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Sentenza

Sentenza del 15/01/2016 n. 563 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in sede di revocazione, aveva ritenuto tempestiva la cartella di pagamento relativa alle ritenute Irpef dell'anno 1995. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato la violazione dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la cartella fosse illegittima per il mancato previo invio della comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della C.G.I.L., ritenendolo infondato. Ha chiarito che l'obbligo di comunicazione preventiva delle irregolarità, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 241/1997, si applica soltanto alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999. Poiché la dichiarazione controllata riguardava i redditi del 1995 ed era stata presentata nel 1996, tale obbligo non era applicabile. La C.G.I.L. è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.800 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Il comma 3 prevede l'obbligo di comunicazione al contribuente delle irregolarità risultanti dal controllo automatizzato della dichiarazione.

    L'obbligo di comunicazione preventiva non opera per tutte le dichiarazioni indistintamente, ma soltanto per quelle presentate nel periodo temporale previsto dalla normativa che lo ha introdotto.

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 13

    Ha introdotto nell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 l'obbligo di comunicare al contribuente le irregolarità emerse dal controllo automatizzato.

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 16

    Ha stabilito la decorrenza dell'obbligo di comunicazione per le dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999.

Massime di principio

  • Quando si contesta una cartella derivante da controllo automatizzato per mancato invio della comunicazione di irregolarità, occorre verificare innanzitutto la data di presentazione della dichiarazione, non soltanto l'anno d'imposta.
  • L'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 non è applicabile alle dichiarazioni presentate prima del 1° gennaio 1999.
  • La mancata comunicazione di irregolarità può assumere rilievo solo se l'obbligo era già temporalmente applicabile alla dichiarazione interessata; per le dichiarazioni anteriori, di regola, non determina l'illegittimità della cartella.
  • Prima di contestare la validità di una cartella è necessario distinguere tra anno d'imposta, anno di presentazione della dichiarazione e data di notifica dell'atto, perché ciascun elemento può incidere su obblighi e termini diversi.
  • Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali, anche quando la controversia riguarda esclusivamente una questione procedurale.

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