Cassazione Civile, Ordinanza n. 34756/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente servizio idrico)
La controversia
In primo grado il Giudice di pace aveva accolto la domanda di accertamento negativo proposta dalla destinataria della fattura idrica, dichiarando non dovuto un importo di euro 468 relativo a consumi 2016-2017 per intervenuta prescrizione biennale, ritenuta applicabile in base alla l. n. 205/2017. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico, denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 10, della l. n. 205/2017, sostenendo che il giudice di pace avesse applicato il termine di prescrizione biennale a un credito divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020. La Corte, però, ha rilevato che il ricorrente non aveva specificato la natura del procedimento deciso dal Giudice di pace e non aveva allegato né provato, con riguardo al requisito di specificità del ricorso, che la controversia rientrasse nell’eccezione dei rapporti derivanti da contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c.; pertanto, in assenza di tale indicazione, la sentenza doveva qualificarsi come resa in equità necessaria, con conseguente inapplicabilità del ricorso per cassazione diretto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria, l’unico rimedio ordinario è l’appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., oltre alla revocazione per motivi ordinari; il ricorso per cassazione diretto non è esperibile. Poiché il valore della causa era contenuto e il ricorrente non aveva dimostrato che si trattasse di controversia relativa a contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’intimata non si è difesa in cassazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 10, l. n. 205/2017
termine di prescrizione biennale
richiamato dal ricorrente come base della pretesa erronea applicazione del termine biennale ai consumi idrici; la Corte non entra nel merito della correttezza sostanziale di tale applicazione perché risolve la causa sul piano dell’impugnabilità
le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia; tale appello è l’unico rimedio ordinario esperibile
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro
le cause di valore non eccedente il limite legale sono ritenute rientranti nella giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace
primo comma; n. 5; ultimo comma
il ricorso per cassazione è ammesso, nel sistema delineato, contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; la sentenza equitativa del giudice di pace, essendo appellabile sia pure con motivi limitati, non è direttamente ricorribile per cassazione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve specificare e comprovare i fatti rilevanti, compresa la natura del procedimento e la ricorrenza di eventuali eccezioni che consentano un diverso regime di impugnazione
contratti conclusi mediante moduli o formulari
costituisce l’eccezione al regime di equità necessaria del giudice di pace richiamata dalla giurisprudenza; la sua mancata allegazione e prova impedisce di sottrarre la sentenza al regime dell’appello a motivi limitati
art. 111 Cost.
richiamato nel ragionamento sul perimetro del ricorso per cassazione contro provvedimenti non altrimenti impugnabili; non ricorre per le sentenze equitative del giudice di pace, che sono comunque appellabili
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace rese nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria, quando il valore della causa non eccede il limite legale, sono impugnabili con il solo appello a motivi limitati e non con ricorso diretto per cassazione.
- Per stabilire se una decisione del giudice di pace sia soggetta al regime dell’equità necessaria occorre avere riguardo al valore della causa, non al contenuto della pronuncia.
- La deroga al regime dell’equità necessaria, quando dipendente da rapporti derivanti da contratti conclusi mediante moduli o formulari, deve essere specificamente allegata e dimostrata dalla parte che invoca un diverso mezzo di impugnazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se viene proposto avverso una sentenza del giudice di pace che, per il regime applicabile, doveva essere prima impugnata con appello a motivi limitati.
- Il requisito di specificità del ricorso impone di indicare la natura del procedimento e i presupposti fattuali e giuridici idonei a radicare l’ammissibilità del mezzo di impugnazione prescelto.
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