Ordinanza n. 15963/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - dei provvedimenti nn. 31730 e 31731 del 17.07.2024, notificati a mezzo pec in data 01.08.2024, resi in esito alla conclusione del procedimento attivato giusta sentenza n.3419/2024, resa nel procedimento N.16055/2023 REG.RIC., Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Terza Bis); - nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto l’istanza di rinvio della ricorrente per garantire il diritto di difesa e ha fissato la prosecuzione del giudizio all’udienza pubblica del 23 febbraio 2027. L’ordinanza non decide il merito del ricorso né si pronuncia sull’esito degli incombenti istruttori precedentemente richiesti; dispone la comunicazione del provvedimento a cura della segreteria.
Atto impugnato: provvedimenti ministeriali nn. 31730 e 31731 del 17 luglio 2024, adottati all’esito del procedimento avviato in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 3419/2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti ministeriali del 17 luglio 2024. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, il TAR aveva richiesto alla ricorrente di depositare separatamente il Nivel I, il Nivel II e l’Adeverinta, o altro certificato ministeriale finale, indicante la materia che essa è abilitata a insegnare in Romania, con la traduzione italiana e la prova della trasmissione al Ministero. Poiché tale documentazione non risultava depositata e i documenti già prodotti non chiarivano l’ambito disciplinare dell’abilitazione, il Collegio aveva reiterato l’ordine istruttorio, avvertendo che l’inerzia sarebbe stata valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a. In vista dell’udienza di merito del 18 marzo 2026, la difesa ha chiesto il rinvio per un documentato impedimento a partecipare e per la necessità di discutere la particolarità della materia.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
l’eventuale inerzia sarà valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.
Il Collegio aveva avvertito che l’eventuale mancata produzione della documentazione istruttoria richiesta sarebbe stata valutata ai sensi di tale disposizione. L’ordinanza in esame non applica però l’articolo per decidere il merito.
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