Ordinanza n. 1037/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del Permesso di Costruire in Sanatoria n. 2210 (prat. Ed. n 7065) del 25 luglio 2019; e per la condanna del Comune e del controinteressato al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno pari al valore delle opere escluse dalla possibilità di essere sanate pari a € 300.000,00;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio non ha esaminato il merito del ricorso né la domanda risarcitoria. Preso atto della morte del controinteressato, ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., facendola decorrere dalla dichiarazione resa dal difensore del controinteressato. Nessuna statuizione sulle spese risulta dal testo.
Atto impugnato: Permesso di Costruire in Sanatoria n. 2210 del 25 luglio 2019; il ricorso chiedeva anche il risarcimento di € 300.000 per il valore delle opere escluse dalla sanatoria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Fondi al controinteressato e la condanna del Comune e del beneficiario al pagamento di € 300.000, quale risarcimento del danno corrispondente al valore delle opere che non avrebbero potuto essere sanate. L'ordinanza non riferisce i singoli motivi di illegittimità dedotti. In corso di causa è stata comunicata, con atto depositato il 3 luglio 2026, la morte del controinteressato.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) dà atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, cod. proc. amm dalla data in cui il difensore del controinteressato ha effettuato la dichiarazione.
La morte della parte costituita determina l'interruzione del processo; nel caso concreto, l'interruzione decorre dalla dichiarazione effettuata dal difensore del controinteressato.
artt. 299 e ss. c.p.c.
che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c..
La disciplina civilistica dell'interruzione del processo è richiamata a integrazione della disciplina processuale amministrativa in relazione alla morte del controinteressato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2026 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati
La disposizione è richiamata per lo svolgimento da remoto della camera di consiglio; non fonda la decisione sull'interruzione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la morte di una parte costituita comporta l'interruzione del processo secondo l'art. 79, comma 2, c.p.a., in coordinamento con gli artt. 299 e seguenti c.p.c.; quando la morte è dichiarata dal difensore, l'interruzione decorre dalla data della dichiarazione.
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