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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23918/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza d'appello per tre motivi: (1) violazione del diritto di difesa nei riti abbreviati e nullità della sentenza di primo grado per il rigetto della richiesta di essere esaminata durante il giudizio abbreviato; (2) travisamento della prova e carenza/contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi del reato di ricettazione, contestando che vi fosse prova della consapevolezza della provenienza delittuosa della merce; (3) errata qualificazione giuridica del fatto per non avere riconosciuto il reato di favoreggiamento (art. 378 c.p.) anziché la ricettazione (art. 648 c.p.), con censura sulla mancanza di prova del dolo specifico richiesto per la ricettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto tardivo e dunque improcedibile perché la difesa non ha eccepito immediatamente, nelle udienze di giudizio abbreviato, il rigetto della richiesta di esame (violazione dell'art. 182 c.p.p. in tema di deducibilità delle nullità). I secondi e terzo motivi sono stati esclusi perché costituiscono ricostruzioni di merito non ammissibili in sede di legittimità: la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria della Corte d'Appello, compresa l'interpretazione delle intercettazioni e la qualificazione del dolo come idoneo a integrare la ricettazione, sia logica, completa e non affetta da travisamento della prova. Pertanto la condanna impugnata resta impregiudicata e il ricorso è respinto per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La Corte territoriale ha ritenuto integrato il reato perché ha ravvisato il dolo specifico consistente nella finalità di lucro da parte della ricorrente; la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione e non censurabile in sede di legittimità.

  • art. 378 cod. pen. (favoreggiamento)

    La ricorrente chiedeva la riqualificazione nel reato di favoreggiamento; la Corte ha escluso tale riqualificazione ritenendo provato il dolo specifico richiesto per la ricettazione e quindi adeguata la qualificazione contestuale.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Applicata per affermare la non deducibilità della nullità non tempestivamente eccepita: il mancato immediato rilievo in udienza del rigetto dell'esame comporta la perdita della possibilità di impugnare la nullità in Cassazione.

  • art. 421 cod. proc. pen.

    Riferita come norma che disciplina l'esame dell'imputato: in giudizio abbreviato esiste il diritto ad essere esaminato se richiesto; tuttavia il diritto può essere fatto valere solo con le eccezioni tempestive previste dal processo.

  • art. 441 cod. proc. pen.

    Richiamata nel contesto dei principi difensivi e delle garanzie processuali attinenti al giudizio abbreviato e all'assunzione delle prove.

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Richiamata in rapporto alla disciplina della richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato e alla possibilità, per la difesa, di condizionare la scelta del rito all'esame dell'imputato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamata della ricorrente come parametro costituzionale del diritto di difesa; la Corte ha comunque ritenuto che la mancata eccezione tempestiva abbia reso improduttiva la censura in Cassazione.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato l'imputato ha il diritto ad essere esaminato se ne fa rituale richiesta; il diniego o il mancato esame dà luogo a nullità che deve essere eccepita immediatamente in udienza, altrimenti viene definitivamente preclusa.
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito: le censure di merito sono ammissibili solo se si dimostra un travisamento della prova, una manifesta illogicità decisiva della motivazione o una discordanza decisiva tra il materiale probatorio raccolto e la sua valutazione.
  • Per la distinzione tra favoreggiamento e ricettazione è determinante l'accertamento del dolo specifico: la qualificazione a ricettazione richiede la prova che l'agente abbia agito con finalità di lucro o per trarre profitto, non meramente per aiutare l'autore del reato presupposto.
  • Le intercettazioni e le conversazioni captate sono apprezzamenti di merito; la loro diversa interpretazione è sindacabile in cassazione solo se sussiste un errore palese nella ricostruzione del loro contenuto o nella trascrizione, non quando si proponga una mera lettura alternativa dei fatti.
  • Le eccezioni processuali attinenti alle garanzie difensive (es. richiesta di esame, nullità procedurali) devono essere tempestivamente formulate e reiterate in sede di merito per non essere precluse nei gradi successivi.

Testo integrale

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