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Sentenza

Sentenza n. 12100/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento a) della scheda valutativa n.3, redatta per il periodo dall'11 novembre 2019 all'11 novembre 2020, comunicata il 5 marzo 2023 ed ottenuta in copia in data 21 aprile 2023; b) della scheda valutativa n. 4, redatta per il periodo dall'11 ottobre 2020 al 10 novembre 2021, comunicata il 5 marzo 2023 ed ottenuta in copia in data 21 aprile 2023; c) della scheda valutativa n. 5, redatta per il periodo dall'11 ottobre 2021 al 10 novembre 2022, comunicata il 5 marzo 2023 ed ottenuta in copia in data 21 aprile 2023; d) di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente se lesivo.

Giustizia amministrativa202306793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Schede valutative n. 3, n. 4 e n. 5 relative, rispettivamente, ai periodi dall'11 novembre 2019 all'11 novembre 2020, dall'11 ottobre 2020 al 10 novembre 2021 e dall'11 ottobre 2021 al 10 novembre 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato tre schede valutative, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 692 e 1046 del d.P.R. n. 90/2000, dell'art. 2 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per tardività, inosservanza di circolari, illogicità, violazione del legittimo affidamento e disparità di trattamento, per il ritardo nella redazione e soprattutto nella comunicazione delle schede, avvenuta soltanto nel marzo-aprile 2023. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e violazione di circolari, sostenendo che i giudizi complessivi non fossero armonici e consequenziali rispetto alle singole voci delle schede. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e ulteriori profili di eccesso di potere, lamentando l'insufficiente motivazione dei giudizi non positivi e, in particolare, il repentino abbassamento della valutazione nell'ultima scheda. Il ricorrente aveva inoltre evidenziato il contrasto tra le schede e precedenti rassicurazioni verbali dell'amministrazione, nonché l'impossibilità di migliorare tempestivamente le proprie criticità per effetto della tardiva comunicazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i documenti caratteristici siano espressione di elevatissima discrezionalità tecnica e siano sindacabili soltanto in presenza di violazioni formali o di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità. Ha escluso disarmonie tra le singole voci e i giudizi finali: nella scheda n. 3 le criticità relative a preparazione, partecipazione ai compiti e collaborazione non impedivano una valutazione complessiva nella media; nella scheda n. 4 le carenze nella motivazione e nella preparazione erano compatibili con il giudizio nella media; nella scheda n. 5 le criticità significative, i comportamenti non esemplari e la necessità di interventi correttivi giustificavano coerentemente il giudizio inferiore alla media. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione delle schede, anche alla luce della documentazione prodotta dall'amministrazione, comprendente provvedimenti disciplinari e relazioni sulle criticità del servizio, non contestati dal ricorrente. Il peggioramento della valutazione non richiedeva una motivazione autonoma, essendo le aggettivazioni e i giudizi parziali stessi a costituire la motivazione del giudizio finale; inoltre, le valutazioni periodiche sono autonome e possono riflettere variazioni nel tempo delle doti e del rendimento del militare. Quanto alla tardiva comunicazione, il TAR ha affermato che i termini di redazione e notificazione dei documenti caratteristici sono ordinatori e non perentori. Ha osservato che le schede erano state redatte in prossimità della conclusione dei periodi valutati e che l'eventuale pregiudizio derivante dal ritardo nel consentire il miglioramento avrebbe potuto rilevare, eventualmente, sul piano della responsabilità dell'amministrazione, ma non determinava l'illegittimità delle valutazioni e non era stato fatto valere con una domanda risarcitoria. La domanda cautelare era stata rinunciata. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 692 e 1046 d.P.R. 90/2000

    Le disposizioni disciplinano, secondo quanto dedotto e considerato nella pronuncia, la redazione e la comunicazione dei documenti caratteristici; i relativi termini sono stati qualificati dalla giurisprudenza richiamata come ordinatori e non perentori.

  • art. 2 l. 241/1990

    È stato invocato in relazione ai tempi di conclusione dell'attività amministrativa, ma il ritardo nella comunicazione delle schede non è stato ritenuto idoneo a comportarne l'annullamento.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto mediante la coerenza tra giudizi parziali, aggettivazioni e giudizio finale delle schede, senza necessità di una motivazione autonoma sul mutamento delle aggettivazioni.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato.

  • art. 949 d.lgs. 66/2010

    Richiamato con riferimento al procedimento di proscioglimento avviato nei confronti del militare, nel cui contesto egli aveva appreso dell'esistenza delle schede.

Massime di principio

  • I documenti caratteristici dei militari esprimono valutazioni connotate da elevatissima discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo, oltre che per violazioni delle regole formali, soltanto quando presentino manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità.
  • Il giudizio finale di una scheda valutativa è congruamente motivato quando mantiene un rapporto di armonia e coerenza con i giudizi parziali e con le aggettivazioni riferite alle singole qualità del militare; non è necessario un elenco analitico dei fatti posti a fondamento della valutazione.
  • Le variazioni delle aggettivazioni e il peggioramento di una valutazione periodica non richiedono, di per sé, una motivazione autonoma, quando risultino adeguatamente rappresentati dai giudizi parziali e dal contenuto complessivo della scheda; le valutazioni relative a periodi diversi sono autonome e possono riflettere un mutamento nel tempo delle qualità e del rendimento del militare.
  • I termini per la redazione e la notificazione dei documenti caratteristici sono ordinatori e non perentori; la loro inosservanza non determina automaticamente l'illegittimità della scheda valutativa.
  • Il ritardo nella comunicazione della scheda, ove abbia eventualmente impedito al militare di adottare tempestivamente condotte migliorative, può rilevare sul piano della responsabilità dell'amministrazione, ma non incide necessariamente sulla legittimità del giudizio valutativo e deve essere fatto valere mediante una specifica domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivazione del provvedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereTermini del procedimento

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