Deliberazione n. 119 del 22/02/2024
Provvedimento del 22 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato dall'interessato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy. La decisione conferma l'ordine di adottare misure immediate di blocco della diffusione del contenuto, trasmesso in formato hash, e la prescrizione di conservarlo eventualmente in chiaro per soli fini probatori per 12 mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento si colloca nella procedura urgente prevista per le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e viene adottato e poi ratificato entro i termini previsti dalla normativa interna e dal Codice.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica del provvedimento urgente per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti oggetto di segnalazione (revenge porn) su Instagram
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited - ratifica di provvedimento urgente per contenuti sessualmente espliciti segnalati ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di un intervento d'urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito tramite Instagram.
Origine del procedimento e quadro normativo
La persona interessata ha rappresentato al Garante di rientrare nell'ambito dell'art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni di chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l'art. 144-bis del Codice privacy;
- gli artt. 143 e 144 del Codice, per la decisione dell'Autorità;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che prevede un intervento urgente del dirigente competente, salvo successiva ratifica.
Provvedimento urgente adottato il 15 febbraio 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza due misure nei confronti del gestore della piattaforma:
- l'ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica da parte del Garante
Il Garante, nella riunione del 22 febbraio 2024, ha ratificato il provvedimento n. 73/2024 adottato d'urgenza il 15 febbraio 2024. La decisione conferma quindi l'efficacia delle misure volte a prevenire la diffusione del contenuto segnalato e a disciplinarne l'eventuale conservazione temporanea per finalità probatorie.
Esito pratico del provvedimento
L'esito è un intervento tipico della procedura di contrasto al c.d. revenge porn: l'Autorità non entra nel merito di ulteriori profili sanzionatori, ma dispone e convalida misure immediate di blocco della diffusione e di conservazione limitata del materiale, per tutelare tempestivamente la riservatezza e l'integrità dell'interessato.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha presentato una segnalazione all'Ufficio del Garante, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi di cui all'art. 144-bis del Codice, relativo alla possibile diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito. L'interessato ha chiesto l'intervento dell'Autorità nei confronti della piattaforma Instagram.
Provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente
Con determinazione n. 73 del 15 febbraio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione dell'art. 144-bis, ha ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione. Ha inoltre prescritto la conservazione per 12 mesi, a soli fini probatori, dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 22 febbraio 2024, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente adottato il 15 febbraio 2024. La ratifica riguarda sia l'ingiunzione di impedire la diffusione del materiale sia la prescrizione relativa alla conservazione a fini probatori.
Riferimenti normativi richiamati
Nel provvedimento sono richiamati il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy (d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018), l'art. 144-bis del Codice in materia di segnalazioni per revenge porn, l'art. 143 e 144 del Codice per la decisione dell'Autorità, e l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019 sulle procedure urgenti.
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