Cassazione Penale, Sentenza n. 14690/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per ricettazione (artt. 110 e 648 c.p.), deducendo: 1) insufficienza della prova rispetto agli elementi costitutivi del reato; 2) nullità processuali per presunta mancata regolare notificazione del decreto di citazione e conseguente illegittima declaratoria di assenza in appello (art. 598-ter c.p.p.); 3) vizio di motivazione e contraddittorietà della decisione (art. 606 c.p.p.). L'imputato allegava inoltre di avere svolto solo il ruolo di intermediario per conto del datore di lavoro e di non aver potuto conoscere la provenienza illecita del veicolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i motivi di merito: ha ritenuto infondata la doglianza sulla declaratoria di assenza verificando la regolarità della notifica per il giudizio di primo grado e l'applicabilità della disposizione transitoria (d.lgs. 150/2022, art. 89) che conserva gli effetti già prodotti; ha dichiarato che la ricettazione può essere provata anche per elementi indiziari e logici (assenza di documentazione, modalità di vendita, occultamento del veicolo nel deposito aziendale) e che la ricostruzione difensiva costituisce mera alternativa non idonea a sciogliere la motivazione. Tuttavia, pur rigettando i motivi, la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione intervenuta il 6 marzo 2026 e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
La Corte afferma che per la ricettazione non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto né l'individuazione dell'autore; la provenienza illecita del bene può essere desunta da elementi logici e circostanze oggettive
art. 110 cod. pen.
Richiamato per indicare il concorso di persone nell'azione commessa al fine di procurare un ingiusto profitto
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'esposizione dei motivi di cassazione nei termini necessari alla motivazione; il ricorso è stato ammesso e valutato nei limiti prescritti
art. 598-ter cod. proc. pen.
Rilevato nella censura sulla declaratoria di assenza: la Corte ha esaminato d'ufficio gli atti e ritenuto regolare la declaratoria disposta nel giudizio di primo grado
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione coerente e non contraddittoria rispetto agli elementi probatori
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 89
Applicata in via transitoria: le declaratorie di assenza già pronunciate nei procedimenti pendenti sono salve, sicché la condizione di assenza si è mantenuta anche in appello
Massime di principio
- Per il reato di ricettazione non è necessario che il furto (reato presupposto) sia stato già accertato in giudizio né che sia individuato l'autore: la provenienza illecita del bene può essere desunta da indizi concreti e circostanze obiettive (modalità della compravendita, mancanza di documentazione, occultamento).
- La circostanza che la denuncia di furto sia stata formalizzata dopo la compravendita non esclude automaticamente la conoscenza della provenienza illecita da parte dell'acquirente; conta la percepibilità oggettiva degli indizi.
- La qualificazione della condotta come mera attività di intermediario richiede elementi probatori diretti che escludano la disponibilità o la consapevolezza dell'imputato; la semplice proposta di una ricostruzione alternativa non invalida, di per sé, una motivazione fondata su elementi convergenti.
- Le nullità processuali relative alla declaratoria di assenza possono essere esaminate d'ufficio in cassazione: se la declaratoria di assenza in primo grado è regolare e non revocata, essa può permanere anche in appello secondo la disciplina transitoria (d.lgs. 150/2022, art. 89).
- La Corte di Cassazione può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata, salvo che il ricorso sia inammissibile; in tal caso la sentenza va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- In situazioni analoghe, chi intenda difendersi da un'imputazione di ricettazione dovrebbe documentare la propria mancanza di disponibilità materiale del bene, l'assenza di conoscenza della provenienza illecita e produrre elementi che spieghino le modalità di acquisto (contratti, ordini, deleghe aziendali, registrazioni), mentre l'accusa può valorizzare la totale assenza di documentazione, le modalità sospette di occultamento e gli elementi concordanti che rendono la provenienza illecita percepibile.
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