Sentenza n. 11435/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di calendarizzazione dell'appuntamento volto al rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro nonché per la conclusione del relativo procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di calendarizzazione dell'appuntamento per il rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro e mancata conclusione del relativo procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio dell'amministrazione sull'istanza diretta a calendarizzare l'appuntamento necessario alla trattazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro e per ottenere la conclusione del procedimento. Nelle more della domanda cautelare, il Ministero ha comunicato che la competente sede diplomatica di Islamabad aveva avviato il procedimento. Il ricorrente ha tuttavia dedotto che non gli era ancora stata comunicata la convocazione richiesta e che, pertanto, il procedimento non poteva ritenersi concluso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per ordinare all'amministrazione di attivare il procedimento e portarlo a conclusione mediante un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza. L'avvio del procedimento comunicato dall'amministrazione non è stato ritenuto sufficiente, poiché mancava ancora la convocazione richiesta e non risultava intervenuta la conclusione del procedimento. Il Collegio si è riservato, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del massiccio flusso di richieste di visto gravante sulla rappresentanza diplomatica in Pakistan e della particolare complessità dell'iter procedimentale, con rimborso al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata proposta dal ricorrente, ma la decisione definisce il giudizio sul silenzio e non la sola istanza cautelare.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il testo non li richiama espressamente, ma la pronuncia, avente ad oggetto l'illegittimità del silenzio, ordina all'amministrazione la conclusione del procedimento con provvedimento espresso entro un termine assegnato.
Massime di principio
- L'avvio del procedimento amministrativo non determina il venir meno dell'obbligo di provvedere quando l'amministrazione non abbia ancora portato il procedimento a conclusione con un provvedimento espresso.
- In presenza di silenzio dell'amministrazione su un'istanza volta all'avvio o alla prosecuzione di un procedimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di attivare il procedimento e concluderlo con un provvedimento espresso entro un termine determinato.
- La complessità dell'iter procedimentale e il rilevante numero di istanze gravanti sull'amministrazione possono giustificare la compensazione delle spese di lite, ma non escludono l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine fissato dal giudice.
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