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Sentenza

Sentenza del 15/01/2016 n. 548 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE - Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato - Natura non impositiva - Risultanze - Tardività dei versamenti - Asserita erroneità - Onere della prova a carico del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, relativa al modello 770/2003 e a ritenute fiscali che l'Amministrazione riteneva omesse o versate tardivamente. La società sosteneva che la dichiarazione riportasse erroneamente il periodo di competenza degli stipendi anziché la data effettiva di pagamento, sicché le ritenute sarebbero state versate tempestivamente. L'Agenzia delle Entrate contestava che la documentazione prodotta, inclusi libro giornale e modelli F24 cumulativi, dimostrasse in modo puntuale la data dei pagamenti, delle ritenute e la loro tempestività. La Corte ha inoltre precisato che, quando la dichiarazione evidenzia un tardivo versamento, spetta al contribuente provare l'errore della dichiarazione e la regolarità dei pagamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente e tautologica la motivazione della CTR, che si era limitata ad affermare genericamente l'adeguatezza della documentazione senza indicarne natura, contenuto e capacità dimostrativa. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese. Lo sgravio già disposto per la parte relativa ai versamenti ritenuti omessi non è stato rimesso in discussione nel giudizio di legittimità; il rinvio riguardava la parte residua, in particolare le sanzioni per tardività.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni

    La cartella emessa a seguito del controllo automatizzato non ha natura impositiva quando si limita a liquidare tributi già dichiarati e ad applicare sanzioni sulla base di un riscontro formale dell'omissione o del tardivo versamento.

  • Art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Liquidazione dell'imposta risultante dalla dichiarazione

    La disposizione è richiamata per assimilazione rispetto al controllo automatizzato in materia di IVA: anche in tale ambito la cartella può derivare da una mera liquidazione dei dati dichiarati, senza una nuova attività impositiva.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Omesso esame o motivazione insufficiente su un fatto decisivo

    La sentenza è censurabile quando non indica gli elementi di prova utilizzati o non spiega il percorso logico-giuridico seguito, impedendo il controllo sulla correttezza della decisione.

  • Art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione della decisione tributaria deve consentire di comprendere le ragioni di fatto e di diritto della pronuncia; una motivazione meramente apparente o apodittica non è sufficiente.

Massime di principio

  • Quando una cartella deriva da controllo automatizzato e riprende dati risultanti dalla dichiarazione del contribuente, normalmente non introduce una nuova pretesa tributaria: l'Amministrazione liquida quanto già dichiarato o rileva formalmente omissioni e tardività.
  • Se il contribuente sostiene che la dichiarazione sia errata, deve fornire una prova documentale analitica e riconciliabile dell'errore, indicando le date effettive dei pagamenti, delle ritenute e dei versamenti successivi.
  • La semplice produzione di documentazione contabile generica, di un libro giornale non analizzato o di modelli F24 cumulativi può non essere sufficiente se non consente di collegare puntualmente ogni pagamento alla relativa ritenuta e alla scadenza.
  • Il giudice tributario deve esaminare concretamente la documentazione e spiegare quali elementi ritiene probatori e perché; la mera affermazione che la documentazione sia adeguata determina un vizio di motivazione.
  • La cassazione con rinvio non significa necessariamente che l'Amministrazione abbia definitivamente vinto nel merito: comporta che la decisione precedente è stata annullata e che il giudice del rinvio deve rivalutare le prove applicando i principi indicati dalla Corte.

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