Cassazione Penale, Ordinanza n. 30239/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
La persona condannata ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato sia la richiesta di detenzione domiciliare sia quella di affidamento in prova al servizio sociale in relazione al residuo di pena da espiare per il reato di lesioni aggravate. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza aveva negato i benefici solo per la mancata ammissione delle dipendenze da alcool e stupefacenti e aveva formulato un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole sul rischio di recidiva, senza valorizzare la corretta condotta carceraria e la documentata prospettiva lavorativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si sia mosso correttamente nel quadro dei principi che governano la concessione delle misure alternative, effettuando una valutazione discrezionale, non automatica, della meritevolezza del condannato e della sua capacità di reinserimento sociale. Ha osservato che il diniego non si è fondato in modo decisivo né sulla mancata prova del ravvedimento né sulla sola gravità del fatto, ma su un complessivo giudizio prognostico sfavorevole, fondato sul bilanciamento di tutti gli elementi rilevanti, inclusa la totale assenza di consapevolezza della dipendenza e la necessità di una previa sperimentazione di permessi, come suggerito anche dalla relazione dell'équipe trattamentale. Ritenuta la motivazione non mancante, né illogica o contraddittoria, e non essendo stati proposti argomenti idonei a incrinarla, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.
art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Conferma dell'obbligo di anonimizzazione dei dati identificativi nel provvedimento diffuso.
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa a una valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare senza automatismi la meritevolezza del condannato rispetto al beneficio richiesto e la sua idoneità a favorire il reinserimento sociale.
- Il giudice di sorveglianza può fondare il diniego su un giudizio prognostico sfavorevole derivante da una valutazione complessiva della personalità del condannato, delle informazioni trattamentali e dei profili di pericolosità residua, senza essere vincolato alle sole risultanze delle relazioni degli organi osservativi.
- La gradualità nella concessione dei benefici penitenziari costituisce un criterio razionale del trattamento rieducativo: la previa sperimentazione di strumenti meno ampi può legittimamente precedere l'accesso a misure più incisive, se ciò emerge come funzionale alla verifica della stabilizzazione del percorso trattamentale.
- In sede di legittimità è censurabile solo una motivazione mancante, illogica o contraddittoria; non è sufficiente opporre una diversa lettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice di sorveglianza.
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