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Sentenza

Sentenza n. 4151/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Decreto rettorale pubblicato in data 16.7.2025 all'Albo Ufficiale di Ateneo, titolo VII/1 fasc. 128/2025 prot. n. 5967667, recante “approvazione atti procedura selezione per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, legge 240/2010 per il Gruppo Scientifico Disciplinare 06/MEDS - 09 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia e SSD MEDS-09/C -Reumatologia”; b) dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 16.6.2025 (seduta preliminare) e n. 2 del 2.7.2025 (valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e accertamento delle competenze linguistiche) e relativi allegati 1 (giudizio collegiale), 2 (valutazione comparativa) e Relazione finale del 3.7.2025; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente, inclusi ove occorrer possa il D.R. di indizione della procedura prot. n. 59241 rep. n. 259/2025 del 2.4.2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 29.4.2025 e il D.R. di nomina della Commissione giudicatrice prot. n. 98865 del 4.6.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 13\1\2026: d) della Delibera n. 235/2025 del Consiglio di Dipartimento di medicina interna e terapia medica del 29.10.2025, conosciuta dal ricorrente in data 7.11.2025 a seguito della sua produzione in giudizio da parte della controinteressata, recante “Formulazione proposta di chiamata di professore ordinario ai sensi dell’art.18 comma 1 della legge 240/2010” (all. 10 alla memoria della controinteressata del 7.11.2025); e) della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pavia del 25.11.2025, di numero ignoto, con la quale è stata approvata la chiamata della prof. Serena Bugatti tra gli idonei alla posizione di professore di ruolo di prima fascia ex art. 18, c. 1, l. 240/2010 (all. 11); f) di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto, incluso il parere obbligatorio, di data e numero ignoti, del Senato Accademico presupposto alla chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima fascia (all. 12), non conosciuto dal ricorrente, ed inclusi altresì gli atti già impugnati con il ricorso principale.

Giustizia amministrativa202503850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti e della graduatoria di una procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia, nonché gli atti successivi di proposta e approvazione della chiamata della candidata controinteressata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, inizialmente secondo classificato dopo la rinuncia del candidato risultato vincitore, ha impugnato gli atti della procedura selettiva e, con motivi aggiunti, gli atti di proposta e approvazione della chiamata della candidata controinteressata. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'autovincolo assunto dalla commissione nella seduta preliminare, poiché i criteri e sottocriteri predeterminati per la valutazione dell'attività didattica e delle pubblicazioni non sarebbero stati applicati nella fase valutativa. In particolare, la commissione avrebbe formulato giudizi meramente narrativi e globali, senza correlare le valutazioni ai singoli criteri, omettendo anche di considerare espressamente la partecipazione alle commissioni d'esame. Il ricorrente ha inoltre censurato la valutazione delle pubblicazioni, sostenendo che i criteri relativi a originalità, innovatività, rigore metodologico, congruenza, collocazione editoriale, apporto individuale e indicatori bibliometrici non sarebbero stati concretamente utilizzati. Ha infine dedotto la violazione dell'art. 8 del bando, il difetto assoluto di motivazione e lo sviamento con riguardo all'attività clinica, poiché la commissione non aveva previamente stabilito criteri di valutazione e aveva attribuito giudizi differenziati ai candidati senza esplicitare il percorso valutativo. I motivi aggiunti hanno dedotto l'illegittimità derivata degli atti di proposta e approvazione della chiamata della controinteressata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando il decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione e, per effetto caducatorio, la delibera dipartimentale di proposta di chiamata e la delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione della chiamata della controinteressata. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell'autovincolo: una volta che la commissione abbia predeterminato criteri e sottocriteri valutativi, deve applicarli nella successiva valutazione, poiché l'autovincolo tutela imparzialità, prevedibilità e par condicio dei concorrenti. I giudizi narrativi sull'attività didattica non consentivano di comprendere la concreta applicazione dei quattro sottocriteri fissati, né potevano essere integrati mediante una tabella riepilogativa prodotta dalla controinteressata e non riferibile ai lavori della commissione. Gli stessi vizi sono stati ravvisati nella valutazione delle pubblicazioni, formulata in termini globali senza corrispondenza con i criteri e gli indicatori previamente stabiliti. È stata inoltre ritenuta fondata la censura concernente l'attività clinica, per la mancata predeterminazione di criteri specifici e per l'insufficiente motivazione dei giudizi attribuiti. L'annullamento non comporta l'obbligo di confermare alcun candidato, ma impone la riedizione della procedura: l'Università deve preliminarmente integrare il verbale n. 1 fissando i criteri per l'attività clinica e deve ripetere le valutazioni preliminare e finale secondo i criteri e sottocriteri già fissati per le altre voci. La riedizione deve essere affidata a una commissione in diversa composizione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, l. 240/2010

    Costituisce la base normativa della procedura selettiva per la chiamata di professori di prima fascia.

  • art. 24, comma 5, l. 240/2010

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della valutazione e della chiamata dei professori universitari.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono richiamati a fondamento dei principi di imparzialità e buona amministrazione applicabili alla procedura concorsuale.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice di specificare l'effetto conformativo della pronuncia e di vincolare l'amministrazione nella riedizione del potere.

Massime di principio

  • Quando una commissione di concorso predetermina criteri e sottocriteri per la valutazione dei candidati, tali regole costituiscono un autovincolo e devono essere concretamente applicate nella fase valutativa; la loro inosservanza rende illegittimi gli esiti della procedura.
  • L'autovincolo valutativo tutela la par condicio e la prevedibilità degli esiti concorsuali: la commissione non può sostituire ai criteri previamente stabiliti giudizi globali o narrativi privi di una riconoscibile correlazione con i singoli parametri.
  • La motivazione dei giudizi concorsuali deve consentire di comprendere il percorso logico seguito dalla commissione e il rapporto tra gli elementi valutati e i criteri predeterminati; una motivazione meramente descrittiva e non parametrata è insufficiente.
  • Se una voce oggetto di valutazione, quale l'attività clinica, è priva di criteri previamente fissati, l'amministrazione deve integrare i criteri prima della riedizione della valutazione, non potendo attribuire giudizi differenziati sulla base di parametri elaborati soltanto nella fase decisionale.
  • In caso di annullamento degli atti di una procedura concorsuale per violazione dei criteri valutativi e per mancata predeterminazione di alcuni parametri, la riedizione del potere può essere disposta con una commissione in diversa composizione, nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

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