Deliberazione n. 546 del 25/09/2025
Provvedimento del 25 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica quattro provvedimenti adottati d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite le piattaforme indicate, di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riferito alla persona interessata e destinato a rimanere privato. Il Garante conferma le misure urgenti già disposte: blocco della diffusione del materiale trasmesso in formato hash e conservazione, per 12 mesi e solo a fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica dei provvedimenti d'urgenza verso Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 25 settembre 2025, quattro determinazioni urgenti adottate il 11 settembre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC. Il procedimento origina da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, senza consenso, di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Origine della segnalazione e ambito normativo
La segnalazione riguarda un’ipotesi riconducibile al c.d. revenge porn, istituto disciplinato dall’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante il potere di intervenire entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione. Il provvedimento richiama anche l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica da parte del Collegio.
Misure urgenti adottate nei confronti delle piattaforme
A seguito della verifica preliminare di compatibilità con la disciplina richiamata, il dirigente ha disposto nei confronti delle società coinvolte due misure principali:
- l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle relative piattaforme, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento.
Il materiale eventualmente conservato deve essere trattato con modalità idonee a impedirne la diretta identificabilità degli interessati e la relativa acquisizione deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità.
Ratifica e conferma dell’efficacia dei provvedimenti
Nel provvedimento del 25 settembre 2025 il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti nn. 320/2025, 321/2025 e 322/2025 (richiamati complessivamente come provvedimenti d’urgenza nn. da 320 a 322/2025). La decisione conferma dunque l’efficacia delle misure cautelari finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne, se del caso, la prova per finalità istruttorie e probatorie.
Punti principali
Presupposto della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito che la riguardava, rientrante nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy sul c.d. revenge porn. Nella segnalazione sono state indicate le piattaforme Instagram, Telegram e Grindr come possibili canali di diffusione.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 320-322 dell’11 settembre 2025. Tali provvedimenti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme.
Conservazione del materiale ai fini probatori
Alle stesse società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 25 settembre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati l’11 settembre 2025. Il provvedimento ha quindi confermato l’efficacia delle misure cautelari volte a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
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