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Sentenza

Sentenza n. 9032/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’annullamento - del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, tramesso con lettera prot. m_dg.-OMISSIS-, di approvazione delle graduatorie di fine corso relative al concorso interno per titoli a complessivi n. 691 posti (606 uomini; 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria bandito con P.D.G. del 12 maggio 2020; - del decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del -OMISSIS-, con cui è stata decretata la decadenza dalla nomina di allievi vice ispettori del personale – tra cui il ricorrente - che ha rinunciato alla nomina alla qualifica di “vice ispettore” di Polizia penitenziaria, durante la procedura di assegnazione delle sedi di servizio; - del bando, di cui al P.D.G. del 12 maggio 2020 del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, di indizione del concorso interno per titoli per 691 posti (606 uomini, 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’art. 44, comma 10, del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ed in particolare: - dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 9, comma 3, dove si prevede il diritto alla conservazione della sede di servizio esclusivamente per i sovrintendenti capo rientranti nella riserva di cui all’art. 1, comma 2, pari a n. 242 posti (212 uomini; 30 donne) di quelli (pari a n. 484 posti, di cui 424 uomini; 60 donne) complessivamente riservati al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso secondo le modalità di cui all’art. 16 del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 95/2017; - dell’art. 9, commi 5 e 6, dove si prevede che la nomina alla qualifica di vice ispettore del Corpo della polizia penitenziaria è conferita: “secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli esami finali”, senza considerare la graduatoria per titoli; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202301615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di fine corso e conseguenti atti di assegnazione delle sedi e di decadenza dalla nomina ad allievo vice ispettore, nonché clausole del bando relative alla graduatoria finale e alla conservazione della sede

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante all’aliquota del trenta per cento riservata al personale del ruolo degli agenti e assistenti nel concorso interno per 691 posti di vice ispettore, contestava la formazione della graduatoria finale sulla base dei soli risultati degli esami di fine corso, senza considerare anche il punteggio conseguito nella graduatoria iniziale per titoli. Deduceva la violazione dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 95/2017, dell’art. 25, comma 4-bis, d.lgs. n. 443/1992, degli artt. 3 e 97 Cost. e del bando, sostenendo che avrebbe dovuto essere utilizzata una graduatoria risultante dalla media tra titoli ed esame finale. Contestava inoltre il mancato riconoscimento del diritto alla conservazione della sede o alla scelta di una sede vicina alla madre disabile, ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5, l. n. 104/1992, nonché la disparità di trattamento rispetto ad altri concorsi interni nei quali l’Amministrazione aveva consentito il mantenimento della sede. Impugnava infine il decreto con cui, dopo avere rinunciato alla nomina durante la scelta della sede, era stato dichiarato decaduto e restituito al ruolo di provenienza. In corso di giudizio chiedeva anche l’immissione nel ruolo di vice ispettore e l’individuazione di una sede, domanda proposta dopo il decesso della madre.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo anzitutto inammissibile per difetto di interesse e comunque infondato. Quanto all’interesse, il ricorrente non aveva fornito la prova di resistenza, poiché non aveva dimostrato che il ripristino della posizione nella graduatoria per titoli, o l’eventuale formazione di una graduatoria mediante media tra titoli ed esame, gli avrebbe garantito una sede gradita o vicina alla madre. Avrebbe comunque dovuto scegliere dopo i vincitori dell’altra aliquota e dopo i sovrintendenti che avevano scelto prioritariamente. Inoltre, egli aveva volontariamente rinunciato alla nomina, precludendosi la possibilità di conseguire la qualifica e partecipare alla scelta della sede; la dedotta motivazione della rinuncia non era adeguatamente documentata. Nel merito, il Collegio ha ritenuto compatibile con l’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 95/2017 l’utilizzo della graduatoria degli esami finali per l’ordine di nomina e di scelta delle sedi: la procedura per titoli rilevava per l’accesso al corso e alla qualifica di allievo vice ispettore, mentre la collocazione finale poteva essere determinata da un criterio meritocratico fondato sugli esami conclusivi. L’art. 25, comma 4-bis, d.lgs. n. 443/1992, relativo alla media dei voti del concorso e dell’esame di fine corso, non era applicabile neppure analogicamente, perché disciplinava il concorso ordinario, basato su prove d’esame, mentre la procedura controversa era una procedura interna eccezionale per titoli, nella quale gli esami erano previsti soltanto al termine del corso. È stata ritenuta legittima anche la conservazione della sede esclusivamente in favore dei sovrintendenti capo collocati nei posti riservati, poiché tale differenziazione era direttamente prevista dall’art. 44, comma 10, lett. a), d.lgs. n. 95/2017 e dal bando. Trattandosi di attività vincolata, non erano configurabili vizi di eccesso di potere; né sussistevano violazioni degli artt. 3 e 97 Cost., essendo diverse le situazioni dei sovrintendenti capo riservatari rispetto agli altri vincitori e risultando funzionale al buon andamento l’assegnazione degli altri vincitori alle sedi con maggiori esigenze di organico. La domanda sopravvenuta di immissione in ruolo e individuazione della sede è stata dichiarata inammissibile perché eccedente i poteri cognitori e conformativi del giudice amministrativo e comunque incidente su competenze e discrezionalità dell’Amministrazione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 10, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95

    in fase di prima attuazione l'accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli da individuare con decreto del Capo del Dipartimento

    La disposizione disciplina una procedura interna eccezionale per titoli e riserva il beneficio della conservazione della sede ai soli sovrintendenti capo collocati nei posti riservati; non impedisce che l’ordine finale di nomina e di scelta delle sedi sia determinato dalla graduatoria degli esami di fine corso.

  • art. 25, comma 4-bis, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443

    il testo della pronuncia richiama la media dei voti ottenuti nel concorso di accesso al ruolo e nell'esame di fine corso

    La norma riguarda il concorso ordinario per l’accesso al ruolo degli ispettori, presuppone prove d’esame di accesso e non è applicabile, neppure analogicamente, alla procedura interna per titoli oggetto del giudizio.

  • art. 33, commi 3 e 5, l. 5 febbraio 1992, n. 104

    La richiesta di assegnazione o conservazione della sede per assistere un familiare disabile deve essere presentata con modalità e tempistica che consentano all’Amministrazione di esaminarla prima delle operazioni di assegnazione; la domanda tardiva non consente di imputare all’Amministrazione una condotta negligente.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione tra sovrintendenti capo riservatari e gli altri vincitori non viola il principio di uguaglianza, perché le categorie si trovano in situazioni giuridiche e professionali diverse.

  • art. 97 Cost.

    La limitazione della conservazione della sede ai sovrintendenti capo riservatari è compatibile con il buon andamento e consente all’Amministrazione di destinare gli altri vincitori alle sedi con maggiori esigenze di copertura.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato secondo il rito richiamato dal provvedimento.

Massime di principio

  • Nelle controversie concorsuali il ricorrente deve fornire la prova di resistenza, dimostrando che l’eventuale accoglimento delle censure gli procurerebbe una concreta e attuale utilità; non è sufficiente invocare l’interesse astratto alla corretta formazione della graduatoria.
  • In una procedura interna eccezionale per titoli, la valutazione dei titoli può determinare l’ammissione e la nomina ad allievo, mentre il bando può legittimamente prevedere che l’ordine finale di nomina e di scelta della sede sia stabilito dalla graduatoria degli esami di fine corso, se tale disciplina è compatibile con la normativa primaria.
  • La disciplina che impone la formazione della graduatoria finale mediante la media tra il punteggio del concorso e quello dell’esame di fine corso, prevista per il concorso ordinario basato su prove d’esame, non è applicabile analogicamente a una diversa procedura interna per titoli, nella quale non vi sono prove di accesso e l’unico esame si svolge al termine del corso.
  • Quando la legge primaria riserva espressamente il diritto alla conservazione della sede a una determinata categoria di vincitori, il bando che limita a tale categoria il beneficio esercita attività vincolata; per gli altri partecipanti non sono configurabili vizi di eccesso di potere fondati sulla mancata estensione del beneficio.
  • Il lavoratore che intenda far valere, nell’ambito di una procedura di assegnazione, le esigenze di assistenza a un familiare disabile deve presentare tempestivamente la domanda prevista dall’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992; una richiesta presentata immediatamente prima della pubblicazione della graduatoria o della scelta delle sedi può non consentire all’Amministrazione un esame effettivo e non rende imputabile a quest’ultima il mancato accoglimento.
  • La rinuncia volontaria alla nomina e alla partecipazione alla scelta della sede può escludere l’interesse a impugnare l’atto di decadenza conseguente alla rinuncia, salvo che il ricorrente dimostri concretamente che l’annullamento degli atti anteriori avrebbe evitato la rinuncia e procurato il bene della vita perseguito.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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