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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14262/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un coltivatore diretto per ottenere l'accertamento della simulazione relativa di un atto pubblico qualificato come donazione di un fondo, ritenuto in realtà una vendita, al fine di far valere il diritto di prelazione agraria e il conseguente riscatto con subentro nel trasferimento del terreno. Il Tribunale aveva accertato la simulazione e riqualificato l'atto come vendita, ma aveva respinto la domanda di riscatto agrario. In appello, gli eredi dell'originario attore avevano ottenuto la riforma della decisione e l'accoglimento del riscatto, sul presupposto della qualità di coltivatore diretto dell'originario attore. In cassazione, le ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa comunicazione dell'ordinanza di assegnazione a sentenza e dei termini ex art. 190 c.p.c., con lesione del diritto di difesa; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale non avrebbe considerato la prevalenza del diritto di prelazione dei coeredi rispetto a quello del confinante coltivatore diretto; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la decisione si fosse fondata su prove non offerte dalle parti e su un apporto istruttorio inammissibilmente sostitutivo dell'onere probatorio gravante sull'attore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che dalla sentenza impugnata e dalla documentazione processuale risultava l'omessa comunicazione alle parti costituite del verbale d'udienza cartolare e del decreto di assegnazione a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Tale omissione integra una violazione autoevidente del diritto di difesa e del contraddittorio, idonea a determinare la nullità della sentenza, senza che la parte debba indicare in concreto quali difese avrebbe svolto. Accolto il primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.c.

    termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche

    la mancata comunicazione del provvedimento che assegna la causa a sentenza con concessione dei termini integra violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, con nullità della sentenza

  • art. 176 c.p.c., comma 2

    la mancata comunicazione alla parte costituita dell'ordinanza pronunciata fuori udienza provoca la nullità dell'ordinanza per difetto dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo

  • art. 159 c.p.c.

    la nullità dell'ordinanza si estende agli atti successivi, compresa la sentenza, quando la violazione incide sul contraddittorio

  • art. 101 c.p.c.

    il principio del contraddittorio opera durante tutto lo svolgimento del processo e non solo nella fase introduttiva

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    è stato invocato per la violazione e falsa applicazione di norme processuali

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    è stato invocato per la nullità della sentenza e la violazione delle norme processuali

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    è stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 115 c.p.c.

    è stato invocato per censurare la decisione fondata su prove asseritamente non offerte

  • art. 116 c.p.c.

    è stato invocato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

  • art. 7 L. 817/1971

    richiamato nel giudizio di merito quale base normativa del diritto di prelazione agraria

Massime di principio

  • La mancata comunicazione alla parte costituita del provvedimento di rimessione della causa in decisione con concessione dei termini per le comparse conclusionali e repliche integra una violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, tale da determinare la nullità della sentenza.
  • Chi deduce in cassazione la nullità della sentenza d'appello per non aver potuto svolgere le difese finali non ha l'onere di indicare in concreto quali argomentazioni avrebbe sviluppato, poiché la lesione è già di per sé rilevante.
  • La violazione del contraddittorio non riguarda solo l'atto introduttivo, ma deve accompagnare l'intero svolgimento del processo, assicurando alle parti piena effettività del diritto di difesa.
  • Quando un motivo di ricorso comporta la cassazione per nullità processuale assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non devono essere esaminati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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