrente aveva svolto supplenze brevi e temporanee; e la sentenza n. 55/2025, relativa alla carta del docente per l’anno scolastico 2023/24. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero agli obblighi derivanti dai titoli giudiziali. Ha documentato il passaggio in giudicato delle sentenze e ha rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso. Nel corso del giudizio ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sentenza n. 126/2024.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla sentenza n. 126/2024, conformemente alla dichiarazione del ricorrente. Quanto alle sentenze n. 73/2024 e n. 55/2025, ha ritenuto il ricorso fondato: i titoli giudiziali erano passati in giudicato, il termine dilatorio era stato rispettato, la pretesa risultava adeguatamente documentata e il Ministero non aveva contestato la mancata ottemperanza. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alle sentenze entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di verificare l’inadempimento dell’amministrazione e di ordinare l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso è stato ritenuto rispettato, sicché il giudizio di ottemperanza era procedibile.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dai titoli giudiziali quali fondamento del diritto alla corresponsione della carta del docente per le annualità riconosciute.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, la mancata contestazione dell’inadempimento, a fronte di titoli giudiziali passati in giudicato e di una pretesa adeguatamente documentata, giustifica l’ordine di integrale esecuzione del giudicato.
  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, la cui operatività è subordinata all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata limitatamente a uno dei titoli giudiziali azionati quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, il ricorrente dichiari che l’obbligo relativo a quel titolo è stato adempiuto o comunque non sussiste più interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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