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Provvedimento

Deliberazione n. 550 del 25/09/2025

Provvedimento del 25 settembre 2025

Garante Privacy550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica tre provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook/Instagram, Telegram e TikTok, dopo una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento mira a impedire l’ulteriore diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a conservarne eventuale copia solo per fini probatori, con misure idonee a evitare l’identificabilità degli interessati. Il provvedimento si colloca nella disciplina speciale sul c.d. revenge porn e nei poteri d’urgenza dell’Autorità.

Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram e TikTok per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di provvedimenti d’urgenza per materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook/Instagram, Telegram e TikTok, nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, nonché l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per consentire al Garante di ricevere segnalazioni nei casi di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso attraverso piattaforme digitali. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare provvedimenti d’urgenza, soggetti a successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione dell’interessato e verifica preliminare

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok. Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la norma richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha attivato la procedura d’urgenza.

Misure urgenti adottate il 17 settembre 2025

Con le determinazioni nn. 328, 329 e 330 del 17 settembre 2025, il dirigente ha disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l. e TikTok Technology Limited:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Le note del 17 settembre 2025 attestano la trasmissione delle determinazioni ai gestori delle piattaforme.

Ratifica finale del Garante

Esaminate le osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato nella riunione del 25 settembre 2025 i provvedimenti d’urgenza nn. 328/2025, 329/2025 e 330/2025. La decisione conferma le misure immediate predisposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne, se acquisito, la conservazione limitata a fini probatori.

Punti principali

Origine della segnalazione e ambito applicativo

La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano e che erano destinati a rimanere privati. La segnalazione è stata ricondotta alla disciplina dell’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di attivare l’Autorità nei casi di c.d. revenge porn.

Provvedimenti d’urgenza del 17 settembre 2025

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 328, 329 e 330 del 17 settembre 2025. Tali atti hanno ingiunto ai gestori delle piattaforme coinvolte di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione probatoria del materiale

Le determinazioni urgenti hanno inoltre prescritto alle società destinatarie di conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 25 settembre 2025, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza adottati il 17 settembre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. La ratifica conferma l’efficacia delle misure urgenti disposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminoripubblica amministrazione

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