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Sentenza

Sentenza del 16/07/2018 n. 1926 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Reddito di impresa - spese legali sostenuto nell'interesse del gruppo - deducibilità complessiva - non è possibile - cost-sharing - è necessario. Anticipazione di spese legali - cessione di denaro - equiparazione - non sussiste - regime di distrazione delle spese legali - non si applica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha sostenuto spese legali relative ad attività svolte nell'interesse non esclusivo della società stessa, ma dell'intero gruppo di appartenenza, chiedendone la deduzione fiscale. Il punto controverso riguardava l'inerenza dei costi e la loro documentazione, in assenza di un preventivo accordo di cost-sharing tra le società del gruppo. La contribuente sosteneva inoltre che l'anticipazione delle spese potesse essere qualificata come cessione di denaro, estranea al campo IVA, oppure ricondotta al regime della distrazione delle spese legali previsto dall'art. 93 c.p.c.

La decisione

La deduzione è stata negata. Le spese non sono state ritenute fiscalmente inerenti, poiché sostenute nell'interesse dell'intero gruppo e non della sola società contribuente, senza un precedente accordo di ripartizione dei costi. Inoltre, la spesa non risultava adeguatamente documentata mediante fattura. L'eventuale qualificazione dell'operazione come cessione di denaro non sostituisce l'obbligo di documentazione fiscale, mentre il regime della distrazione delle spese legali non è applicabile in assenza di una sentenza che disponga espressamente la distrazione.

Norme richiamate

  • Art. 93 del codice di procedura civile

    Regime della distrazione delle spese legali

    La distrazione delle spese in favore del difensore opera soltanto quando sia disposta da una sentenza; non può quindi essere invocata per giustificare, in via autonoma, la deduzione di spese legali sostenute per conto di altre società del gruppo.

  • Principio fiscale dell'inerenza dei costi

    Una spesa è deducibile soltanto se collegata all'attività e agli interessi della società che la sostiene. Quando il costo riguarda l'intero gruppo, occorre dimostrare il beneficio specifico per la singola società e disciplinare preventivamente la ripartizione mediante un accordo di cost-sharing.

  • Normativa IVA sulla cessione di denaro

    La qualificazione dell'operazione come cessione di denaro esclusa dal campo IVA non elimina la necessità di documentare correttamente il costo né dimostra, da sola, la sua inerenza e deducibilità ai fini delle imposte sul reddito.

Massime di principio

  • Le spese sostenute da una società per attività svolte nell'interesse del gruppo non sono automaticamente deducibili dalla singola società che le ha pagate.
  • Per rendere deducibili costi comuni di gruppo è opportuno predisporre preventivamente un accordo di cost-sharing, con criteri oggettivi di ripartizione, individuazione dei servizi e documentazione del beneficio ricevuto da ciascuna società.
  • L'anticipazione materiale di una spesa per conto di altri soggetti non basta a dimostrare che il costo sia fiscalmente inerente alla società che lo ha sostenuto.
  • La qualificazione come cessione di denaro o operazione fuori campo IVA non sostituisce la fattura o altra idonea documentazione fiscale richiesta per provare il costo.
  • La distrazione delle spese legali richiede uno specifico provvedimento giudiziale e non può essere utilizzata in assenza di una sentenza che la disponga.

Testo integrale

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