Risposta n. 122 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene di essere fiscalmente residente in Italia avendo trascorso la maggior parte dell'anno in Italia e quindi di dover dichiarare i redditi in Italia; osserva inoltre che secondo il modello OCSE la plusvalenza è imponibile nello Stato dove è situato l'immobile (Paesi Bassi) e che, ai sensi della normativa interna italiana, le plusvalenze da immobili acquistati da oltre cinque anni non sono tassate in Italia
Assoggettabilità ad imposizione in Italia di plusvalenza derivante dalla vendita di immobile ubicato nei Paesi Bassi da parte di soggetto con periodi di soggiorno in Italia e in Spagna
Il quesito
Il contribuente, che ha vissuto parte dell'anno in Spagna e parte in Italia, ha venduto un immobile nei Paesi Bassi realizzando una plusvalenza già tassata nei Paesi Bassi e chiede quale Stato sia titolato all'imposizione e, se l'Italia ha potestà impositiva, quale sia il trattamento fiscale corretto
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda i criteri di residenza fiscale italiana e le regole di tie-breaker con la Spagna ma non può accertare la residenza nel procedimento d'interpello; assumendo acriticamente la residenza italiana indicata dal contribuente, il trattamento internazionale (Convenzione Italia-Paesi Bassi art.13) consente la tassazione concorrente in Italia e nei Paesi Bassi, mentre la Spagna non ha collegamento; sul piano interno, tuttavia, le plusvalenze da immobili acquistati da oltre cinque anni non sono soggette a imposizione in Italia, pertanto il reddito in esame non deve essere tassato né dichiarato in Italia
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