Cassazione Civile, Ordinanza n. 22424/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria accreditata per il pagamento di prestazioni rese nei confronti di un'azienda sanitaria locale, sulla base di fatture e riconoscimenti di debito. L'azienda sanitaria ha opposto che gran parte delle prestazioni era già stata pagata entro il tetto massimo di remunerazione e che le ulteriori prestazioni non erano dovute perché rese oltre il budget e senza valida autorizzazione. Il tribunale ha revocato il decreto, riconoscendo solo una modesta somma residua; la corte d'appello ha confermato il rigetto dell'appello della struttura sanitaria. In cassazione la ricorrente ha articolato otto motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contratto sanitario e sulla motivazione per relationem; omesso esame del fatto decisivo relativo all'asserita ultrattività del contratto e alla delibera regionale; violazione dell'onere della prova in tema di prestazioni extra-budget; erroneo rigetto della domanda di arricchimento senza causa; omessa pronuncia e violazione di legge sulla domanda di indebito oggettivo; omesso esame e omessa decisione sulla responsabilità contrattuale; violazioni processuali per mancata ammissione di c.t.u., ordine di esibizione e prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa nullità della motivazione e all'interpretazione delle norme sul rapporto tra ASL e struttura accreditata, osservando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente, anche se resa per relationem, e che il tetto di spesa sanitario costituisce un vincolo ineludibile. Ha dichiarato inammissibili i motivi che tendevano a una rivalutazione del merito sotto forma di omesso esame di fatti decisivi. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., rilevando che l'onere di provare le risorse disponibili per remunerare prestazioni extra-budget grava sulla struttura sanitaria, e ha confermato il rigetto delle domande di arricchimento senza causa e di indebito oggettivo perché incompatibili con l'ultrapetizione rispetto al budget. Infine, ha dichiarato inammissibili le censure sulle prove istruttorie, trattandosi di apprezzamenti discrezionali del giudice di merito adeguatamente motivati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, non quando sia semplicemente sintetica o resa per relationem in modo coerente.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992
La norma è stata letta nel quadro del sistema di accreditamento e di programmazione della spesa sanitaria, escludendo che imponga di per sé la stipula annuale di nuovi accordi e valorizzando il vincolo del budget.
art. 8-sexies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992
È richiamato per confermare la centralità del tetto di spesa e la necessità che le prestazioni sanitarie siano rese nei limiti programmati e autorizzati.
art. 360 c.p.c.
Sono ribaditi i limiti dei motivi di ricorso per cassazione: il n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre non consente una rivalutazione del merito o delle argomentazioni difensive.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onus probandi alla parte sbagliata; in materia di prestazioni extra-budget l'onere di provare la disponibilità di risorse grava sulla struttura sanitaria.
art. 2041 c.c.
L'azione di arricchimento senza causa è preclusa quando l'arricchimento della pubblica amministrazione deriva da prestazioni rese oltre il budget in presenza di un espresso limite di spesa, perché l'arricchimento assume carattere imposto.
art. 2033 c.c.
La censura è stata respinta perché la corte di merito aveva comunque esaminato e rigettato la domanda di indebito nell'ambito della complessiva logica della decisione sul tetto di spesa.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta una statuizione implicita di rigetto, incompatibile con la domanda non espressamente esaminata.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di prove, senza che la Corte ne ravvisasse una concreta lesione.
art. 11 Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di prove, senza che la Corte ne ravvisasse una concreta lesione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla gestione delle prove; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a contestare valutazioni di merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla gestione delle prove; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a contestare valutazioni di merito.
art. 187 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate nella gestione dell'istruttoria.
art. 188 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate nella gestione dell'istruttoria.
art. 189 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate nella gestione dell'istruttoria.
art. 191 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate nella gestione dell'istruttoria.
art. 210 c.p.c.
Richiamato per la richiesta di ordine di esibizione, respinta come rientrante nella discrezionalità del giudice di merito.
art. 244 c.p.c.
Richiamato in relazione alla prova testimoniale, la cui ammissione è stata negata con motivazione ritenuta insindacabile in cassazione nei limiti indicati.
art. 2723 c.c.
Richiamato a proposito della prova testimoniale di patti posteriori o contrari al documento; la valutazione dell'ammissibilità è rimessa al giudice di merito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È richiamato come mezzo di impugnazione per violazione di legge, ma la Corte distingue tale vizio dalle censure che in realtà mirano a una rivalutazione del fatto.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È richiamato per nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio quando la decisione impugnata contiene una statuizione implicita di rigetto.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare l'omessa valutazione di argomentazioni difensive o di ottenere un nuovo esame del merito.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza, la nullità è configurabile solo quando la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, mentre resta valido il richiamo per relationem alla decisione di primo grado se il giudice d'appello esplicita, anche sinteticamente, le ragioni della conferma.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sindacare l'interpretazione delle prove, le argomentazioni difensive o di ottenere una nuova valutazione del merito.
- In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate, il tetto di spesa stabilito dall'amministrazione costituisce un vincolo ineludibile; le prestazioni eseguite oltre budget non possono essere automaticamente remunerate invocando l'efficacia ultrattiva del rapporto o comportamenti concludenti.
- L'onere di provare la sussistenza di risorse ulteriori o di un titolo per il pagamento di prestazioni extra-budget grava sulla struttura sanitaria che ne chiede la remunerazione.
- L'azione di arricchimento senza causa non è esperibile quando l'arricchimento della pubblica amministrazione derivi da prestazioni erogate oltre il limite di spesa noto alla struttura, perché l'arricchimento ha carattere imposto e non ingiustificato.
- Non ricorre omessa pronuncia se la domanda è comunque assorbita o respinta implicitamente dalla logica complessiva della decisione, purché il provvedimento sia incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata.
- La mancata ammissione di c.t.u., ordine di esibizione e prova testimoniale è sindacabile in cassazione solo entro limiti rigorosi, quando la prova pretermessa sia decisiva e la motivazione del giudice di merito sia mancante o manifestamente illogica.
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