Sentenza n. 11417/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 2275/2024 pubblicata 18.4.2024 - rg 399/2023 emessa dal Tribunale di Roma Sezione Lavoro passata in giudicato, recante “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto delle ricorrenti […] al riconoscimento dei periodi di servizio non di ruolo svolti presso istituti statali, come indicati in ricorso, prima dell’assunzione a tempo indeterminato ai fini giuridici ed economici […] e, per l’effetto, condanna l’amministrazione convenuta alla ricostruzione della carriera di parte ricorrente con il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata pregressa come indicata nelle conclusioni del ricorso, con conseguente adeguamento dell’inquadramento giuridico ed economico e del trattamento stipendiale spettante ai ricorrenti sulla base del trattamento previsto per i dipendenti a tempo indeterminato dal CCNL di comparto medio tempore applicabile; condanna il Ministero convenuto al pagamento delle differenze economiche maturate nei limiti della prescrizione quinquennale applicabile, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo da quantificare in separato giudizio; condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il servizio pre-ruolo, ordinato la ricostruzione della carriera e condannato il Ministero al pagamento delle differenze economiche
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto al computo, ai fini giuridici ed economici, dei periodi di servizio non di ruolo svolti presso istituti statali prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con conseguente ricostruzione della carriera, adeguamento dell'inquadramento e del trattamento stipendiale, pagamento delle differenze economiche maturate nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria secondo il criterio stabilito nella sentenza, nonché delle spese di lite. L'Amministrazione aveva depositato atti di liquidazione e una tabella riepilogativa delle attività svolte, sostenendo l'intervenuto pagamento, ma le ricorrenti hanno contestato che tali adempimenti fossero completi e solutori. Il ricorso è stato notificato il 18 novembre 2025, mentre la decisione in forma esecutiva era stata notificata all'Amministrazione il 19 aprile 2024. Le ricorrenti hanno pertanto dedotto il persistente inesatto adempimento del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha rilevato, anzitutto, che al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha inoltre accertato che la sentenza del Tribunale di Roma era stata depositata ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a. e risultava passata in giudicato, mentre non era stata dimostrata la piena esecuzione del decisum. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione su istanza di parte se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del primo. Il TAR ha riservato l'eventuale applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza di entrambi i termini. Ha riconosciuto inoltre, sulla somma ancora dovuta, gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo, nonché il rimborso delle spese vive successive, richiamando l'art. 1282, comma 1, c.c. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero, liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente, in caso di persistente inadempimento, la nomina del commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il termine dilatorio di centoventi giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1282, comma 1, c.c.
i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente
Le somme ancora dovute in esecuzione del giudicato, in quanto liquide ed esigibili, producono ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza di ottemperanza fino al soddisfo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è decorso e l'amministrazione non ha dimostrato di avere dato integrale e corretto esecuzione al decisum.
- Il mero compimento di attività amministrative o il deposito di atti di liquidazione e prospetti riepilogativi non equivale a piena ottemperanza se non risulta dimostrato il soddisfacimento integrale delle statuizioni economiche e giuridiche contenute nel giudicato.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- I crediti pecuniari liquidi ed esigibili ancora dovuti in esecuzione del giudicato producono interessi legali fino al soddisfo, salvo diversa previsione della legge o del titolo esecutivo.
- La penalità di mora può essere riservata per il caso in cui l'inadempimento persista anche dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e di quello ulteriore assegnato al commissario ad acta.
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