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Circolare

Circolare numero 83 del 21-05-2013

Con la presente circolare vengono illustrati i contenuti dell’art.3, commi 2 e 3, della legge 92 del 28 giugno 2012 di riforma del mercato del lavoro, in merito ai destinatari della contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per gli addetti di lavoro temporaneo occupati nel settore portuale, con le relative istruzioni operative e contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal gennaio 2013, alle imprese, agenzie e società operanti nel lavoro temporaneo portuale si applica l'obbligo contributivo ex art. 9 della legge n. 407/1990, nella misura dello 0,90% complessivo (0,30% a carico del lavoratore). Vengono indicati i soggetti obbligati, le istruzioni operative per le Sedi INPS, con l'attribuzione del codice di autorizzazione "2U" e la rimozione dei codici 3X e 2E, nonché le istruzioni contabili con l'istituzione del nuovo conto GAU21174.

Contributo dello 0,90% per il finanziamento dell'indennità di mancato avviamento al lavoro nel settore portuale

Contributo per il finanziamento dell'indennità di mancato avviamento al lavoro nel settore portuale

La circolare interviene per dare istruzioni applicative sull'estensione dell'obbligo contributivo finalizzato al finanziamento dell'indennità di mancato avviamento al lavoro riconosciuta ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo nel settore portuale. L'intervento si colloca nell'ambito dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha reso a regime, dal gennaio 2013, la prestazione e ha esteso ai soggetti interessati il contributo previsto dall'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Ambito normativo e finalità

La circolare richiama in premessa la disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012. Il comma 2 dell'art. 3 prevede la messa a regime dell'indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie indicate dalla legge n. 84/1994, nonché per i lavoratori dipendenti delle società cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali.

Il successivo comma 3 stabilisce che, ai fini del finanziamento della prestazione, alle imprese, alle agenzie e alle società interessate, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l'obbligo contributivo di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990. La circolare precisa che tale estensione riguarda esclusivamente il contributo e non la disciplina dell'integrazione salariale straordinaria.

Soggetti obbligati

Sono destinatari della contribuzione:

  • le imprese autorizzate dalle autorità portuali o, in assenza, dalle autorità marittime, alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 84/1994;
  • le agenzie promosse dalle autorità portuali o, in mancanza, dalle autorità marittime, per la fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge n. 84/1994;
  • le società derivanti dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, per la fornitura di lavoro temporaneo in ambito portuale.

Misura del contributo e decorrenza

A decorrere da gennaio 2013, i soggetti indicati sono tenuti al versamento del contributo dello 0,90%, di cui lo 0,30% a carico di ciascun lavoratore. La decorrenza è coerente con la messa a regime dell'indennità prevista dalla legge n. 92/2012.

Istruzioni operative per le Sedi

La circolare fornisce istruzioni alle Sedi per l'aggiornamento delle posizioni contributive. Con decorrenza gennaio 2013, deve essere attribuito il codice di autorizzazione "2U", che assume il significato di "azienda destinataria del contributo ex art. 3, co. 3, legge n. 92/2012". Contestualmente, ove presenti, devono essere eliminati i codici di autorizzazione "3X" e "2E".

Inoltre, le procedure di calcolo e rettifica vengono implementate a partire dal periodo 01/2013 per recepire la nuova disciplina. La circolare chiarisce anche che eventuali note di rettifica emesse per il mancato versamento della sola contribuzione dovuta per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2013 non devono comprendere oneri accessori.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile del contributo di finanziamento dell'indennità di mancato avviamento al lavoro nel settore portuale viene istituito il nuovo conto GAU21174. Il conto è denominato come contributo dovuto dalle imprese, agenzie e società per la fornitura di lavoro temporaneo nel settore portuale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 92/2012, quale estensione dell'obbligo contributivo di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990.

Variazione al piano dei conti

L'allegato alla circolare riporta la variazione al piano dei conti con tipologia di variazione "I", codice conto "GAU21174" e la relativa denominazione completa, confermando l'istituzione del conto per la corretta imputazione contabile del contributo.

Punti principali

Base normativa e finalità del contributo

La circolare dà attuazione all'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 92/2012, che ha reso stabile, dal gennaio 2013, l'indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del lavoro temporaneo portuale. Per finanziarla, la norma estende alle imprese e agenzie interessate l'obbligo contributivo previsto dall'art. 9 della legge n. 407/1990.

Soggetti destinatari dell'obbligo contributivo

Sono tenute al versamento le imprese autorizzate alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, le agenzie promosse per la medesima attività e le società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, tutte operanti ai sensi della legge n. 84/1994. La circolare precisa che l'estensione riguarda solo il contributo ex art. 9 della legge n. 407/1990 e non anche la disciplina dell'integrazione salariale straordinaria.

Misura del contributo e decorrenza

A decorrere da gennaio 2013 i soggetti indicati sono obbligati al versamento del contributo complessivo dello 0,90%, di cui lo 0,30% a carico di ciascun lavoratore.

Istruzioni operative per le Sedi

Le Sedi devono attribuire alle posizioni contributive interessate il codice di autorizzazione "2U", con il nuovo significato di "azienda destinataria del contributo ex art. 3, co. 3, legge n. 92/2012". Contestualmente, ove presenti, devono essere eliminati i codici di autorizzazione 3X e 2E. Le procedure di calcolo e rettifica sono aggiornate dal periodo 01/2013. Le eventuali note di rettifica relative al mancato versamento del solo contributo per gennaio, febbraio, marzo e aprile 2013 non devono contenere oneri accessori.

Istruzioni contabili e nuovo conto

Per la rilevazione contabile del contributo è istituito il conto GAU21174, denominato come contributo di finanziamento delle indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo nel settore portuale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 92/2012, quale estensione dell'obbligo contributivo di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990.

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